C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 310 del 28/02/2020 – Delibera – 63) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POL.D. GDC PONTE DI NONA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIPOLLONE MIRKO FINO AL 30/04/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.138 SGS DEL 13/02/2020 (Gara: TOR SAPIENZA SRL – GDC PONTE DI NONA del 9/02/2020 – Campionato Under 17 Regionali Eccellenza Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.300 del 21/02/2020

 

63) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POL.D. GDC PONTE DI NONA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIPOLLONE MIRKO FINO AL 30/04/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.138 SGS DEL 13/02/2020 (Gara: TOR SAPIENZA SRL – GDC PONTE DI NONA del 9/02/2020 – Campionato Under 17 Regionali Eccellenza Maschile)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.300 del 21/02/2020

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, con cui la società GDC Ponte di Nona reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n. 138 del 13.02.2020; esaminati gli atti ufficiali. Preliminarmente si rileva l’inammissibilità dell’odierno reclamo, in quanto non preceduto dal cd. preannuncio di reclamo ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del C.G.S. Il reclamo di che trattasi risulta, infatti, essere stato trasmesso il 17.02.2020 senza l’osservanza di quanto previsto dalla surrichiamata norma, la quale, al secondo comma, prevede: “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”; tale omissione comporta, quindi, l’inammissibilità del proposto reclamo. Quanto sopra rilevato assorbe l’esame di ogni altra questione dedotta nel ricorso. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art. 76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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