Corte d’Appello di L’Aquila, Sentenza n. 387/2022 pubbl. il 15/03/2022

Corte d’Appello di LAquila,

 

La Corte d’Appello di LAquila, riunita in camera di consiglio, composta da Dott.  Silvia Rita Fabrizio                                         Presidente

Dott.  Elvira Buzzelli                                     Consigliere rel. est.

 

Dott.  Francesco Filocamo                    Consigliere Ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Nella causa civile di appello iscritta al n. 494/2018 R.G., alla quale in data 13.03.2019 è stata riunita la causa civile dappello iscritta al n. 505/2018 R.G., promosse da

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del legale rappresentante p.t., Rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Gentile,

Appellante

 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELLA F.G.C., in persona del legale rappresentante p.t., Rappresentata e difesa dall’Avv. Lucio Giacomardo e dall’Avv. Daniele Di Pasquale,


 

 

Nei confronti di

 

- OMISSIS - , - OMISSIS - , - OMISSIS - ,

 

Rappresentate e difese dall’Avv. Berardino Terra,

 

 

 

E nei confronti di


Appellante

 

 

 

 

 

 

 

Appellate


 

ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA  AMATORI  - OMISSIS - ,  in  persona  del

 

legale rappresentante p.t.,


 

 

 

E nei confronti di


 

Appellata contumace


 

- OMISSIS - , n.q. di Presidente e l.r.p.t. dell’ASD Amatori - OMISSIS - ,

 

Appellato contumace

 

E nei confronti di

 

- OMISSIS - S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

 

Appellata contumace chiamata in causa dalla FIGC


 


E nei confronti di

 

- OMISSIS - S.P.A.,


 

 

 

 

Appellata contumace chiamata in causa dalla LND


 

OGGETTO: azione di risarcimento del danno da fatto illecito.

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

 

per la FIGC: Voglia lEcc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta:

  • ove venisse dichiarata cessata la materia del contendere, accertare e dichiarare la soccombenza virtuale delle appellate, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio;
  • ove non venisse dichiara cessata la materia del contendere, riformare ed annullare la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 51/2018, nella parte in cui ha accertato e dichiarato la responsabilità del F.I.G.C. per il decesso del sig. - OMISSIS -  e l’ha condannata al risarcimento dei danni in favore delle attrici e, per l’effetto, dichiarare l’assenza di responsabilità della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il decesso del Sig. - OMISSIS -  e che nulla è dovuto dalla F.I.G.C. alle appellate - OMISSIS - , - OMISSIS - , - OMISSIS - ;
  • ove non venisse dichiarata cessata la materia del contendere e, nella denegata ipotesi di rigetto dell’appello e di condanna della F.I.G.C. al risarcimento dei danni nei confronti delle sigg.re - OMISSIS - , - OMISSIS -  e - OMISSIS - , comunque dichiarare Generali s.p.a. tenuta a garantire e manlevare la federazione Italiana Giuoco Calcio dalla suddetta condanna, ponendo a carico di - OMISSIS - s.p.a. il pagamento di quanto dovuto alle stesse.

Con vittoria del doppio grado di giudizio.

 

Per la LND: 1) In linea assolutamente preliminare, in accoglimento dell’Appello, così come proposto, ed in riforma della giustamente impugnata sentenza del Tribunale di Sulmona, Giudice Unico Dott. Ferruccio, n. 51/2018 (RG 164/2015), pubblicata il 27.02.2018 e notificata in data 8.3.2018, in linea assolutamente preliminare accertare e dichiarare che nessuna responsabilità diretta e/o indiretta e, comunque, a qualsiasi titolo o causale, è ascrivibile alla Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. in relazione al decesso del Sig. - OMISSIS -  e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a qualsiasi titolo e/o causale, dalla appellante Lega Nazionale Dilettanti della F.U.G.C. alle appellate Sigg.re - OMISSIS - , - OMISSIS -  e - OMISSIS - , nelle qualità dalle stesse dichiarate; 2) Sempre in accoglimento del presente Appello ed in riforma della sentenza di primo grado, come giustamente impugnata, rigettare ogni domanda e richiesta risarcitoria formulata dalle Appellate Sigg.re - OMISSIS - , - OMISSIS -  e - OMISSIS -  nelle dichiarate qualità, tenuto conto l'insussistenza del “nesso causale” tra il decesso del Sig. - OMISSIS -  e la partecipazione dello stesso, in data 16.2.2013, ad una partita di calcio


 

del Campionato Provinciale Amatoriale; 3) in riforma della sentenza giustamente impugnata, accertare e dichiarare che il decesso del Sig. - OMISSIS -  è stato comunque determinato dal comportamento ascrivibile allo stesso ex art. 1227, secondo comma, codice civile, con conseguente insussistenza di ogni danno risarcibile imputabile a terzi e, in ogni caso, all'odierna appellante Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C.; 4) Sempre in riforma della sentenza di primo grado, così come giustamente impugnata, in linea subordinata, accertare e dichiarare che il Sig. - OMISSIS - , con il comportamento ascrivibile allo stesso ha determinato - ai sensi e per gli effetti dell'art 1227 c.c., primo comma - l'evento dannoso con una percentuale ascrivibile allo stesso Sig. - OMISSIS -  di almeno l'80% (ottanta per 100) rideterminando, di conseguenza, l'eventuale risarcimento da riconoscere in favore delle appellate Sigg.re - OMISSIS - , - OMISSIS -  e - OMISSIS - ; 5) in linea ancora più subordinata, nell'ipotesi di rigetto del proposto appello, confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui accerta e dichiara la società - OMISSIS - S.p.A. tenuta a garantire e manlevare La Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. da ogni risarcimento e pagamento di somme in favore delle appellate, Sigg.re - OMISSIS - , - OMISSIS -  e - OMISSIS -  condannando la stessa - OMISSIS - S.p.A. al pagamento di  ogni eventuale somma dovuta alle stesse appellate; 6) condannare le appellate all'integrale pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore costituito perché anticipatario.”.

Per le Appellate: 1) in via preliminare e pregiudiziale riunire il presente procedimento per connessione oggettiva e soggettiva al procedimento n. 505/2018 RGC pendente innanzi la Corte d'Appello di L'Aquila (udienza: 18.10. 2018 – Dott.ssa Di Girolamo) quest'ultimo azionato dal procuratore della Lega Nazionale Dilettanti mediante appello del 30/03/2018 avverso la sentenza

  1. 51/2018 pure oggi appellata da FIGC e ciò al fine di una trattazione unitaria ed organica dell'intera vicenda processuale. 2) in via preliminare e pregiudiziale dichiarare cessata la materia del contendere tra tutte le parti processuali e - o quantomeno tra le signore - OMISSIS -, - OMISSIS - e - OMISSIS - - da una parte - e FIGC, LNDE, - OMISSIS - SPA - dall'altra – e/o soltanto tra alcune di esse e con conseguenti inammissibilied improcedibilità dell'appello proposto per tutte le motivazioni così come sopra esposte; 3) in via principale, e nella denegata ipotesi in cui non venga dichiarata cessata la materia del contendere come sopra richiesto, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni come sopra esposte, con vittoria di spese competenze legali professionali del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Berardino Terra procuratore antistatario; 4) in via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui non venga dichiarata cessata la materia del contendere come sopra richiesto e ritenuto meritevole di accoglimento l'appello proposto si  chiede la compensazione

 

integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio stante la complessità della materia trattata e l'evoluzione giurisprudenziale.”.

FATTO E DIRITTO

 

    1. Con sentenza n. 51/2018, pubblicata in data 27/02/2018, il Tribunale di Sulmona accoglieva le domande di risarcimento del danno proposte in via principale ex art. 2049 c.c., dalle Sig.re - OMISSIS - , - OMISSIS -  e - OMISSIS - , tutte nella qualità di eredi del Sig. - OMISSIS - , nei confronti di Associazione Sportiva Dilettantistica - OMISSIS -, della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Dilettanti, per sentir accertare la concorrente e solidale responsabilità delle stesse rispetto al decesso del Sig. - OMISSIS -, rispettivamente coniuge della prima e genitore delle seconde, nonché la condanna delle convenute al risarcimento iure proprio e/o iure haereditatis” dei danni patrimoniali, non patrimoniali, da perdita parentale, danno morale e esistenziale. Il Tribunale:

- accertava e dichiarava la responsabilità delle convenute, previo riconoscimento del concorso di colpa con il de cuius al 50 %; - condannava le convenute in solido tra loro a risarcire alle attrici i danni patiti ed in particolare liquidava: 1) € 138.163,96 in favore di - OMISSIS - ; 2) € 128.780,57 in favore di - OMISSIS - ; 3) € 136.393,57 in favore di - OMISSIS - ; - dichiarava compensate al 50 % le spese tra le attrici e le convenute, condannando quest’ultime a rifondere in via solidale tra loro alle attrici la residua metà, liquidando per esborsi complessivi € 735,06 e per compensi professionali € 21.387,00 oltre spese generali, Cpa e Iva come per legge; - condannava, in ultimo, la terza chiamata in causa - OMISSIS - spa a tenere indenni la FIGC e la LND per l’intero della condanna pronunciata nei confronti di queste e dichiarando integralmente compensate le spese tra FIGC e LND da un lato e - OMISSIS - spa dall’altro. In particolare, con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado le attrici deducevano che: - in data 16/02/2013, intorno alle ore 17:00, il Sig. - OMISSIS - , quale giocatore militante per lA.S.D - OMISSIS - , si trovava presso il campo sportivo di Bugnara, in occasione del campionato provinciale Amatori anno 2012/2013, per giocare l’incontro di calcio tra l’A.S.D - OMISSIS - ed il - OMISSIS -; - nel corso della partita e precisamente al 48° minuto, dopo 13 minuti dal suo ingresso in campo, il Sig. - OMISSIS -  si accasciava a terra perdendo i sensi; - giungeva sul campo il medico dellambulanza del 118, Dott. Cristiano Fabrizio, accertando il decesso del Sig. - OMISSIS - per verosimile morte cardiaca improvvisa in corso di infarto del miocardio; - la medesima diagnosi di morte veniva effettuata dalla Dott.ssa - OMISSIS - con verbale di descrizione e ricognizione di cadavere del 19.02.2013; - il de cuius era regolarmente tesserato con cartellino n. 001009 FIGC, Lega Nazionale Dilettanti emesso in data 12/10/2012; - l’evento descritto era da imputarsi a responsabilità colposa del Presidente e dei Dirigenti dell’A.S.D. - OMISSIS -, per aver costoro provocato il decesso del calciatore per effetto della omessa acquisizione di idonea certificazione di idoneità all’esercizio di attività agonistica (ai sensi


 

del D.M. 18.02.1982 n. 63, ed in particolare artt. 1-5) o, in subordine di attività non agonistica (ai sensi del decreto del Ministero della Salute del 18/02/1983, artt. 1-3); - il de cuius non era stato sottoposto a tutti gli accertamenti medici previsti dalla suddetta normativa e soffriva da circa due anni di ipertensione arteriosa; - una diagnosi di ipertensione arteriosa da parte del Medico del Dipartimento di Prevenzione e Medicina dello Sport avrebbe sarebbe stata certamente di ostacolo al rilascio della certificazione di idoneità all’attività sportiva per la stagione 2012/2013 o, quantomeno, avrebbe indotto il sanitario a formulare specifiche prescrizioni in relazione alle condizioni del suo impiego; - le indagini espletate in sede penale dalla Procura di Sulmona avevano, invece, consentito di accertare che: 1) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica” esibito, era risultato essere un falso materiale commesso da terzi; 2) il certificato de quo non era stato mai creato, mai sottoscritto e mai consegnato dal Sig. - OMISSIS - alla ASD - OMISSIS - , la quale, verosimilmente si era munita soltanto in epoca successiva ai fatti, di una copia fotostatica; 3) quanto sopra risultava provato dalle s.i.t. del 14/12/2013 rese dal Presidente della predetta Associazione e dall’interrogatorio del 24.06.2014, reso dal Dirigente Sportivo - OMISSIS -; 4) detto certificato era conservato dall’Associazione Sportiva solo in copia fotostatica, in parte illeggibile nello spazio riservato al presunto sottoscrittore; 5) detto certificato, per la sua importanza e poiché consegnato da terzi, in copia fotostatica, con timbro e firma illeggibili del sanitario redigente, avrebbe dovuto spingere l’ASD all’acquisizione dell’originale (inesistente), prima di consentire lo svolgimento dellattività fisica e far scendere in campo l’atleta, evitando così il suo decesso; 6) il Presidente, i Dirigenti e i Consiglieri della ASD avevano riposto, con imprudenza, imperizia e negligenza, su quel certificato medico, risultato essere poi un falso materiale commesso da terzi, un affidamento errato, ingiunto e ingiustificato, sia perché trattavasi di una semplice copia fotostatica e sia perché l’ultima certificazione di idoneità dell’atleta risaliva al 13.12.2011; - l’ASD - OMISSIS -  avrebbe dovuto pretendere l’originale del certificato così come previsto dalla normativa di riferimento ai sensi dellart. 5 del D.M. 18/02/1982; - dalle suddette indagini veniva accertato altreche il solo certificato di- OMISSIS -  era custodito in copia fotostatica, a differenza di tutti gli altri, conservati in originale; - l’Associazione Sportiva Amatori - OMISSIS -  non aveva tutelato e vigilato in modo diligente e prudente sulla salute e sull’integrità fisica del calciatore poiché in mancanza del certificato prodotto in originale, la detta Associazione non avrebbe dovuto far disputare al giocatore quella partita di calcio ove lo stesso aveva perso la vita; - in ogni caso, l’A.S.D. poteva rispondere anche ai sensi dell’art. 2050 c.c., poiché aveva schierato in campo un soggetto affetto da ipertensione arteriosa, nonché privo di idonea certificazione, costringendolo ad un rilevante sforzo fisico all’aperto, con temperature prossime allo 0° e con indosso le sole divise da gioco; - analoga responsabilità poteva essere affermata ai sensi dell’art. 2049 e 1218 c.c. nei confronti della FGC e


 

LND, per essersi tali enti avvalsi, quali organizzatori del campionato amatoriale, dell’opera dell’A.S.D. - OMISSIS - , in funzione del perseguimento delle loro finalità, tra le quali la salute degli atleti ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della FGC e dell’art. 43 delle norme di organizzazione interna della Federazione NOIF; - il dovere di tutelare gli atleti dal punto di vista medico-sportivo, anche ma non solo attraverso lacquisizione della certificazione di idoneità, costituiva per i due enti FGC e LND, altresì oggetto di obbligazione di fonte negoziale, a sua volta derivante dal tesseramento del de cuius; - la responsabilità della FGC e della LND rinveniva, in ogni caso, il proprio fondamento nel divieto generale del neminem laedere ai sensi del 2043 c.c. poiché i due enti avevano omesso non solo ogni controllo di carattere sostanziale sulla salute dell’atleta ma altresì il preliminare e doveroso controllo di carattere formale, non vigilando sull’omessa acquisizione da parte dell’associazione sportiva di appartenenza dell’atleta, di idonea e valida certificazione; - per effetto delle suddette condotte serbate dalle parti convenute, le attrici avevano patito: a) pregiudizi di natura non patrimoniale (danno da perdita di rapporto parentale, danno morale e danno esistenziale) e patrimoniali; b) in via subordinata, danni da perdita di chance di sopravvivenza e/o di guarigione a causa delle suddette condotte; - le attrici con raccomandata a/r del 25/02/2013 inoltravano alle convenute richiesta risarcitoria alla quale non seguiva alcun riscontro.

    1. Si era costituita tempestivamente in giudizio la FIGC proponendo rituale istanza di differimento dell’udienza di comparizione, ex art. 269 c.p.c. per provvedere alla chiamata in causa di - OMISSIS - s.p.a.; contestava nel merito tutto quanto dedotto ex adverso ed insisteva per il rigetto della domanda. In particolare, per quel che qui rileva, eccepiva 1. La responsabilità e consapevolezza del proprio stato di salute del danneggiato; 2. La responsabilità concorrente dell’ASD - OMISSIS - ; 3. Lassenza dei presupposti per configurare la responsabilità solidale ex art. 2049 c.c. della FIGC.

2.1 Si era costituita tempestivamente in giudizio la Lega Nazionale Dilettanti, anch’essa con istanza differimento udienza ex art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di - OMISSIS - s.p.a., contestando tutto quanto dedotto ex adverso ed insistendo per il rigetto della domanda. In particolare, eccepiva

1) il difetto di legittimazione passiva; 2. l’an debeatur; 3. la qualificazione della fattispecie ai sensi dell’art. 2049 e 2050 c.c..

  1. Si era costituita in giudizio la società - OMISSIS - spa a mezzo di diversi procuratori, uno per la chiamata in causa di FGC e l’altra per la chiamata in causa della LND, contestando tutto quanto dedotto ex adverso ed insistendo per il rigetto della domanda.
  2. La causa veniva istruita mediante l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, prova per testi e interpello e, all’udienza di precisazione delle conclusioni del 25/10/2017, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, la tratteneva in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
  3. Il Tribunale adito, preliminarmente, al fine di cristallizzare la vicenda in punto di fatto, affermava che: - risultava incontroverso che: a) il de cuius all’epoca dei fatti aveva 53 anni, b) soffrisse di ipertensione arteriosa allo stesso nota e per la quale si sottoponeva a visita ed assumeva farmaci da ormai due anni; c) che latleta in data 12/10/2012 avesse ottenuto il tesseramento FGC/LND per la stagione sportiva 2012/2013, allorquando era ancora in corso di validità la certificazione di idoneità all’attività sportiva rilasciata in data 13/12/2011; d) che il- OMISSIS - , quindi, era sprovvisto di valida certificazione alla data del decesso, verificatosi per infarto del miocardio da pregressa ipertensione arteriosa. Ciò premesso, chiariva come la residua incertezza in ordine all’identità di chi formò il certificato di idoneità con scadenza 20/09/2013 e successivamente lo poneva nella disponibilità dei Dirigenti dell’A.S.D. doveva essere risolta tenendo conto che dagli atti di indagine in sede penale si evinceva che: a) il Sig. Gaetano Marinucci, dirigente della squadra all’epoca dei fatti, dapprima aveva affermato di aver avuto contezza della consegna del certificato in epoca anteriore al tesseramento, ammettendo tuttavia al contempo di non averlo esaminato con pignoleriae, successivamente, invece negava con forza di aver avuto mai notizia del rilascio del certificato, dal momento che, non essendo egli un dirigente, non competeva a lui tale incombenza; b) il Sig. Cesare Ciotti, Presidente della squadra dal 2011 al 2014, negava di aver personalmente ricevuto quel certificato e di averlo esaminato prima della data del decesso. Sottolineava il Tribunale che la suddetta situazione di incertezza finiva per confermare, a ben vedere, la tesi della falsità della certificazione di idoneità, sulla base di idonee presunzioni, posto che: a) il- OMISSIS -  si era sempre rivolto al Dott. - OMISSIS -, peraltro suo amico, per il conseguimento delle dovute certificazioni; b) lo stesso Dott. - OMISSIS - aveva regolarmente rilasciato certificazioni per la stagione 2012/2013 in favore di altri 18 atleti della stessa squadra, cosicché appariva ragionevolmente da escludere che la certificazione del Sig.- OMISSIS -  potesse essere stata rilasciata da altro sanitario. Sulla base di tali premesse, il primo Giudice riteneva sussistente la responsabilità della A.S.D. - OMISSIS - , per il fatto colposo dei suoi Dirigenti, in ragione del rapporto organico che li legava all’associazione stessa, anche ai sensi dell’art. 38 c.c., dal momento che, in assenza di diversi elementi, poteva essere ritenuto trattarsi di associazione non riconosciuta. In tale senso il Tribunale evidenziava la sussistenza di una fattispecie di tipo solo apparentemente omissivo poiché si assumeva che se l’associazione avesse effettivamente acquisito, come era suo dovere, idonea certificazione (nella quale era ragionevole ritenere che il sanitario avrebbe dato conto dell’afflizione del- OMISSIS -  da ipertensione arteriosa), l’A.S.D. - OMISSIS -  non avrebbe schierato sul campo di gioco - e probabilmente neanche tesserato - il calciatore - OMISSIS - , il quale, pertanto, non sarebbe stato colpito, come invece accadde, da infarto del miocardio. Di conseguenza il Tribunale evidenziava, da un lato, il nesso di causalità tra il danno e la condotta (tipicamente commissiva)

 

consistita nel far scendere in campo il- OMISSIS -  sul terreno di gioco, consentendogli di prendere parte alla partita e sottoporsi ad un rilevante sforzo fisico, e dall’altro, la sussistenza della prova della violazione di un obbligo giuridico (lacquisizione di un certificato di idoneità) costituente una specifica regola di cautela posta a tutela della salute dell’atleta, diretta cioè proprio a prevenire eventi come quello oggetto di causa. A tal ultimo proposito, il Tribunale constatava come la normativa di settore rendeva effettivamente doverosa la sottoposizione del- OMISSIS -  a visita medica strumentale al conseguimento della certificazione di idoneità all’esercizio di quella particolare attività sportiva. Sotto altro profilo, il Tribunale qualificava agonistica l’attività sportiva in questione poiché: 1) nel caso di specie, l’omessa contestazione da parte della FGC e della LND della qualificazione agonistica dell’attività, assumeva un significato ancor più pregnante rispetto a quello generalmente previsto dall’art. 115 c.p.c. equivalendo, in definitiva, ad una implicita ammissione della stessa, tale da rendere la circostanza pacifica; 2) in ogni caso, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, doveva ritenersi che un torneo sportivo fondato sulla gara e sulla competizione dei partecipanti poteva essere senzaltro essere ricondotto nell’ambito delle attività propriamente agonistiche, basandosi sull’impiego di un maggior impegno psico-fisico in funzione del prevalere di una squadra sull’altra; 3) la qualificazione come agonistica dell’attività era inoltre prevista dal regolamento del campionato provinciale Amatori 2012/2013, ed in applicazione del D.M. 18/02/1982 n. 63, in base al quale sorge uno specifico obbligo giuridico per la società di appartenenza di conservare presso di sé il certificato di idoneità da parte dell’interessato. Nel caso di specie, secondo il Tribunale: - era stato provato che lassociazione aveva nella sua disponibilità una copia della certificazione di idoneità all’attività sportiva per l’atleta- OMISSIS - , tuttavia, non era certo e se ne poteva fortemente dubitare che la stessa lavesse acquisita fin da epoca anteriore al tesseramento, o quantomeno, al decesso; - considerato che il detto certificato era disponibile solo in copia fotostatica e si presentava illeggibile nel campo relativo alla data di emissione e in quello relativo alla sottoscrizione del sanitario, si evidenziava come per lA.S.D. era come se il certificato non fosse stato mai presentato, tale da dover esigere da parte del- OMISSIS -  una produzione in originale, leggibile in ogni sua parte, al fine di poter valutare correttamente lo stato di salute ed avviare la pratica per il tesseramento; - l’inosservanza della suddetta regola cautelare, impediva all’A.S.D. di apprendere dello stato di salute dell’atleta; - di conseguenza, il Totani veniva schierato sul campo nell’incontro di calcio in cui perdeva la vita a causa dell’infarto miocardico che, secondo il criterio del più probabile che non, non si sarebbe verificato se il calciatore non fosse stato sottoposto ad una pesante sollecitazione fisica, incidendo su uno stato pregresso già preoccupante; - sussistevano, pertanto, tutte le condizioni per affermare la responsabilità colposa dell’A.S.D. Amatori - OMISSIS -  in relazione


 

alla morte del Sig. - OMISSIS -. Per quanto concerneva la responsabilità della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Dilettanti, il Tribunale affermava che: - ammessa la responsabilità della A.S.D. Amatori - OMISSIS - , della condotta di quest’ultima, dovevano essere chiamati a rispondere, ai sensi dell’art. 2049 c.c., anche la FIGC e la LND; - secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, l’art. 2049 c.c. disciplina una forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva, per la quale non è prevista la possibilità per il responsabile di fornire alcuna prova liberatoria; - partendo dal rapporto fra A.S.D. Amatori - OMISSIS -  e FIGC, è rinvenibile nel caso di specie l’istituto dell’affiliazione, istituto applicabile altreal rapporto fra le società sportive in genere e la LND. Sulla base di ciò il Tribunale riteneva che la FIGC e la LND fossero direttamente tenute, in relazione alle manifestazioni sportive organizzate, alla tutela della salute degli atleti che, previo tesseramento, vi prendono parte, quali appartenenti ad una società o associazione sportiva affiliata; - inoltre, lart. 5 del D.M. 18/02/1982 prevede il conseguimento della certificazione di idoneità come condizione indispensabile per l’esercizio di attività agonistica, conseguendo da cche, indipendentemente dalla individuazione dei soggetti cui è demandato il compito di rilasciarla, gli organizzatori di manifestazioni sportive agonistiche sono tenuti a verificare il possesso da parte dei tesserati di tutti i requisiti, anche psico-fisici per lo svolgimento dell’attività in condizioni di relativa sicurezza per la salute, avuto riguardo alletà, alla esatta natura dell’attività stessa e ad ogni altro aspetto suscettibile di assumere rilevanza in funzione della tutela dell’atleta; - quindi, ai fini dell’esercizio di tale controllo, la FIGC e la LND devono necessariamente avvalersi dell’ausilio delle società e associazioni sportive affiliate alle quali è demandato il compito di acquisire la certificazione di idoneità presso latleta che intenda avviare la pratica di tesseramento; - le predette funzioni, ancorcesercitate con la collaborazione delle società e associazioni affiliate, restano comunque costantemente sottoposte ad un potere di direzione e di vigilanza da parte degli enti sportivi nazionali; - il tesseramento deve essere sottoposto alla condizione che l’atleta sia stato riconosciuto idoneo allesercizio di quella pratica sportiva; - di conseguenza, il rapporto di affiliazione, per quel che concerne la tutela sanitaria, sottintende un rapporto di preposizione, il quale trova la sua principale giustificazione nel fatto che la indispensabilità del conseguimento della certificazione di idoneità non può che vincolare oltre che gli atleti e la società o le associazioni sportive di cui fanno parte, anche gli enti organizzatori dei tornei. Altro profilo argomentato dal Tribunale è quello relativo al concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, 1 comma, c.c., sul quale è stato affermato che: - il- OMISSIS -  era ben consapevole di soffrire di ipertensione arteriosa, tanto da assumere farmaci per curare tale patologia e sottoponendosi saltuariamente ai relativi controlli; - il de cuius aveva altreesperienza pluridecennale nel mondo del calcio; - quindi, era  consapevole  dei  rischi  ai  quali  andava  incontro  partecipando  alla  gara,  tanto  più  che pacificamente non si era sottoposto alla visita prodromica al conseguimento della certificazione di idoneità per la stagione sportiva 2012/2013; - doveva escludersi che la sola condotta del- OMISSIS - , indubbiamente colposa, abbia assunto un’efficacia causale assorbente, per sé idonea ad elidere il nesso causale fra la condotta del preteso danneggiante e l’evento lesivo; - di conseguenza, la sola imprudenza del- OMISSIS -  non fu decisiva e da sola sufficiente per il verificarsi dell’evento, giacchè l’ASD Amatori - OMISSIS - , laddove avesse tenuto la condotta per essa doverosa, anche in virtù dei compiti istituzionali esercitati per conto degli enti organizzatori, avrebbe potuto evitare che il- OMISSIS -  fosse schierato in campo e che, successivamente, morisse; - di conseguenza, la qualificazione in termini di gravità dell’imprudenza del- OMISSIS -  e la effettiva incidenza concausale che la stessa ebbe nella serie causale induce a ritenere la misura del concorso almeno pari a 50 %, con attribuzione del residuo 50 % a tutti i convenuti, a loro volta solidalmente responsabili verso le eredi ex art. 2055 c.c. Inoltre, quanto alla posizione di - OMISSIS - spa, terzo chiamato da FIGC e da LND, è stato affermato dal Tribunale che - OMISSIS - spa, era tenuta, quale assicuratrice della responsabilità civile della FIGC e della LND, a tenere indenni le assicurate dalle conseguenze pregiudizievoli che derivavano dall’accoglimento della domanda. Superato lan, il Tribunale si è soffermato sulla quantificazione del danno, affermando che: - quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, inteso in maniera omnicomprensiva alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto, applicava le tabelle del Tribunale di Milano nella versione più recente; - pertanto liquidava, considerando il concorso di colpa del danneggiato al 50 %, €90.000,00 a - OMISSIS -  ed

€ 110.000,00 a ciascuna figlia; - il motivo che ha portato a differenziare l’importo liquidato alle figlie, rispetto all’importo liquidato al coniuge, è stato motivato sulla base del fatto che poteva fondatamente presumersi, secondo massime di comune esperienza, che l’impatto emotivo patito per la morte del padre, anche in considerazione della giovane età (21 anni una e 16 l’altra), sia stata maggiore di quello prodotto nella madre la cui maggiore maturità rendeva più agevole l’elaborazione del lutto, senza tralasciare di considerare che il coniuge può sempre lenire la sofferenza derivante dalla perdita del rapporto coniugale passando a nuove nozze, mentre la figura paterna non è in alcun modo sostituibile. Quanto invece al danno domandato da perdita di chance di sopravvivenza, il Tribunale rigettava la pretesa sotto un duplice profilo: 1) la domanda veniva proposta dalle attrici in via esclusivamente subordinata laddove il Tribunale avesse ritenuto che il- OMISSIS -  sarebbe deceduto comunque se non avesse disputato la partita di calcio; 2) tale posta di danno sarebbe risultata comunque insuscettibile di risarcimento dal momento che non è stato neanche dedotto che il- OMISSIS -  fosse rimasto in vita dopo l’evento, per un tempo sufficiente a determinare il sorgere, in suo favore, di un credito di natura risarcitoria (trasmissibile per via ereditaria alle attrici), con la conseguenza che la stessa finisce per coincidere con il cosiddetto


 

danno da perdita della vita, per sua natura irrisarcibile. Quanto infine al danno patrimoniale, il Tribunale, per quanto riguarda soltanto - OMISSIS - , ha liquidato il danno patrimoniale emergente relativo alle spese funerarie per € 4.501,81, da ridurre alla metà sempre in ragione del concorso di colpa, oltre al danno non patrimoniale da lucro cessante.

  1. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la FIGC, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
  2. Interponeva appello altresì la LND con autonoma impugnazione (proc. n. 505/2018), riunita in data 13.03.2019 al presente procedimento, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
  3. Le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 11/06/2021 e la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
  4. Gli appelli sono infondati e vanno respinti, per le ragioni che di seguito si espongono.

 

In primo luogo si precisa che i motivi di appello delle due parti appellanti la cui censura è rivolta al medesimo capo di sentenza impugnata potranno essere trattati congiuntamente come segue. In termini generali si premette che gli appelli riuniti, proposti da FIGC e LND, risultano del tutto destituiti di fondamento e, pertanto, vanno rigettati per i motivi che di seguito si espongono.

8.1 Preliminarmente occorre esaminare il profilo relativo alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere avanzato dalle appellate costituite. Queste ultime hanno allegato (cfr. pag 4 della comparsa di risposta) - a sostegno della eccepita e sopravvenuta cessazione della materia del contendere - un atto di quietanza e transazione del 21.05.2018, intervenuto quindi poco dopo l’iscrizione a ruolo dellappello del 5.04.2018, stipulato tra le appellate - Sig.re - OMISSIS - , - OMISSIS -  e - OMISSIS -  - e la - OMISSIS - s.p.a., compagnia assicurativa chiamata in causa dalle convenute contraenti F.I.G.C. e LND. Ebbene, con il predetto atto transattivo, la Generali si è impegnata a pagare alle odierne appellate la somma omnicomprensiva di € 340.000,00.

Ritiene il collegio che la descritta tale obbligazione assunta tra le parti non possa in alcun modo essere interpretata quale intervenuta cessazione della materia del contendere, persistendo invece, come si vedrà, l’interesse delle stesse ad impugnare la sentenza che le ha viste scoccombenti. In primo luogo, è necessario sottolineare, per quanto evidente, che la Generali s.p.a. è stata condannata dal Tribunale di Sulmona non certo quale responsabile ex art. 2049 c.c., ma in accoglimento della domanda di garanzia formulata da F.I.G.C. e da L.N.D (cfr. pag. 21 sentenza di primo grado). Per di più, è lo stesso atto transattivo a stabilire che Pur restando a carico dell’infrascritta solvente le spese di registrazione della sentenza n. 51/2018 resa dal Tribunale di Sulmona, il presente pagamento avviene ai soli fini conciliativi, senza alcuna ammissione e riconoscimento di responsabilità  a  carico  delle  Contraenti/Assicurate  e  privo  di  ulteriore  tenutezza  in  capo


 

 all’infrascritta   Società   solvente   e alle   predette   e pertanto,   non   potrà   essere   in vocato   dai  suindicati o da chicchessia quale precedente e/o anche per casi analoghi. Per tutte queste ragioni, il collegio ritiene persistere l’interesse delle appellanti ad ottenere una  sentenza di  merito che accerti, in ipotesi, l’insussistenza della propria responsabilità in  relazione agli eventi dannosi de quibus.

8.3    Nel merito, con un primo motivo, la F.I.G.C. denunciava lerroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il nesso causale, poiché la patologia di cui soffriva il- OMISSIS -  era del tutto compatibile con l’esercizio dell’attività sportiva, soprattutto in considerazione del fatto che il decesso era avvenuto dopo appena sessanta giorni dalla scadenza del precedente certificato. Tale censura risulta sovrapponibile a quella avanzata da L.N.D. e pertanto, i due motivi possono essere trattati congiuntamente.

Tale doglianza portata all’attenzione di questa Corte risulta destituita di fondamento e pertanto va respinta. Chiarito che il certificato precedente era certamente scaduto, le argomentazioni fornite dal primo giudice sono senz’altro corrette e condivisibili.

In primo luogo, non può non evidenziarsi la sussistenza di una condotta commissiva direttamente connessa con l’evento dannoso, se è vero che il- OMISSIS -  è stato schierato in campo e sottoposto ad un rilevante sforzo fisico che, di lì a poco, ne procurava il decesso.

In sede di riscontro, del resto, il Tribunale ha ipotizzato la ricorrenza della più favorevole delle situazioni possibili, ammettendo che fosse provato che l’associazione avesse nella sua disponibilità una copia di una nuova certificazione di idoneità all’attività sportiva in relazione all’atleta- OMISSIS -  in epoca antecedente ai fatti di causa; anche in tale ipotesi, si sarebbe dovuto tener conto che «si trattava di una certificazione disponibile solo in copia fotostatica, illeggibile sia nel campo relativo alla data di emissione, sia in quello relativo alla sottoscrizione del sanitario, ben può evidenziarsi come l’A.S.D. - OMISSIS -  si trovasse in una situazione sostanzialmente identica a quella ricorrente in caso di omessa presentazione del certificato e fosse, quindi, nella condizione di dover esigere dal- OMISSIS -  la produzione di una valida certificazione (in originale e leggibile in ogni sua parte), al fine di poter valutare correttamente il suo stato di salute e di avviare, quindi, la pratica per il suo tesseramento. Ed invero, in un contesto nel quale la tutela della salute degli sportivi costituisce una regola aurea per chiunque intenda prendere parte a competizioni agonistiche, in forma individuale oppure associata, deve ritenersi che l’acquisizione della suddetta documentazione in forma leggibile e in originale costituisca davvero lo sforzo minimo esigibile per il responsabile, perché diversamente opinando si dovrebbe concludere nel senso che neppure un adempimento di carattere schiettamente formale possa essere preteso, con evidente vulnus di ogni aspettativa di tutela e in aperta violazione, peraltro, del dettato dell’art. 32 cost.».


8.4  Con un secondo motivo la F.I.G.C. si doleva dell’erroneità della sentenza di primo grado nella

 

parte sul presupposto di un’errata interpretazione dell’art. 2049 c.c. Tale censura risulta sovrapponibile a quella avanzata da L.N.D. e pertanto, i due motivi possono essere trattati congiuntamente.

Questo giudicante non può che condividere la qualificazione giuridica fornita dal Tribunale di Sulmona, circa la responsabilità gravante su F.I.G.C. e L.N.D., da qualificarsi ai sensi dell’art. 2049 c.c.. Proprio in questo senso, infatti, è da interpretare il rapporto che lega la F.I.G.C. alla A.S.D. Amatori - OMISSIS -  e la L.N.D. alla A.S.D. - OMISSIS - . È stato chiarito dal primo giudice, con motivazione che qui si condivide, che ai fini della configurabilità della fattispecie il fatto illecito è sufficiente che il fatto illecito sia stato commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione rispetto al responsabile. (cfr. Cass., Sez II, ordinanza n. 28852 del 19/10/2021). Recita la norma che « i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti». Ebbene, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, si tratta di una fattispecie di responsabilità sostanzialmente oggettiva, come può desumersi dalla circostanza che non è prevista, a differenza di quanto accade per altre fattispecie, la possibilità per il responsabile di fornire alcuna prova liberatoria, essendo questi chiamato a rispondere del fatto del preposto alle seguenti condizioni: a) che sia accertata l’effettiva esistenza di un rapporto di preposizione, senza che occorra necessariamente la sussistenza di un formale vincolo di subordinazione o lo stabile inserimento dell’autore del fatto nella compagine del soggetto responsabile, reputandosi invece sufficiente che quest’ultimo sia inserito, anche solo temporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazione del preponente, anche in funzione ausiliaria e in vista della realizzazione delle finalità di quest’ultimo (Cass., Sez. 3, Sent. 16.3.2010, n. 6325); b) che sia ravvisabile, per quel che qui rileva in particolare, che in capo al padrone o al committente, sussista la possibilità di esercitare una posizione di supremazia o di direzione, non essendo invece necessario l'esercizio effettivo del correlativo potere; c) che il fatto sia stato commesso dal dipendente o dal commesso nell’ambito delle mansioni e dei compiti a cui è adibito, reputandosi sufficiente in tal senso la mera sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito e le anzidette incombenze (Cass., Sez. L., Sent. 25.3.2013, n. 7403; Cass., Sez. 6 - 3, Ord. 15.10.2015, n. 20924); d) che il preposto abbia agito non di sua iniziativa, bensì su richiesta e/o per conto del preponente.

In punto di fatto, la ricorrenza di tali presupposti è stata individuata muovendo dal rapporto fra l’A.S.D. - OMISSIS -  e la FIGC (la quale ultima, ai sensi dellart. 1 del suo Statuto, assume la veste di associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) avente lo scopo di promuovere e disciplinare lattività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi), può osservarsi come il suo fondamento sia da rinvenirsi, nell’ambito dell’ordinamento sportivo,


 

nell’istituto dell’affiliazione. Come correttamente rilevato dal primo giudice, le società e le associazioni sportive diventano soggetti di quell’ordinamento proprio in virtù del meccanismo dell’affiliazione, che costituisce l’atto con cui esse vengono riconosciute quali esercenti una data attività sportiva e vengono conseguentemente ammesse a partecipare alle manifestazioni organizzate dalla Federazione o dalla Lega, con assunzione dell’impegno, da parte loro, di rispettare le norme dello Statuto e quelle federali di organizzazione, a pena di revoca dell’affiliazione stessa. Su tale istituto, inoltre, si fonda il rapporto fra le società sportive e la Lega Nazionale Dilettanti, la quale, a tenore dell’art. 1 del suo Statuto, “associa in forma privatistica, senza fine di lucro, le società e le associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, di seguito chiamata F.I.G.C., che partecipano ai campionati di calcio dilettanti nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori non professionisti”. Il primo giudice ha, ancora condivisibilmente ritenuto che l’affiliazione e l’associazione così come rilevano nell’ordinamento statuale e in quello sportivo ai fini anzidetti, allo stesso modo debbono costituiire il presupposto ai fini di una corretta qualificazione del danno ai sensi dell’art. 2049 c.c., non essendo a ciò di ostacolo l’autonomia dell’ordinamento sportivo (cfr. art. 1 del d.l. 220/2003, conv. in l. 280/2003, il cui comma 2 dispone che I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”).

Ciò chiarito, la FIGC e la LND devono intendersi direttamente tenute, in relazione alle manifestazioni sportive organizzate, alla tutela della salute degli atleti che, previo tesseramento, vi prendano parte quali appartenenti ad una società o associazione sportiva affiliata, in quanto - se la tutela sanitaria delle attività sportive sia in prima battuta affidata alle Regioni – (cfr. art. 1della legge quadro in materia, vale a dire la l. 1099/1971), a ciò non osta (ma anzi appare coessenziale al fine di rendere concreta ed effettiva la tutela apprestata dalla norma) che gli enti organizzatori di manifestazioni sportive siano gravati dall’obbligo di vigilare sullesatta osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti (tra i quali spicca, evidentemente, lobbligo qui di rilievo proprio il richiamato d.m. 18.2.1982, n. 63), nonché di prevenire gli eventi pregiudizievoli che possono verificarsi in danno degli atleti in occasione degli incontri. Il tribunale ha a questo proposito ricordato che il principio, del tutto condivisibile costituisce  immediata estrinsecazione, peraltro, delle stesse finalità statutarie di quegli enti, tra le quali, per l’appunto, rientra proprio la tutela medico-sportiva (si vedano, in proposito, l’art. 3, co. 1 lett.

e) per la FIGC e l’art. 3, 2° co. – in base al quale “Le Leghe delle società affiliate alla FIGC svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società ad


 

esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale” – per la Lega Nazionale Dilettanti, che, peraltro, è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare lesatta osservanza degli obblighi statutari ai sensi dell’art. 9, co. 8 dello Statuto medesimo. Concludendo, poiché l’art. 5 del d.m. 18.2.1982 prevede il conseguimento della certificazione di idoneità come “condizione indispensabile” per l’esercizio di attività agonistica, è corretto far conseguire da cche, indipendentemente dalla individuazione dei soggetti cui è demandato il compito di rilasciarla, gli organizzatori di manifestazioni sportive agonistiche sono tenuti a verificare il possesso, da parte dei tesserati, di tutti i requisiti, anche psico-fisici, per lo svolgimento dell’attività in condizioni di relativa sicurezza per la salute, avuto riguardo alletà, alla esatta natura dell’attività stessa e ad ogni altro aspetto suscettibile di assumere rilevanza in funzione della tutela dell’atleta. Il fatto che per l’esercizio di tale controllo la FIGC e la LND debbano avvalersi delle associazioni sportive, a valle, non esclude la rilevanza del loro ruolo ai fini del rapporto di preposizione institoria, ben potendo pacificamente la FIGC e la LND assumere iniziative di inibizione laddove sia verificata la violazione delle norme a tutela della salute, qui in evidenza. Infatti, tali funzioni di coordinamento e controllo, ancorcesercitate con la collaborazione delle società e delle associazioni affiliate, restano costantemente sottoposte ad un potere di direzione e di vigilanza da parte degli enti sportivi nazionali, come si desume anche dall’art. 17, co. 1 dello Statuto della Federazione, a tenore del quale “La FIGC detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici specialistici. A tale fine emana le norme per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici”; norme, queste, alla cui rigida osservanza sono soggette, a pena di sanzioni, tutte le società e le associazioni affiliate, ove si consideri che, ai sensi dell’art. 30, co. 1 dello Statuto FIGC, I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata. A riguardo, il primo giudice non ha mancato di sottolineare (ed anche a questo proposito vi è piena condivisione da parte di questo collegio) come la lettura dell’art. 43 delle NOIF offra una decisiva chiave interpretativa sia in ordine alla sussistenza dei poteri di direzione e vigilanza degli enti organizzatori, sia dei compiti assegnati alle società e alle associazioni affiliate e da queste ultime svolti in funzione del perseguimento delle finalità degli enti federali e delle leghe, prevedendo, fra l’altro, che Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di


 

qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento” (comma 4) e che “Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva” (comma 5).

Del tutto ragionevole appare quindi l’affermazione conclusiva, secondo la quale il rapporto di

 

affiliazione deve sottintendere, per quel che concerne la tutela sanitaria, anche un rapporto di preposizione, il quale trova la sua principale giustificazione nel fatto che la indispensabilità del conseguimento della certificazione di idonei(ai sensi dell’art. 5 d.m. 18.2.1982, n. 63) non può che vincolare, oltre che gli atleti e la società o associazioni di cui fanno parte, anche gli enti organizzatori dei tornei; di qui, pertanto, anche la previsione del regolamento per il campionato provinciale amatori 2012/2013, secondo cui tutte le società erano tenute a sottoporre i propri tesserati a visita medica per lo svolgimento dell’attività agonistica, a pena di esclusione dalle gare.

8.5   Egualmente infondato è il motivo con il quale la L.N.D. denunciava lerroneità della sentenza del Tribunale di Sulmona nella parte in cui affermava il concorso di colpa del danneggiato riconosciuto al 50 %, dovendosi, invece, addebitare la eziologia del danno in via esclusiva allatleta. È del tutto evidente la infondatezza della censura. Si è detto, infatti, della rilevante e significativa violazione delle regole di condotta da parte delle società preposte alla vigilanza che l’attività sportiva venisse esercitata nel pieno rispetto delle norme di tutela della salute degli atleti coinvolti. A fronte della piena sussistenza del nesso causale tra le condotte dei responsabili in solido F.I.G.C.,

L.N.D e A.S.D. Amatori - OMISSIS -  e levento dannoso per cui è causa, la valutazione della condotta del danneggiato non poteva rilevare che sotto il profilo della corresponsabilità ed in tal senso è stata correttamente valutata dal primo giudice che ha riconosciuto un concorso di rilevante entità, fissato nella rilevante percentuale del 50%; egli infatti era ben conscio di soffrire di ipertensione arteriosa, per la quale assumeva regolare terapia farmacologica, ed altrettanto volontariamente non si sottopose alla visita medica necessaria per il conseguimento del certificato di idoneità. Queste circostanze, tuttavia, per tutto quanto esposto, non potrebbero portare ad escludere la rilevanza autonoma, a livello di concausa rilevante, della condotta come sora analizzata della società sportiva e degli enti sovraordinati cui la stessa era affiliata e/ associata.

  1. Dichiarato assorbito ogni altro motivo, deve dunque concludersi per il rigetto dei due appelli proposti.
  2. Le spese del secondo grado di giudizio si liquidano come da dispositivo e seguono i principi di soccombenza e causalità, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del decisum, ed esclusa la fase istruttoria che in questo grado non si è tenuta.

  1. Al rigetto dellappello consegue, ai sensi dellart. 13, comma 1 ter, del d.P.R. n. 115 del 2002, la

 

declaratoria dell’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma ulteriore pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione della domanda.

P.Q.M.

 

Definitivamente pronunciando, così provvede:

 

    1. Respinge lappello;
    2. Condanna le appellanti in solido a rimborsare al procuratore delle parti appellate, dichiaratosi antistatario, le spese per il grado di appello che liquida in € 13.560,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali secondo tariffa forense;
    3. Dichiara che le appellanti sono tenute al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23/2/2022, su relazione del consigliere Buzzelli, estensore.

Il Consigliere rel. est.                                                         Il Presidente

 

Dott.ssa Elvira Buzzelli                                           Dott.ssa Silvia R. Fabrizio

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