C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 290 del 14/02/2020 – Delibera – 56) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. PRO CALCIO NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.48 LND DEL 2/01/2020 (Gara: RAYO VELLETRANO – PRO CALCIO NETTUNO del 22/12/2019 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.278 del 7/02/2020

56) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. PRO CALCIO NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.48 LND DEL 2/01/2020 (Gara: RAYO VELLETRANO – PRO CALCIO NETTUNO del 22/12/2019 – Campionato Terza Categoria Roma)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.278 del 7/02/2020

Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La Società A.S.D. Pro Calcio Nettuno impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara disputata contro la squadra Rayo Velletrano con punteggio di 0-3 ad entrambe le squadre, per indebita presenza sul terreno di gioco, al 40esimo del secondo tempo, di persona riconducibile alla società stessa, ovvero il calciatore Allo Osman, che rivolgeva all’arbitro frasi offensive. Questa Corte, esaminati gli atti e sentiti i reclamanti, i quali riferivano di non aver in nessun modo i giocatori della stessa accerchiato l’arbitro, ribadendo la serenità del clima in campo, ritiene che sia ammissibile il reclamo della Società Pro Calcio Nettuno, poiché dalla lettura del referto risulta errata la sanzione della Società stessa, la quale è estranea ai fatti addebitati per errore, in via diretta, in quanto il comportamento della Società non ha influito in nessun modo sulla decisione dell’arbitro. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, annullando la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 a carico della società A.S.D. Pro Calcio Nettuno. Il contributo va restituito.

 

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