C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 320 del 06/03/2020 – Delibera – 61) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. AURELIA ANTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.132 SGS DEL 6/02/2020 (Gara: AURELIA ANTICA – S.PAOLO OSTIENSE del 2/02/2020 – Campionato Under 15 Regionali Maschili) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.300 del 21/02/2020

 

61) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. AURELIA ANTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.132 SGS DEL 6/02/2020 (Gara: AURELIA ANTICA – S.PAOLO OSTIENSE del 2/02/2020 – Campionato Under 15 Regionali Maschili)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.300 del 21/02/2020

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: a motivo del reclamo, la società ricorrente ha dedotto che la gara in oggetto avrebbe avuto uno svolgimento irregolare, in quanto la squadra del San Paolo Ostiense, non disponendo – come dovuto – di altra divisa di gioco, avrebbe partecipato all’incontro indossando una maglia di color giallo, del tutto simile a quella fluo indossata dall’Arbitro; con ciò incidendo sul regolare svolgimento della gara, per la confusione verificatasi in campo in varie situazioni di gioco. Premesso che, avendo l’Arbitro ritenuto di poter dare regolarmente corso alla gara, il lamentato motivo di contestazione, anche nel merito, non avrebbe potuto trovare accoglimento, sta di fatto che, in ogni caso, avendo la società Aurelia Antica proposto reclamo avverso il provvedimento di “omologazione” della gara, per irregolarità nello svolgimento della stessa, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto, ai sensi dell’art.65 b) C.G.S., direttamente al Giudice Sportivo, e non già alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale. Di qui, in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo, che peraltro va dichiarato inammissibile anche sotto altro profilo: risulta infatti che lo stesso ricorso è stato inviato alla controparte tramite e-mail ordinaria, anziché – come prescritto – tramite Pec, o quanto meno tramite fax ovvero a mezzo raccomandata; e ciò ovviamente ai fini della prova dell’avvenuta ricezione dell’atto. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa scrivente Corte DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo. Il contributo va incamerato.

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