C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 279 del 07/02/2020 – Delibera – 54) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CINETO ROMANO 1974 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SALVATI NICOLAS PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.61 LND DEL 23/01/2020 (Gara: CINETO ROMANO 1974 – A FERRARIS VILLANOVA 1966 del 19/01/2020 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.265 del 31/01/2020

 

54) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CINETO ROMANO 1974 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SALVATI NICOLAS PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.61 LND DEL 23/01/2020 (Gara: CINETO ROMANO 1974 – A FERRARIS VILLANOVA 1966 del 19/01/2020 – Campionato Terza Categoria Roma)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.265 del 31/01/2020

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva: In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del reclamo, in quanto come previsto dall’art. 137 cpv 3 a) del Codice di Giustizia Sportiva non è impugnabile la squalifica dei calciatori fino a due giornate. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art. 137, comma 3, lett a) del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

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