TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Sentenza n. 707/2018 pubbl. il 19/03/2018

 

 

 

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

 

Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice monocratico I Sezione Civile, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

 

Nella causa civile n. 3050 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2015, avente ad

OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c., e vertente

tra

 

- OMISSIS -, elettivamente domiciliato in Marigliano alla Via D. Morelli n. 5, presso lo studio dell’Avv. Francesco Trascente, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura posta a margine dell’atto di Citazione                                 -attore-

e

 

Associazione Dilettantistica - OMISSIS -  in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Boscoreale alla Via Della Rocca n. 24 presso lo studio dell’Avv. Nicola Verde che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta                                  -convenuta-

nonchè

 

Assicurazioni - OMISSIS - S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Matteotti n. 7, presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Mazzeo che la rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti prodotta in atti                                       -convenuta-


 

 

 

Conclusioni delle parti Come da verbale d’udienza del 18.12.17.

Motivi della decisione

 

Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell’art.

132 c.p.c. come modificato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno

2009, n. 69.

 

Ciò premesso, va dichiarata la giusta legittimazione delle parti, compiutamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione offerta dalle parti non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006

- Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96).

In secondo luogo e preliminarmente al merito, va

 

osservato che non può che dichiararsi la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., nel caso in cui il "petitum" venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, che postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Questo elemento deve peraltro essere vagliato coerentemente con la


 

 

 

"ratio" ispiratrice della norma (consistente essenzialmente nell'esigenza di mettere immediatamente il convenuto nelle condizione di predisporre una adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'attore chiede e per quali ragioni), che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda. La nullità dell'atto di citazione può, peraltro, essere dichiarata soltanto nel caso in cui l'incertezza dell'oggetto della domanda investa il contenuto dell'atto nella sua interezza: qualora, viceversa, sia possibile individuare una o più domande sufficientemente determinate nei loro elementi essenziali, gli eventuali difetti relativi ad altre domande potranno comportare soltanto l'improponibilità di   queste   ultime,   ma   non    la nullità della citazione nella sua interezza (Cassazione civile, sez. un., 22/05/2012, n. 8077).

Nel  caso     di    specie,     l’attore   ha        allegato      tutti gli elementi di cui alla causa petendi e petitum, per cui l’eccezione formulata dalle altre parti va disattesa. Nel merito, le domande sono infondate e pertanto vanno rigettate:  deve infatti        preliminarmente    evidenziarsi che la fattispecie per cui è causa rientra chiaramente nell’ambito dell’art. 2051 c.c., la cui responsabilità per  danni       cagionati da    cose        in custodia        si       fonda, oltre che sul rapporto di custodia, anche sul fatto che      il     danno       si     sia  verificato      o    nell'ambito        del dinamismo       connaturato  alla     cosa,       od        in        conseguenza dello sviluppo di un agente dannoso sorto in essa, che si inserisca nella sua struttura, in modo da alterarne la        natura    e    da   provocarne       un'intrinseca    attitudine lesiva” (Tribunale Bari, sez. III, 15 maggio 2007, n. 1175) ovvero costituisce un'ipotesi di responsabilità


 

 

oggettiva e non di colpa presunta (Tribunale Arezzo, 25/05/2012).

Orbene, nel caso di specie, nell’atto di citazione si

 

è prospettato che l’attore era intento a recuperare la palla a fondo campo allorquando rimaneva impigliato nella rete metallica perimetrale di protezione del campo da gioco, mentre lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che al momento del (rinvio) calcio è rimasto impigliato nella rete metallica che presentava un buco, e tale dinamica è stata confermata dai testi escussi.

Orbene, se tale è la ricostruzione dell’evento, e presupponendo che il rinvio “calcio” vada proiettato verso il campo e non certo verso la rete metallica, non si comprende come sia stato possibile rimanere impigliato nella rete metallica, non avendo peraltro precisato la distanza tra la rete e l’attore che si accingeva a rimettere la palla in campo.

Peraltro, l'insidia ed il trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto che, pur assumendo grande rilievo in sede probatoria, in quanto può essere considerata idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto l'esistenza di tutti gli elementi previsti dalla norma di cui all’art. 2051 c.c. e la parte dal provare gli elementi costitutivi della sua domanda. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia vale anche ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità del


 

 

 

custode del bene per difetto di manutenzione (Tribunale Roma, sez. XII, 31/01/2017, n. 1756), e nel caso di specie non è stata fornita la prova (nesso eziologico) tra il buco della rete metallica e l’infortunio al piede e caviglia destra.

-Per tali motivi, la domanda va rigettata.

 

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo

 

P.Q.M.

 

Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:

-rigetta la domanda perché non provata;

 

-condanna l’attore al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di giudizio e che liquida, singolarmente, nella complessiva somma di € 1.000,00, oltre IVA e CpA e rimborso forfettario;

-pone definitivamente a carico dell’attore delle spese di CTU.

Torre Annunziata, 19 marzo 2018

 

Il Giudice Onorario dott. Luigi Ambrosino

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