C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 362 del 24/07/2020 – Delibera – 79) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VIS SEZZE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.151 SGS DEL 28/02/2020 (Gara: VIS SEZZE – VIRTUS NETTUNO del 26/02/2020 – Campionato Under 15 Regionali Maschili) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.359 del 10/07/2020

 

79) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VIS SEZZE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.151 SGS DEL 28/02/2020 (Gara: VIS SEZZE – VIRTUS NETTUNO del 26/02/2020 – Campionato Under 15 Regionali Maschili)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.359 del 10/07/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata come da richiesta la società interessata; La società ASD Vis Sezze proponeva reclamo avverso l’ammenda comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. In particolare la reclamante nel proprio scritto difensivo evidenziava che tutta la gara si era svolta in un clima sereno. Anche la direzione arbitrale non era stata mai fatta oggetto di proteste né sul campo né sugli spalti. Tra l’altro sugli spalti erano presenti solo atleti del Vis Sezze in attesa di allenarsi successivamente alla fine dell’incontro. Inoltre la Vis Sezze ribadiva che nessuno presente al campo tra i propri sostenitori abbia mai rivolto insulti di stampo razzista nei confronti di giocatori avversari. Tutto quanto sopra descritto veniva ribadito in sede di audizione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il verbale di audizione ritiene di accogliere parzialmente il reclamo. Preliminarmente ritiene che dalla lettura del referto non emerge nessuna offesa rivolta dal pubblico presente al direttore di gara. Per quanto concerne il comportamento del pubblico presente questo Commissione ritiene che quanto descritto dal direttore di gara, alla luce del clima generale della partita piuttosto tranquillo, possa portare ad una lieve diminuzione dell’ammenda comminata. Tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 150,00. Il contributo va restituito.

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