Corte D’Appello dell’Aquila Sentenza n. 286/2022 pubbl. il 21/02/2022

REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte D’Appello dell’Aquila composta dai seguenti Magistrati:

          Presidente              dr. Silvia Rita Fabrizio

          Consigliere             dr. Francesco Filocamo

Giudice Ausiliario            avv. Giuseppe de Falco rel. ed est. 

           

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

Nella causa civile iscritta al R.G. n.  939/2019 in grado di appello promossa 

 

DA

DELFINO PESCARA 1936, s.p.a., in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, dott. Daniele Sebastiani, con sede in Pescara, via Albegna 15, codice fiscale e partita i.v.a.

01887080685, rappresentata e difesa dall’avvocato Vittorio Rigo, del Foro di Vicenza (codice fiscale RGI VTR 72D16 F464A, indirizzo di posta elettronica certificata vittorio.rigo@ordineavvocativicenza.it), elettivamente domiciliata ai fini ed agli effetti del presente procedimento presso e nello studio dell'avvocato Nicola Lotti D’Alessandro La Barba, sito in Pescara, via Nicola Fabrizi 61 (telefax 085-290186, indirizzo di posta elettronica certificata: nicola.lottidalessandrolabarba@ordineavvocatipescarapec.it).

APPELLANTE CONTRO

CLUB RANGERS DE TALCA (Rojinegro S.A.D.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Direcciòn 1 Norte #841, Block a_2 oficina4, Talca (Cile), RUT 81.499.900-9, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna (C.F. GRSMTT65D30B034E; telefax: 051 / 271927, indirizzo pec: mattiagrassani@ordineavvocatibopec.it), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell’Avv. Giuseppe Febbo del Foro di Pescara, con sede in detta città, Via Verotti n. 8.

APPELLATO Avverso la sentenza n. 1078/2019 del Tribunale civile di Pescara, pubblicata il 28 giugno 2019, pronunciata a definizione del procedimento n. RG 1336/2017. 

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
    1. 1.      L’odierno appellato, Club Rangers de Talca (Rojinegro S.A.D.P.) (di seguito “Club Rangers”) è una società calcistica di diritto cileno con sede a Talca, Cile, affiliata alla Federazione calcistica cilena (Federación de Fútbol de Chile – FFCH).
    2. 2.      In data 11 gennaio 2013, il Rangers sottoscriveva con il Delfino Pescara 1936 S.p.a. (di seguito “Pescara”), oggi parte appellante, contratto di cessione temporanea fino al 30 giugno 2013 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Milton Joel Caraglio, nato a Rosario (Argentina), il 1° dicembre 1988, a fronte di un corrispettivo pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), pagabile in due rate di pari importo da € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) ciascuna, la prima al perfezionamento del trasferimento la seconda entro il 15 maggio 2013 (Doc. 1).
    3. 3.      Dopo il versamento della prima rata, il Pescara ometteva di versare la seconda rata. Da ciò scaturiva ai sensi della clausola compromissoria di cui all’art. 11 del contratto di trasferimento, un giudizio arbitrale dinanzi nel Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (di seguito TAS), al fine di ottenere la condanna della squadra pescarese al pagamento delle somme ancora dovute.
    4. 4.      Intervenuta, nelle more del giudizio che nel frattempo veniva sospeso, una mediazione (CAS 2014 MED40) con esito positivo, il Pescara si impegnava a versare a Rangers € 210.000,00 (duecentodiecimila/00) in sei rate mensili da € 35.000,00 (trentacinquemila/00) ciascuna.
    5. 5.      Per effetto del mancato pagamento della seconda rata (dopo il versamento della prima) l’odierno appellato Rangers, con atto del 29 aprile 2015, chiedeva al TAS la riassunzione del procedimento arbitrale CAS 2013/O/3442 che in effetti si pronunciava sulla domanda del club Rangers con lodo arbitrale emesso il 03 dicembre 2015, notificato, in pari data, alle parti, some segue: I.6. Il Tribunale Arbitrale dello Sport decide che: 1. Delfino Pescara 1936 SRL deve pagare al Rangers de Talca l’importo di EUR 215.000 più interessi ad un tasso annuale del 18% dal 10 settembre 2014.
  2. I costi dell’arbitrato, che saranno determinati dalla Segreteria CAS, saranno a carico del Delfino Pescara 1936 SRL.
  1. Si ordina Delfino Pescara 1936 SRL a contribuire alle spese legali ed ai costi sostenuti dalla Ricorrente in connessione con il presente procedimento arbitrale nell’importo di CHF 8.000 (ottomila franchi svizzeri). 4. Tutte le altre domande o richieste sono rigettate.” 
    1. 7.      Il lodo non veniva impugnato secondo la sua legge regolatrice e quindi la società Rangers in data 26 maggio 2016, depositava, presso la Corte d’Appello di L’Aquila, ricorso ex art. 839 c.p.c., accolto con decreto n. 953/2016 cron., emesso il 28 luglio 2016, depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016, comunicato a mezzo pec in pari data, dal Presidente Vicario della Corte d’Appello di L’Aquila, Dott.ssa Rita Sannite, con cui si dichiarava l’efficacia dello stesso lodo nella Repubblica Italiana.
    2. 8.      Tale decreto era poi impugnato dall’appellata società Pescara con opposizione ex articolo 840 c.p.c., attualmente pendente dinanzi a questa stessa Corte (n. R.G. 1727/2016).
    3. 9.      Nelle more del procedimento instaurato innanzi alla Corte di Appello di L’Aquila, il Pescara versava, a mezzo bonifico bancario, al Rangers, la somma di € 215.000,00 (duecentoquindicimila/00), pari alla sola sorte capitale dovuta in base al lodo TAS.
    4. 10.    Munita del lodo con formula esecutiva la società Rangers notificava alla debitrice, Pescara, a mezzo pec, il 07 settembre 2016, atto di precetto della somma di € 97.501,19 (novantasettemilacinquecentouno/19), oltre alle spese di notifica e alle ulteriori occorrende (Doc. 9).
    5. 11.    Nel corso della procedura esecutiva presso terzi n. 2160/2016 R.G.E., in data

07 settembre 2016, era stato accreditato sul c/c n. 720730 acceso presso la Interaudi

Bank,           intestato       alla     Rojinegro     SA,          l’importo      di       €        28.373,00

(ventottomilatrecentosettantatre/00), pagamento effettuato dal Pescara. 

    1. 12.    Mediante atto di citazione in opposizione a precetto, con contestuale richiesta di sospensione dell’esecuzione, notificato, a mezzo pec, il 24 marzo 2017, la società Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, citava il Club Rangers, oggi appellato, formalizzando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione ed in accoglimento della opposizione proposta, nel merito:
  • accertare e dichiarare, anche incidentalmente, l'inesistenza del diritto di Club Rangers de Talca (Rojinegro S.A.D.P.) a procedere ad esecuzione in forza del precetto intimato e, pertanto, che detta società non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata come proposta e, per l'effetto:
  • accertare e dichiarare, anche incidentalmente, l’inesistenza / invalidità / inefficacia del titolo esecutivo posto da Rangers a fondamento della richiesta avanzata con il precetto notificato a DELFINO PESCARA 1936 S.p.a.;
  • accertare e dichiarare, anche incidentalmente, l'inesistenza / invalidità / inefficacia

/ la nullità di tutti gli atti dell'esecuzione e del precetto prodromico alla stessa;

  • accertare e dichiarare che DELFINO PESCARA 1936 S.p.a. nulla deve in Firmato forza del titolo esecutivo azionato da Club Rangers de Talca (Rojinegro S.A.D.P.); - in subordine solo su quest'ultimo punto, accertare che la somma residua dovuta da DELFINO PESCARA 1936 S.p.a. a Club Rangers de Talca (Rojinegro S.A.D.P.) è inferiore a quella intimata con atto di precetto, nella misura che sarà determinata all'esito del giudizio e, per l'effetto, ridurre il credito eventualmente vantato da Club Rangers de Talca (Rojinegro S.A.D.P.) a detto importo;
  • condannare Club Rangers de Talca (Rojinegro S.A.D.P.) alla restituzione in favore di DELFINO PESCARA 1936 S.p.a. delle somme da quest'ultima corrisposte a Club Rangers de Talca (Rojinegro S.A.D.P.) in pendenza della lite, maggiorate degli interessi ex art. 1284, IV° comma, c.c., dalla data del loro pagamento a quella dell'integrale ripetizione;
  • accertare e dichiarare che l’iniziativa di Club Rangers de Talca (Rojinegro S.A.D.P.) integra gli estremi della responsabilità ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in tutte le sue differenti ipotesi, e, per l'effetto, condannare tale società a risarcire il danno patito da DELFINO PESCARA 1936 S.p.a., quantificato in euro 25.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e da determinarsi in via equitativa, con condanna altresì di Club Rangers de Talca (Rojinegro S.A.D.P.) al pagamento in favore di DELFINO PESCARA 1936 S.p.a. della somma

determinata in via equitativa ex art. 96, 3° co., c.p.c.; in via istruttoria:

  • si chiede sia ammessa prova per interpello e testi sulle circostanze come dedotte in fatto, con riserva di meglio articolare le stesse in separati capitoli di prova ed individuazione dei testi da sentire;

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre documenti. In tutti i casi, con integrale vittoria e conseguente rifusione di spese, compenso professionale, rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. del presente giudizio e della sua fase di opposizione”.

    1. 13.    Si costituiva in giudizio Rangers rassegnando le seguenti conclusioni;

“Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Pescara, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertare e dichiarare l’inammissibilità delle domande ex adverso spiegate e, comunque, l’infondatezza, in fatto e diritto, delle stesse e, conseguentemente, respingere, per tutti i motivi esposti in narrativa,

l'opposizione all’esecuzione proposta, in quanto inammissibile e, comunque, infondata.

Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge”.

    1. 14.    Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando - con la sentenza n. 1078/2019 - sull’opposizione all’esecuzione proposta dalla Delfino Pescara 1936 Spa nei confronti del CLUB RANGERS DE TALCA statuiva che “ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, a) rigetta l’opposizione; b) condanna l’opponente alla refusione, in favore dell’opposta, delle spese di lite che, tenuto conto dello scaglione di riferimento, liquida, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, complessivamente in € 13.430,00 per compensi oltre rimborso forfettario iva € 13.430,00 come per legge”I.15. Il presente giudizio (r.g. 939/2019) riguarda l’impugnazione introitata dal Pescara avverso la sentenza n. 1078/2019 del Tribunale civile di Pescara, pubblicata il 28 giugno 2019, pronunciata a definizione del procedimento n. RG 1336/2017, di rigetto dell’opposizione all’esecuzione avanzata dal Pescara nel merito dopo la reiezione della sospensione dell’esecuzione. (d’ora in poi per ragioni cronologiche definito “Secondo Giudizio”)  
    2. 16.    In altro procedimento tra le medesime parti, in sede di opposizione avverso

l’atto di precetto del Club Rangers notificato in data 7 settembre 2016 era instaurato

procedimento di opposizione avanti il Tribunale di Pescara (giudizio di cognizione con r.g. 4287/2016). Questo giudizio si chiudeva con sentenza 809/2018, pubblicata il 1° giugno 2018, con cui, al contrario, il Tribunale di Pescara, accogliendo l'opposizione proposta, ha dichiarato l’inefficacia del precetto opposto e per l’effetto condannato Rangers de Talca alla restituzione della somma ricevuta di euro di euro 83.759,81 in adempimento dell'ordinanza decisoria del pignoramento presso terzi ed alla rifusione delle spese di lite quantificate in lite quantificate in euro 13.430,00 per compensi ed euro 786,00 per spese (oltre accessori di legge, spese generali 15%, c.p.a. ed i.v.a.).

    1. 17.    Quindi il Club Rangers impugnava invece la sentenza n. 809/2018 del

Tribunale di Pescara, pubblicata il 1° giugno 2018, con cui, al contrario, il Tribunale di Pescara, accogliendo l'opposizione all’esecuzione proposta dal club Pescara, ha dichiarato l’inefficacia del precetto opposto per il difetto del titolo esecutivo e iniziava così il procedimento di appello dinanzi a questa Corte con numero r.g. 1033/2018 (d’ora in poi per ragioni cronologiche definito “Primo Giudizio”). I.18. L’appellante conclude come segue: “Voglia l’Ill.ma Corte d’appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, n.1078/2019 del Tribunale di Pescara, dott.ssa Franca Di Felice del 28 giugno 2019, depositata in data 2 luglio 2019, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il presente appello e, per l’effetto: nel merito: - accertare e dichiarare, anche incidentalmente, l’inesistenza / invalidità / inefficacia del titolo esecutivo posto da Rangers a fondamento della richiesta avanzata con il precetto notificato a DELFINO PESCARA 1936 S.p.a. e che ha originato il procedimento di esecuzione r.g.e.m. 2160/2016 che si è concluso con l'assegnazione della somma di euro 83.559,81; - accertare e dichiarare, anche incidentalmente, l'inesistenza del diritto di Club Rangers de Talca (Rojinegro S.A.D.P.) a procedere ad esecuzione come proposta in forza del precetto intimato; - accertare e dichiarare, anche incidentalmente, l'inesistenza / invalidità / inefficacia / la nullità di tutti gli atti dell'esecuzione e del precetto prodromico alla stessa; - accertare e dichiarare che DELFINO PESCARA 1936 S.p.a., nulla deve in forza del titolo esecutivo azionato a Club Rangers de Talca (Rojinegro S.A.D.P.); - in subordine solo su quest'ultimo punto, accertare che la somma residua dovuta da DELFINO PESCARA 1936 S.p.a. a Club Rangers de Talca (Rojinegro S.A.D.P.) è inferiore a quella intimata con atto di precetto, nella misura che sarà determinata all'esito del giudizio e, per l'effetto, ridurre il credito eventualmente vantato da Club Rangers de Talca (Rojinegro S.A.D.P.) a detto importo; in tutti i casi: - condannare Club Rangers de Talca (Rojinegro S.A.D.P.) all'integrale restituzione in favore di DELFINO PESCARA 1936 S.p.a. delle somme da quest'ultima corrisposte a Club Rangers de Talca (Rojinegro S.A.D.P.) in pendenza della lite, complessivamente quantificate in euro 28.425,00, o quella diversa somma, maggiore o minore fosse ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi ex art. 1284, IV° comma, c.c., dalla data del loro pagamento a quella dell'integrale ripetizione; - condannare Club Rangers de Talca (Rojinegro S.A.D.P.) al pagamento in favore di DELFINO PESCARA 1936 S.p.a. delle somme pagate dal terzo Lega Nazionale Professionisti Serie A alla società convenuta in esecuzione dell'ordinanza del G.E. adottata nel procedimento 2160/2017 r.g.e.m., o quel diverso importo, maggiore o minore, fosse ritenuto di giustizia, maggiorato degli interessi ex art. 1284, IV° comma, c.c. dalla data del pagamento a quella dell'integrale saldo; - accertare e dichiarare che l’iniziativa di Club Rangers de Talca (Rojinegro S.A.D.P.) integra gli estremi della responsabilità ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in tutte le sue differenti ipotesi, e, per l'effetto, condannare tale società a risarcire il danno patito da DELFINO PESCARA 1936 S.p.a., quantificato in euro 75.000,00 o nella  diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e da determinarsi in via equitativa, con condanna altresì di Club Rangers de Talca (Rojinegro S.A.D.P.) al pagamento in favore di DELFINO PESCARA 1936 S.p.a. della somma determinata in via equitativa ex art. 96, 3° co., c.p.c.; in via istruttoria:

- si chiede sia ordinata l’esibizione ed il conseguente deposito in giudizio della seguente documentazione: - originale della procura depositata in copia telematica nel procedimento ex art. 839 c.p.c. avanti alla Corte d'Appello di L'Aquila, promosso dalla società convenuta; - esibizione e conseguente deposito in giudizio dell'originale della procura depositata in copia telematica nel presente procedimento all'atto della costituzione della convenuta; - esibizione ex art. 210 c.p.c. di nuova procura con “legalizzazione interna” o comunque valida per l'ordinamento italiano; riservando all'esame di detta documentazione ogni ulteriore iniziativa processuale, oggi preclusa dal mancato esame di tali documenti – appunto – in originale; nonché, prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che l'avvocato Reck ha trattato con l'avvocato Rigo per la definizione della controversia tra Club Rangers De Talca e Delfino Pescara 1936 S.p.a.? 2) Vero che la e-mail esprimente l'accordo che le si rammostra (documento 3, attrice) è il risultato delle trattative intercorse tra l'avvocato Rigo e l'avvocato Reck, avvenute nei giorni precedenti a tale comunicazione? 3) Vero che la e-mail che le si rammostra fu richiesta dall'avvocato Rigo all'avvocato Reck a conferma dell'intervenuto accordo? 4) Vero che l'avvocato Reck le confermò telefonicamente l'intervenuto accordo? Per i quali si indicano a testi i signori: Pekka Albert Aho, Giulio Campora e Luigi Gramenzi. In tutti i casi, con integrale vittoria e conseguente rifusione di spese, compenso professionale, rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. del presente giudizio e della fase di opposizione di primo grado”.

I.19. L’appellato Club Rangers conclude come segue: “l’Ill.ma Corte di Appello adita, voglia, in ogni caso, respingere l’appello avversario, poiché infondato in fatto ed in diritto e, per l’effetto, confermare la decisione di primo grado. Con vittoria di spese e compensi. Con ogni più ampia riserva. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.

I.20.        Motivi della decisione.  

I.21. La presente controversia può essere risolta sulla base di una ragione di fondo del tutto assorbente (costituente “ragione più liquida”: Cass. civ., sez. VI, 28-052014, n. 12002: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”, e anche Cass. civ., sez. un., 08-05-2014, n. 9936.).

I.22. Difatti, il Secondo Giudizio, come definito, ha ad oggetto l’opposizione all’esecuzione iniziata sulla base del lodo del TAS reso esecutivo dinanzi alla Corte di Appello di L’Aquila. 

I.23. Il Primo Giudizio (R.G. 1033/2018 di questa Corte di Appello), tra le medesime parti, avente ad oggetto l’opposizione al precetto intimato sulla base del lodo TAS, è stato definito con sentenza n. 987/2021 resa da questa stessa Corte che ha confermato la statuizione con cui il Tribunale di Pescara (sentenza n. 809/2018 resa nell’ambito del procedimento n. R.G. 4287/2016 del Tribunale di Pescara) ha accolto l’opposizione a precetto, negando l’esistenza del diritto del creditore procedente di agire in via esecutiva in forza di un credito portato da un lodo arbitrale, successivamente estinto in forza di una transazione tra le parti regolarmente adempiuta.      

I.24.        L’appellante ha depositato la predetta sentenza n. 987/2021 con attestato della

cancelleria di questa Corte circa il passaggio in giudicato della medesima ex articolo

124 dip. att. c.c.

I.25. È dunque passata in giudicato la statuizione con cui è stato accertato che successivamente al lodo, tra il Club Rangers e il Club Pescara, è intervenuta una transazione regolarmente adempiuta, ciò che estingue l’obbligazione pecuniaria sorta con la pronuncia del lodo. 

I.26. La sentenza passata in giudicato difatti afferma: “Le parti hanno definito l’obbligazione derivante dal lodo rimodulandola e definendo tutti gli aspetti essenziali ossia il pagamento della sorte capitale, il tasso degli interessi ridotto dal 18% al 5% e le spese del procedimento arbitrale. Alla proposta in tal senso è seguita l’accettazione sicchè l’accordo transattivo può dirsi perfezionato”. E inoltre: “Come è ben noto, è principio consolidato che, qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (abbia esso o meno valore di giudicalo), il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 22402/2008; Cass. Civ. n. 20594/2007, Cass. Sez. 3. n. 8928 del 18/04/2006; Cass. 28.8.1999 n..9061). Quale effetto estintivo può opporsi l'intervenuta transazione novativa o una transazione adempiuta. Alla luce di questa circostanza, ossia il pagamento delle somme contemplate dalla transazione e quindi dell’inesistenza del credito del Club Rangers, resta del tutto priva di interesse la disquisizione in cui si è attardato il giudice di prime cure circa la differenza degli effetti di una transazione novativa rispetto ad una transazione non novativa. È documentato infatti che il debito di cui al contratto di transazione è stato estinto tanto che l’appellante nemmeno contesta il calcolo degli interessi dovuti sulla base del tasso del 5% ma piuttosto nega la misura degli stessi in quanto ritiene che il tasso originario di cui al lodo (18%) non sia stato sostituito da quello transattivo (5%)”.

I.27. Identico motivo di impugnazione è riportato al paragrafo 7) dell’atto di appello di questo giudizio (Secondo Giudizio) con cui si chiede di accertare l’avvenuto raggiungimento di un accordo transattivo regolarmente adempiuto e, per l’effetto, l’accoglimento del gravame e l’annullamento del precetto. 

I.28. Sul punto, questo giudice non può che prendere atto del passaggio in giudicato dell’accertamento dell’intervenuta transazione con cui il credito per cui si è agito in execuivis risulta estinto. 

I.29.        Ogni altra questione è necessariamente assorbita. 

I.30.        Domanda di condanna ex articolo 96 c.p.c.

I.31. L’appellante Club Pescara chiede sia pronunciata condanna del Club Rangers ex art.96 c.p.c per via di una pretesa illegittima ed ingiustificata richiesta coattiva di pagamento fondata sul titolo originario superato dal successivo accordo transattivo tra le parti. A questo l’appellante aggiunge che nel contenzioso sarebbe stato coinvolta la reputazione del Pescara presso la Lega Nazionale di Serie A di cui il Club era membro all’epoca. 

I.32. Inoltre, l’appellante rimprovera a parte appellata di aver incassato la somma pagata anche dopo la ricordata sentenza di condanna (809/2018, doc. 22 fascicolo Delfino Pescara) e dalla sentenza confermativa in appello (docc.24 e 25), senza mai restituirla. L’appellante quantifica il danno di Delfino Pescara in euro 75.000,00, o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia ai sensi dell’art. 1226 c.c. 

I.33.        La domanda dell’appellante non può essere accolta.  

I.34. Come chiarito dalla Suprema Corte anche di recente (Cassazione civile sez. II, 17/11/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 17/11/2021), n.34818): “la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, presuppone il previo accertamento

della colpa grave o della mala fede e ove un tale accertamento risulti solo enunciato deve constatarsi falsa applicazione della norma in parola; inoltre, ove la colpa addebitata alla parte sanzionata debba rinvenirsi esclusivamente nella macroscopica erronea prospettazione giuridica, il vaglio del giudice del merito, poiché involgente questioni di diritto, è sindacabile dalla Corte di cassazione".

I.35. L’esistenza di due pronunce confliggenti del Tribunale di Pescara, di cui una favorevole all’appellata, almeno in primo grado, dimostra plasticamente l’inesistenza di mala fede o colpa grave del Club Rangers.  I.36. Né ricorrono i presupposti applicativi del comma 2 dell’articolo 96 c.p.c. poiché il Club Pescara risulta aver pagato la residua somma dovuta in base alla transazione solo il 7 settembre 2016, data della notifica del precetto sicchè la promozione della esecuzione non appariva certo imprudente.

I.37.        La domanda risarcitoria è quindi priva di fondamento.

II.     Regime delle spese.

II.1. L’ accoglimento dell’appello comporta la rivisitazione delle statuizioni sulle spese in omaggio all’esito globale del giudizio di merito. Risulta che DELFINO PESCARA 1936, s.p.a., in persona del presidente e legale rappresentante protempore è vittorioso mentre l’appellato CLUB RANGERS DE TALCA (Rojinegro S.A.D.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Direcciòn 1 Norte #841, Block a_2 oficina4, Talca (Cile), RUT 81.499.900-9 soccombe. 

II.2.        Per effetto di ciò l’appellato CLUB RANGERS DE TALCA (Rojinegro

S.A.D.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Direcciòn 1 Norte #841, Block a_2 oficina4, Talca (Cile), RUT 81.499.900-9 è tenuto a pagare le spese di lite di primo e di secondo grado in favore DELFINO PESCARA 1936, s.p.a., in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, dott. Daniele Sebastiani, spese quantificate complessivamente per il primo grado in euro 13.430,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15% nonché, per il secondo grado  in euro 12.399,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15% (con applicazione della tariffa media, salvo in appello l’applicazione dei minimi per la fase di istruttoria/trattazione essendo mancata istruttoria).

PQM

 La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.  939/2019 in grado di appello sul gravame proposto DELFINO PESCARA 1936, s.p.a., in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore contro CLUB RANGERS DE TALCA (Rojinegro S.A.D.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Direcciòn 1 Norte #841, Block a_2 oficina4, Talca (Cile), RUT 81.499.900-9, avverso la sentenza n. n. 1078/2019 del Tribunale civile di Pescara, pubblicata il 28 giugno 2019, pronunciata a definizione del procedimento n. RG 1336/2017, così provvede:

  1. Accoglie l’appello di DELFINO PESCARA 1936, s.p.a., in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore e per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, accoglie l’opposizione all’esecuzione di DELFINO PESCARA 1936, s.p.a., in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore per l’inefficacia del titolo esecutivo azionato, come da motivazione. 
  2. Rigetta la domanda di condanna ex articolo 96 c.p.c. formulata dall’appellante. 
  3. Condanna CLUB RANGERS DE TALCA (Rojinegro S.A.D.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Direcciòn 1 Norte #841, Block a_2 oficina4, Talca (Cile), RUT 81.499.900-9 a pagare le spese di lite di primo e di secondo grado in favore DELFINO PESCARA 1936, s.p.a., in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, dott. Daniele Sebastiani, spese quantificate complessivamente per il primo

grado in euro 13.430,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15% nonché, per il secondo grado

in euro 12.399,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%

 Così deciso in L'Aquila, nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 15 febbraio 2022.

IL GIUDICE AUSILIARIO ESTENSORE                       IL PRESIDENTE avv. Giuseppe de Falco                                                        dr. Silvia Rita Fabrizio

 

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