C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 253 del 24/01/2020 – Delibera – 33) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ ASDPOL VIGOR NEPI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PUGLIESI FLAVIO FINO AL 30/04/2020 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CANNATA ALESSANDRO, MONEMI ARMAN E TORTORA GIANMARCO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.54 SGS DEL 19/12/2019 (Gara: VIGOR NEPI – VIRTUS MARTA del 14/12/2019 – Campionato Allievi Under 17 Provinciali Viterbo) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.228 del 10/01/2020

33) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ ASDPOL VIGOR NEPI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PUGLIESI FLAVIO FINO AL 30/04/2020 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CANNATA ALESSANDRO, MONEMI ARMAN E TORTORA GIANMARCO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.54 SGS DEL 19/12/2019 (Gara: VIGOR NEPI – VIRTUS MARTA del 14/12/2019 – Campionato Allievi Under 17 Provinciali Viterbo)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.228 del 10/01/2020

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La Società reclamante contesta che i fatti, oggetto delle sanzioni, si siano svolti nella maniera descritta dall’Arbitro, ed infatti il dirigente Pugliesi al termine dell’incontro aveva soltanto invitato l’Arbitro a rientrare negli spogliatoi poggiandogli una mano sulla spalla in maniera amichevole. Quanto ai calciatori Cannata, Monemi e Tortora, questi stavano facendo ancora la doccia e quindi non potevano essere presenti tra le persone che si erano poste dinanzi all’autovettura dell’Arbitro per ostacolarne la partenza. Quanto al Presidente della Vigor Nepi che, benché non in lista, era entrato sul terreno di gioco, la reclamante deduce che egli aveva soltanto chiesto spiegazioni all’Arbitro sul suo operato, manifestando apprezzamenti negativi nei suoi confronti, ma senza alcun contatto fisico. Per tali motivi, la ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento delle sanzioni ovvero, in subordine, la riduzione delle stesse.

Esaminato il rapporto di gara che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, e nel quale l’Arbitro ha descritto in maniera analitica e dettagliata lo svolgimento dei fatti, questa Corte osserva quanto segue: - Il comportamento dei calciatori Cannata, Monemi e Tortora, che dopo la gara, insieme ad altre persone si erano posizionati dinanzi all’autovettura dell’Arbitro per impedirne la partenza, rivolgendogli contestualmente espressioni offensive, va qualificato come condotta ingiuriosa e irriguardosa; e pertanto, come previsto dall’art. 36 cpv. 1(a, Codice di Giustizia Sportiva andrà sanzionato con la squalifica per due gare; così rimodulando la sanzione inflitta dal G.S. - Parimenti andrà rivisitata la sanzione a carico del dirigente responsabile Pugliesi il quale, al termine dell’incontro, non interveniva a protezione dell’Arbitro per allontanare la persona estranea entrata in campo con atteggiamento aggressivo, ma sospingeva anch’egli il Direttore di Gara con fare minaccioso. Nei suoi confronti andrà quindi applicata la sanzione di due mesi di inibizione per condotta gravemente irriguardosa con contatto fisico; come previsto dall’art. 36 cpv. 2(b, C.G.S. - Andrà invece confermata - perché del tutto congrua e adeguata alla gravità dei fatti - la sanzione pecuniaria inflitta alla Soc. Vigor Nepi per quanto verificatosi al termine della gara, allorquando un sostenitore della Vigor Nepi, poi qualificatosi come “presidente di questa squadra”, che già durante tutto l’incontro dalla tribuna aveva rivolto pesanti insulti e gravi minacce all’Arbitro, si introduceva abusivamente sul terreno di gioco e, raggiunto il Direttore di gara, gli rivolgeva insulti e minacce, spingendolo poi con forza e ripetutamente con entrambe le mani, facendolo indietreggiare di qualche passo. Successivamente mentre l’Arbitro usciva dallo spogliatoio, la stessa persona si avvicinava con atteggiamento minaccioso rinnovando le offese. Infine mentre si recava alla propria autovettura l’Arbitro veniva minacciato e insultato da un gruppo di tifosi del Vigor Nepi, uno dei quali faceva il gesto di colpirlo con uno schiaffo; lo stesso gruppo di persone si ponevano poi dinanzi alla autovettura del Direttore di gara per impedirne la partenza, allontanandosi poi solo grazie all’intervento di alcuni dirigenti e sostenitori della squadra ospite Virtus Marta. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’inibizione a carico del dirigente Pugliesi Flavio al 28/02/2020 nonché la squalifica dei calciatori Cannata Alessandro, Monemi Arman e Tortora Gianmarco a 2 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.

 

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