C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 362 del 24/07/2020 – Delibera – 72) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ F.C.D. MONTE SAN BIAGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LEPERE FRANCESCO FINO AL 13/02/2022 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.286 LND DEL 13/02/2020 (Gara: MONTE SAN BIAGIO – FORMIA CALCIO ASD del 21/12/2019 – Campionato Under 19 Regionale Fascia “B”) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.348 del 26/06/2020

72) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ F.C.D. MONTE SAN BIAGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LEPERE FRANCESCO FINO AL 13/02/2022 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.286 LND DEL 13/02/2020 (Gara: MONTE SAN BIAGIO – FORMIA CALCIO ASD del 21/12/2019 – Campionato Under 19 Regionale Fascia “B”)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.348 del 26/06/2020

La Corte Sportiva d'Appello, visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La Società reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminata al proprio tesserato, e ne chiede pertanto la riduzione, deducendo, a tal riguardo, che il calciatore Lepere Francesco - mentre insieme ad altri compagni chiedeva spiegazioni all’Arbitro sull’entità del recupero concesso - aveva soltanto appoggiato la mano destra sul torace del Direttore di Gara, senza cagionargli alcuna lesione o conseguenza fisica; prova ne sia che, a seguito del controllo medico effettuato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Frosinone, all’Arbitro era stata diagnosticata una semplice cervicalgia guaribile in due giorni, e non tre come erroneamente indicato nel provvedimento del Giudice Sportivo. Esaminati i fatti così come analiticamente descritti nel rapporto di gara, risulta comprovato che al temine dell’incontro, il calciatore Lepere, dopo essersi avvicinato di corsa all’Arbitro, aveva allungato il braccio e con la mano destra aveva stretto la gola di quest’ultimo “per circa due secondi” provocandogli forte dolore; il calciatore era stato poi subito allontanato dal capitano e dai dirigenti. Ha riferito inoltre l’Arbitro che, persistendo il dolore alla giugulare, si era poi recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Frosinone dove gli era stato diagnosticato “un trauma alla regione giugulare”, senza ematomi (“non ematomi sottocutanei”), con una prognosi di “gg 2 s.c.”. Valutato il comportamento del calciatore Lepere, va sicuramente riconosciuta la natura violenta del gesto compiuto da lui compiuto nei confronti dell’Arbitro; gesto grave ed inaccettabile, meritevole come tale di essere severamente sanzionato. Nel determinare la misura della sanzione, questa Corte ritiene tuttavia che nl caso in esame non possa applicarsi automaticamente la sanzione minima prevista dall’art. 35 cpv 4 del C.G.S., solo perché l’Arbitro si è fatto visitare in un Pronto Soccorso, ma occorre anche valutare l’esito di tale controllo medico, sicché se non viene riscontrata alcuna lesione o quanto meno un ematoma, ma si accerta soltanto una sensazione di dolore post traumatico alla regione giugulare, guaribile in appena due giorni, è evidente che dovrà escludersi l’applicazione della sanzione minima del cpv 4 dello steso art. 35. Richiamato inoltre, per i motivi suesposti, anche il contenuto dell’art. 13 cpv 2 del C.G.S. che disciplina le circostanze attenuanti, questa Corte riduce quindi, come da dispositivo, la sanzione comminata del G.S. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Lepere Francesco al 31/08/2021. Il contributo va restituito.

 

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