C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 310 del 28/02/2020 – Delibera – 62) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VIS SUBIACO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BASILICO PIERLUIGI PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.284 LND DEL 12/02/2020 (Gara: VIS SUBIACO – NOMENTUM del 9/02/2020 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.300 del 21/02/2020

62) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VIS SUBIACO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BASILICO PIERLUIGI PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.284 LND DEL 12/02/2020 (Gara: VIS SUBIACO – NOMENTUM del 9/02/2020 – Campionato Promozione)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.300 del 21/02/2020

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, con cui la società ASD Vis Subiaco reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n.284 del 12.02.2020; esaminati gli atti ufficiali. Preliminarmente si rileva l’inammissibilità dell’odierno reclamo, in quanto non preceduto dal cd. preannuncio di reclamo ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del C.G.S. Il reclamo di che trattasi risulta, infatti, essere stato trasmesso il 17.02.2020 senza l’osservanza di quanto previsto dalla surrichiamata norma, la quale, al secondo comma, prevede: “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”; tale omissione comporta, quindi, l’inammissibilità del proposto reclamo. Quanto sopra rilevato assorbe l’esame di ogni altra questione dedotta nel ricorso. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art. 76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

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