C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 290 del 14/02/2020 – Delibera – 22) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ S.S.D. RONCIGLIONE UNITED A R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 600,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.132 LND DEL 4/11/2019 (Gara: RONCIGLIONE UNITED A R.L. – CITTA DI CERVETERI del 30/10/2019 – Coppa Italia Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.184 del 6/12/2019

22) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ S.S.D. RONCIGLIONE UNITED A R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 600,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.132 LND DEL 4/11/2019 (Gara: RONCIGLIONE UNITED A R.L. – CITTA DI CERVETERI del 30/10/2019 – Coppa Italia Promozione)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.184 del 6/12/2019

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe con cui la società Ronciglione United A R.L. reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n.132 del 4.11.2019, con la quale veniva inflitta la sanzione della ammenda di euro 600,00; esaminati gli atti ufficiali, al riguardo ritiene la reclamante che la sanzione sia sproporzionata e che sia stata adottata sulla base di un’errata ricostruzione fattuale e ne chiede, quindi la riforma. Deduceva, in particolare, la reclamante che fosse impossibile conoscere la nazionalità dell’arbitro, non essendo diffuso il suo nome in quanto l’impianto audio, utilizzato per la lettura della formazione non era funzionante nell’incontro di che trattasi inoltre i sostenitori non avevano proferito verso l’arbitro ripetute frasi offensive di natura razzista. Insisteva così nelle considerazioni svolte nel ricorso. Questa Corte convocata la Società ricorrente ed esaminati gli atti ritiene che le argomentazioni della reclamante possono in parte ritenersi assumibili. Infatti, dal referto arbitrale – fonte privilegiata di prova ex art.35 comma1, 1.1. CGS - emerge una dinamica dei fatti che contraddice pienamente la versione fornita dalla società. L’arbitro riferisce infatti, nel proprio rapporto che durante la gara i tifosi del Ronciglione United si rivolgevano con frasi offensive e razziste al direttore di gara per poi di nuovo continuare gli insulti con la seguente frase :” torna in Marocco”; per tali motivi la sanzione comminata alla deve ritenersi in linea con il codice di condotta di giustizia sportiva ex art. 11 e 28 CGS,4 comma, in quanto l’espressione discriminatoria usata dalla tifoseria della reclamante suscita non solo sdegno, ma sicuramente contrasta con valori assoluti quali: lealtà, correttezza, aggregazione sociale che rappresentano una sana realtà sportiva nel territorio provinciale volta a promuovere lo spirito di gioco e di agonismo. Tutto ciò premesso è da considerare che il Direttore di gara, pur avendo un cognome straniero, è di carnagione chiara, come da fotogramma tratto dal sito istituzionale AIA Roma, fa dedurre un incarnato tipico italiano. Inoltre, i sostenitori della società Ronciglione United non potevano conoscere il nome e la provenienza del direttore di gara, visto che il sistema audio del campo sportivo non era funzionante, come dichiarato nel referto, ciò fa escludere l’aggravante razzista. Per quanto sopra detto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad Euro 300,00. La tassa reclamo va restituita.

 

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