C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 310 del 28/02/2020 – Delibera – 60) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. AURELIA ANTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.105 SGS DEL 30/01/2020 (Gara: AURELIA ANTICA – TEVERE ROMA del 26/01/2020 – Campionato Allievi Under 17 Provinciali Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.300 del 21/02/2020

60) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. AURELIA ANTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.105 SGS DEL 30/01/2020 (Gara: AURELIA ANTICA – TEVERE ROMA del 26/01/2020 – Campionato Allievi Under 17 Provinciali Roma)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.300 del 21/02/2020

Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali ed ascoltata la Società; La Società ASD Aurelia Antica impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene che sia ammissibile il reclamo della Società A.S.D. Aurelia Antica poiché, nella situazione venutasi a creare, visti gli animi surriscaldati, l’arbitro, secondo anche quanto previsto dalle norme vigenti, avrebbe potuto e dovuto richiedere collaborazione dei capitani e vicecapitani della squadra, o dei dirigenti; non facendolo, non ha messo in atto tutti i provvedimenti opportuni e necessari, in quanto gli autori dei presunti atti di violenza erano in campo e facilmente riconoscibili. L’organo giudicante ritiene quindi che il direttore di gara non abbia utilizzato tutti gli strumenti in suo possesso per far proseguire la gara prima eventualmente di procedere alla sospensione della stessa, fischiando la fine dopo i primi 3 minuti del recupero. Visto altresì che dalla lettura di referto e supplemento non emerge chiaramente un clima ostile o comunque pericoloso nei confronti del direttore di gara, da impedirgli di portare la gara al termine, visti anche i pochi minuti rimasti; tutto ciò premesso, questa Corte DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, ordinando la ripetizione della gara. Il contributo va restituito.

 

 

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