CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA Sentenza n. 408/2022 pubbl. il 17/03/2022
LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Silvia Rita Fabrizio - Presidente
dott. Francesco Filocamo - Consigliere
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 629/ 2019 RG , trattenuta in decisione all’udienza del 22.12.2021,
promossa da
- OMISSIS - , rappresentato e difeso dall’ avv. Teresa Geniola giusta mandato accluso all’atto di appello, el. dom. in Lanciano ,via Bocache 2 , presso lo studio;
Appellante
contro
- OMISSIS - , rappresentato e difeso dagli Avv. Angelo Manzi e Alderico Di Giovanni giusta mandato in calce a comparsa di costituzione , el. dom. in Gessopalena, vico Calvario 4 , presso lo studio del primo;
Appellato
avverso
la sentenza n. 386/2018 depositata il 28.11.2018 dal Tribunale di Lanciano nel procedimento civile n. 933/2015 , avente ad oggetto risarcimento danni .
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere la domanda in appello e, in riforma della sentenza n. 386/2018 resa dal Tribunale di Lanciano in data 27.11.2018, pubblicata il 28/11/2018, così provvedere:
Nel merito:
“Riconoscere e dichiarare la responsabilità del convenuto - OMISSIS - di tutti i danni subiti in occasione dell’incontro del 28 ottobre 2012, e per l’effetto, condannarlo al pagamento, in favore dell’appellante, della somma complessiva di Euro 19.121,23 ovvero della somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data di produzione del danno all’effettivo soddisfacimento”.
In via istruttoria:
Voglia l’Ecc.ma Corte, disporre una nuova audizione dei testi già escussi (- OMISSIS -, - OMISSIS -, - OMISSIS -) sulle stesse circostanze sulle quali erano stati chiamati a deporre e sottoporre a confronto le due versioni discordanti ai sensi dell’art. 254 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”
Per parte appellata:
“ Voglia l’Ecc. ma Corte di Appello de L’Aquila, contrariis reiectis, rigettare l’appello proposto da D'Angelo Simone, avverso la sentenza n. 386/2018 resa dal Tribunale di Lanciano in data 27.11.2018 e pubblicata il 28.11.2018, perché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese di lite del grado. “
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Lanciano così ebbe a decidere: PQM:
Il Giudice, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 933/2015, promosso da - OMISSIS - contro - OMISSIS - , ogni altra istanza disattesa, così provvede:
Rigetta le domande proposte da - OMISSIS - contro - OMISSIS - ;
Dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti, ivi comprese quelle della disposta CTU.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado.
- OMISSIS - , con atto di citazione notificato il 24 settembre 2015, conveniva in giudizio - OMISSIS - per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, in suo favore, per le lesioni personali subite in data 28 ottobre 2012.
Deduceva che in tale data, presso il Campo Sportivo “Colle della Fonte” di Guastameroli di Frisa, durante l’incontro di calcio Guastameroli – Villa Santa Maria, valido per il campionato di II
categoria, girone “G”, ove lui giocava in qualità di attaccante, aveva ricevuto diverse e ripetute minacce da parte di - OMISSIS - , giocatore della squadra avversaria; nel corso del secondo tempo, questi, in occasione di una fase di gioco, lo colpiva volontariamente con una gomitata al
setto nasale; l’attore, dopo essere stato medicato a bordo campo, pur ferito, decideva di continuare a giocare ma dopo circa un quarto d’ora, sempre durante una normale fase di gioco, lo stesso - OMISSIS - si dirigeva verso di lui colpendolo proditoriamente e volontariamente con il gomito al
viso, provocandogli la frattura della mandibola.
Assumeva di essere stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ortona ove gli veniva riscontrata la “frattura mandibolare parasinfisaria Dx. Frattura composta piramide nasale. Colpo di frusta rachide cervicale”.
Delle conseguenze di tali lesioni, quindi chiedeva il risarcimento a titolo di danno non patrimoniale. Costituitosi ritualmente in giudizio, - OMISSIS - contestava la domanda sia nell’an che nel quantum.
Prodotti documenti, espletate prova per testi e CTU medica , la causa veniva introitata un prima volta in decisione, salvo essere rimessa in istruttoria perché il Tribunale disponeva l’acquisizione di copia del referto arbitrale della gara Guastameroli-Villa Santa Maria del 28 ottobre 2012.
Acquisito il documento, il Giudice di primo grado disponeva l’audizione dell’arbitro della gara e, all’esito, rigettava la domanda con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
La sentenza è stata impugnata dal - OMISSIS - ( che ne ha chiesto l’integrale riforma ) il 27.5.2019 per 2 motivi che si vanno ad esaminare.
Il - OMISSIS - , costituitosi, ha chiesto il rigetto dell’appello.
All’udienza del 22.12.2021 questa Corte ha riservato la causa a sentenza con i termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: Errata valutazione delle risultanze istruttorie. Il Tribunale, questa la motivazione censurata, ha premesso che:
“non può dirsi raggiunta una prova tranquillizzante e certa della fondatezza della domanda sporta da - OMISSIS - ”, per poi opinare come :”le testimonianze assunte nel corso della prima fase processuale erano tendenzialmente orientate a fornire una compiuta dimostrazione del fatto che le lesioni cagionate al - OMISSIS - fossero state premeditate e volontariamente causate da un comportamento doloso e violento del convenuto che si poneva totalmente al di fuori delle regole del
gioco del calcio e, sebbene la stessa scelta processuale del - OMISSIS - (nel parallelo giudizio penale promosso nei suoi confronti per lo stesso fatto), ossia quella di definire il giudizio con sentenza di applicazione della pena (…) potesse costituire un solido argomento a favore delle tesi di parte attrice, le ulteriori prove assunte nella seconda fase del processo (successiva alla prima udienza di precisazione delle conclusioni) hanno depotenziato in modo decisivo la valenza probatoria delle altre risultanze processuali”.
Secondo l’appellante tali ulteriori prove, assunte dopo la rimessione della causa in istruttoria,
ossia il referto arbitrale e l’escussione a teste dell’arbitro Giorgetti, non avrebbero affatto fornito una chiara ricostruzione dell’evento in senso a lui sfavorevole, nel senso che l’infortunio occorsogli fosse stato conseguenza di un mero fallo di gioco.
Egli ha riproposto anche nel presente giudizio una ricostruzione dei fatti volta a allegare che durante il secondo tempo della partita due furono sono gli episodi nei quali egli si è scontrato con il
- OMISSIS - : durante il primo episodio, non rilevato dall’arbitro, esso - OMISSIS - veniva colpito dal - OMISSIS - al setto nasale; durante il secondo episodio, sanzionato dal Giorgetti con la sola ammonizione, egli veniva colpito dal - OMISSIS - alla mandibola, derivandone la frattura.
Di ciò avrebbero dato evidenza: i tre testimoni da lui dedotti ed escussi, l’avvenuto patteggiamento della pena da parte del - OMISSIS - e gli esiti della CTU, per cui non vi erano ragioni affinchè la testimonianza dell’arbitro ed il suo referto dovessero essere ritenute prevalenti rispetto a quanto riferito dagli altri tre testimoni, nonché rispetto alla ricostruzione della dinamica del sinistro fatta dal CTU che riconduceva le lesioni riportate dal - OMISSIS - a due distinti episodi, ciò col riscontrare che i danni biologici derivavano da due distinte lesioni (frattura piramide nasale e frattura della mandibola) provocate in due circostanze diverse : “in conseguenza della prima gomitata subita dall’attore si verificava la frattura pluruframmentaria delle ossa proprie del naso con epistassi per cui, tamponato le narici al bordo campo, anche se sofferente, poteva riprendere il gioco. La seconda gomitata, volontariamente assestata sul mento dallo stesso avversario, lo ha costretto ad abbandonare il campo (frattura completa parasinfisaria dx della mandibola)”.
La Corte premette che in citazione l’allora attore lamentò due gomitate ricevute nel secondo tempo da parte dell’avversario, laddove in sentenza ne è stata ritenuta esistente solo una , quella vista dall’arbitro e sanzionata con l’ammonizione del - OMISSIS - perché avvenuta, per come testimoniato dal direttore di gara, con la seguente dinamica: “il - OMISSIS - ed il - OMISSIS - saltavano simultaneamente per prendere di testa un cross effettuato da altro giocatore del Guastameroli; il - OMISSIS - , saltando davanti al - OMISSIS - con alle spalle quest’ultimo, allargava le braccia per darsi lo slancio, colpiva la palla di testa ma nel contempo con il gomito andava ad impattare con il viso del - OMISSIS - provocandogli l’uscita del sangue dal naso e la rottura del labbro superiore”. L’appellante al riguardo assume che l’arbitro avrebbe fatto confusione, in quanto ha riferito di un solo episodio (ovvero il primo, quello della rottura del setto nasale – che non ha determinato l’uscita dal campo del - OMISSIS - ) e nulla ha detto in relazione alla frattura della mandibola (il secondo episidio, che invece ha determinato la sostituzione del giocatore ferito ed il suo ricovero): in sostanza, l’arbitro avrebbe confuso i due episodi, e ciò anche nel referto.
Ciò diversamente dai tre testi attorei che, invece, secondo l’appellante hanno fornito la medesima versione sia in sede penale qualche mese dopo l’incontro, sentiti a sommarie informazioni dai Carabinieri (come dai verbali prodotti nel corso del giudizio civile di primo grado) sia durante l’istruttoria civile.
Orbene, premesso che non si vede come l’arbitro possa aver fatto confusione, ciò anche non volendolo qualificare pubblico ufficiale e non volendo attribuire fede privilegiata al suo referto, valga quanto segue.
I tre testi attorei appaiono di una inattendibilità che assume evidenza di carattere scolastico.
Essi sono - OMISSIS -, che ai CC dichiarò di essere dirigente del Guastameroli e amico di - OMISSIS - , - OMISSIS -, giocatore del Guastameroli ma quel giorno mero spettatore del match,
- OMISSIS -, amico di - OMISSIS - , anch’egli tesserato del Guastameroli e quel giorno sugli spalti.
Ai militi essi dichiararono che nel secondo tempo ( primo episodio) il - OMISSIS - si avvicinò a - OMISSIS - e gli dette un pugno al setto nasale, il - OMISSIS - si fece medicare a continuò a giocare, dopo alcuni minuti il - OMISSIS - di nuovo si avvicinò a - OMISSIS - e gli inferse una forte gomitata sul viso, all’esito della quale l’appellante fu trasportato al nosocomio di Ortona.
In primo grado i tre testi hanno confermato i seguenti capitoli di prova:
“Vero che - OMISSIS - , nel corso del secondo tempo, durante una fase di gioco, ove lui non era parte in causa, tirò un forte pugno a - OMISSIS - al setto nasale tanto da farlo sanguinare”;
“Vero che a seguito del colpo ricevuto - OMISSIS - è stato medicato a bordo campo e, pur ferito, ha continuato a giocare”;
“Vero che dopo circa un quarto d’ora dal precedente scontro, sempre durante una normale fase di gioco, - OMISSIS - si dirigeva verso - OMISSIS - e senza motivo, lo colpiva volontariamente e violentemente con il gomito al viso, tanto che Simone cadeva a terra”.
I testi, quindi, a ben vedere hanno riferito di una dinamica che nemmeno l’attore – appellante ha mai prospettato, ossia che il primo episodio fu quello di un pugno al naso.
Il - OMISSIS - , infatti, sia nella citazione in primo grado, che in appello, ha sempre e solo sostenuto che il - OMISSIS - (questo il primo round a suo dire) in occasione di una fase di gioco lo colpiva volontariamente con una gomitata al setto nasale, egli, quindi, non ha mai parlato di un pugno, gesto evidentemente del tutto differente da una gomitata.
Di questa gomitata, però, non v’è prova alcuna.
Il pugno in questione, inoltre , fu visto solo dai tre testimoni attorei, nonostante il referto arbitrale riportasse la presenza di ben 18 calciatori per squadra, due allenatori, due guardialinee , due dirigenti accompagnatori per squadra, per non parlare degli spettatori che in qualche misura pur dovevano essere presenti al campo: evidente che se l’episodio fosse vero, sotto l’aspetto logico – presuntivo in campo sarebbe scoppiato a dir poco un parapiglia che l’arbitro avrebbe fatto fatica a sedare.
Invece, secondo gli ineffabili testi attorei, nulla di tutto ciò avvenne: nessuno vide niente a parte loro e il - OMISSIS - fu medicato al naso non si sa da chi e continuò giocare come se nulla fosse: la versione è palesemente illogica, non appare possibile che qualcuno abbia tamponato il sangue che fuoriusciva dal naso di - OMISSIS - senza che l’arbitro se ne accorgesse e interrompesse il gioco quantomeno per farlo uscire dal campo, men che meno che nessuno del Guastameroli abbia protestato con l’arbitro stesso per far espellere il - OMISSIS - .
Evidente, quindi, che in primo grado si stata accordata preferenza alla deposizione del direttore di gara, il quale ha riferito che l’episodio fu unico, avvenne al minuto 30 del secondo tempo e la dinamica fu quella che si ripete:“il - OMISSIS - ed il - OMISSIS - saltavano simultaneamente per prendere di testa un cross effettuato da altro giocatore del Guastameroli; il - OMISSIS - , saltando davanti al - OMISSIS - con alle spalle quest’ultimo, allargava le braccia per darsi lo slancio, colpiva la palla di testa ma nel contempo con il gomito andava ad impattare con il viso del - OMISSIS - provocandogli l’uscita del sangue dal naso e la rottura del labbro superiore”.
Detta versione non stride con quella messa a referto :
Né si comprende come l’arbitro abbia potuto confondere due episodi lo stesso giorno della partita, allorchè redasse il referto, men che meno perché avrebbe dovuto farlo.
E che l’episodio si ridusse a questa e sola gomitata è confermato dalla stessa sentenza di applicazione della pena, avvenuta dopo che - OMISSIS - era stato rinviato a giudizio perché, testualmente, imputato “del delitto di cui agli articoli 582, 583 c.p. perché, durante una fase di una partita di calcio tra dilettanti, intenzionalmente e violentemente colpiva al volto - OMISSIS -
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con una gomitata, cagionandogli così lesioni personali gravi consistite in “frattura mandibolare parasinfisaria dx, frattura composta piramide nasale, colpo di frusta rachide cervicale” dalle quali derivava una malattia della durata superiore a quaranta giorni e tale da richiedere la sottoposizione della p.o. a due interventi di chirurgia maxillo facciale; in Frisa il 28.10.2012”: egli patteggiò per una sola gomitata, non due , men che meno per un pugno più una gomitata.
Fu tale gomitata, peraltro avvenuta mentre i due giocatori saltavano per prendere la palla di testa, a cagionare entrambi i tipi di frattura, come risulta confermato dal certificato di ingresso al pronto soccorso del nosocomio di Ortona, in cui, nel riscontrare entrambe le fratture, oltre che il colpo di frusta al rachide cervicale, i sanitari, evidentemente in base alla narrazione del - OMISSIS - , il giorno stesso del fatto scrissero:
Ne deriva la conferma che vi fu un solo episodio, quello della gomitata alla mandibola che ha anche interessato la piramide, e non il setto, nasale , per cui incondivisibili appaiono le conclusioni del CTU.
Questi, invero, ha basato le sue conclusioni sul narrato del periziando, ossia il seguente.
“Il signor - OMISSIS - mi ha riferito di aver subito un doppio trauma al viso mentre disputava una partita di calcio il giorno 28-10-12.
Infatti, mentre giocava, in posizione di attaccante, nel campo sportivo di Guastameroli (frazione di Frisa), dove si disputava l’incontro di calcio Guastameroli-Villa Santa Maria, veniva colpito al naso e poi al mento da due gomitate intenzionali e successive (in due episodi) da parte di un calciatore della squadra avversaria. “
Come si vede , anche al CTU l’appellante ha parlato di due gomitate e non di un pugno e successiva gomitata, il che rende definitiva evidenza della inattendibilità, per non dire palese falsità, delle dichiarazioni dei suoi testimoni.
Prosegue il CTU:
“Dopo il primo trauma (al naso) veniva soccorso ed accompagnato al bordo campo dove, tamponata l’epistassi, gli veniva permesso di riprendere il gioco .
Dopo il secondo trauma (provocato proditoriamente dallo stesso avversario) era costretto ad uscire dal campo ed a farsi accompagnare al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ortona.”
Anche in parte qua il narrato fa acqua da tutte le parti: se vi fosse stato il primo trauma, infatti, doveva essere stato l’arbitro a permettergli di riprendere il gioco e prima ancora doveva esserci stato qualcuno che aveva accompagnato il calciatore ferito a bordo campo, come pure qualcuno a tamponare l’epistassi: l’esposizione dei fatti di parte appellante nulla ha mai allegato al riguardo. Prosegue il CTU narrando che il - OMISSIS - si recò “al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ortona dove, eseguiti gli esami radiografici dei distretti attinti dal trauma e la TC cranica, veniva fatta diagnosi di: ”Frattura mandibolare parasinfisaria dx, frattura composta piramide nasale e colpo di frusta rachide cervicale” e, quindi, senza avvedersi che in base agli esami radiografici il trauma era uno ( ed uno solo) , dopo aver pure accertato come esistesse “ infatti corrispondenza topografica tra la sede delle menomazioni (naso e mandibola), il distretto anatomico attinto dalla forza lesiva e la comparsa immediata di tale sintomatologia con graduale peggioramento dei sintomi”, non ha tratto le dovute conseguenze della corrispondenza topografica, ossia che l’unica forza lesiva ha contemporaneamente attinto il naso e la mandibola , ma ha avallato supinamente la tesi del - OMISSIS - , ovvero quella per cui in conseguenza della prima gomitata subita dall’attore si verificava la frattura pluriframmentaria delle ossa proprie del naso e che la seconda gomitata, “volontariamente assestata sul mento dallo stesso avversario”, lo ha costretto ad abbandonare il campo (frattura completa parasinfisaria dx della mandibola)..
In particolare non può sfuggire l’apodittico avallo alla tesi della “volontarietà” della seconda gomitata al mento, verosimilmente suggerita dal periziando: anche le conclusioni del CTU, quindi, sono prive di attendibilità perché danno riscontro all’esistenza del duplice episodio, laddove il
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primo di essi non vi fu, pugno o gomitata che dir si voglia e, quanto al secondo, si trattò di uno scontro di gioco come visto dall’arbitro , certo violento, ma l’unica gomitata non venne inferta perché, come sostenuto dall’appellante, il - OMISSIS - si dirigeva verso di lui colpendolo proditoriamente e volontariamente con il gomito al viso: il - OMISSIS - , al contrario, gli dava le spalle allorquando lo colpì col gomito in faccia durante una fase di gioco.
La sentenza di primo grado, quindi, merita conferma, laddove ha anche rilevato, in ciò non seriamente confutata, che:” l’infortunio occorso all’odierno attore è stato la conseguenza di un mero fallo di gioco (dalla dinamica molto particolare, che lascia più di un dubbio circa l’effettiva volontarietà del danno lamentato dal ricorrente, anche perché il - OMISSIS - , secondo quanto riferito dal - OMISSIS -, aveva il - OMISSIS - alle proprie spalle e quindi poteva solo intuire la presenza di un altro giocatore, senza nemmeno essere certo della sua identità)……. Ad avviso di questo giudicante, la testimonianza del - OMISSIS - vale senz’altro a qualificare la condotta del - OMISSIS - come un fallo di gioco (anche piuttosto violento) che però appare strettamente funzionale all’azione nella quale tale fallo è stato posto in essere, dovendosi oltretutto rilevare come il particolare movimento del - OMISSIS - al momento del fallo (cioè l’allargare le braccia) è chiaramente tipica del giocatore che salta per colpire il pallone di testa, in quanto consente a quest’ultimo di saltare più alto, prendendo uno slancio maggiore. Sotto questo profilo, pertanto, non vi sono elementi probatori sufficienti per poter affermare la sussistenza del dolo nella causazione dell’evento lesivo cagionato al - OMISSIS - , né la totale assenza di qualsivoglia collegamento tra l’azione violenta del - OMISSIS - e l’azione di gioco nel quale egli era impegnato con il - OMISSIS - .”
Ad avviso di questa Corte, per vero, la domanda poteva essere respinta già sul rilievo della mancata dimostrazione del fatto storico da porre in nesso di causalità con le lesioni e, comunque, resta certo che , anche volendosi limitare l’indagine al solo secondo episodio, unico avvenuto, il materiale probatorio acquisito , valutato unitariamente , rende palese l’inattendibilità delle decontestualizzate ed inverosimili deposizioni dei testi attorei e delle conclusioni peritali e non consente di affermare la responsabilità civile dell’appellato nei confronti del - OMISSIS - sotto il profilo della causazione illecita di lesioni volontarie attraverso comportamenti del tutto estranei alle regole del gioco del calcio, ciò perché in tema di lesioni cagionate nel contesto di un'attività sportiva, non dà luogo a responsabilità civile il fallo commesso da un calciatore ai danni di un avversario se collegato funzionalmente al gioco e se posto in essere con una violenza compatibile con le caratteristiche concrete del gioco stesso ed inoltre perché il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta. La responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso.
Il motivo, quindi, va respinto.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: Sull’ammissibilità dell’audizione del teste - OMISSIS -. L’appellante lamenta che la testimonianza dell’arbitro - OMISSIS - era stata chiesta dalla controparte
con le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. ed ammessa a prova contraria con ordinanza del G.I. del 27 maggio 2016 e che, nonostante ciò, all’udienza fissata per l’escussione dei testi, controparte non lo citava, decadendo dalla prova.
Tanto premesso, egli assume che il G.I. subentrato al precedente dopo che la causa era stata trattenuta a sentenza con termine per deposito comparse conclusionali e repliche, con ordinanza del 28 maggio 2018 rimetteva la causa in istruttoria e, accogliendo le medesime richieste che erano
state già vagliate e rigettate dal precedente giudice istruttore, ordinava la produzione del referto arbitrale e, con successiva ordinanza del 27 giugno 2018, ammetteva l’audizione del teste - OMISSIS - invitando il convenuto alla sua citazione, tanto al fine di contestare il fatto che in sostanza il convenuto, che era decaduto dalla prova, vi è stato riammesso a mezzo dello stesso teste e sui medesimi fatti.
La censura è del tutto infondata: a parte che non è vero che il Giudice che ebbe a riservare la causa a decisione fu diverso da quello che poi rimise la causa in istruttoria ( in entrambi i casi si trattò del Giudice Canosa), a parte che sulla produzione del referto e sulla decadenza dalla prova nessun provvedimento è dato rilevare tra agli atti di primo grado, si ha che la decisione di proseguire l’istruttoria venne regolarmente assunta con ordinanza ex art 279 cpc del 28.5.2018, con la quale venne ordinato all’Associazione Italiana Arbitri, Sezione Abruzzo, di esibire nel giudizio, entro e non oltre il 15.6.2018, copia del referto arbitrale della gara Guastameroli-Villa Santa Maria del 28.10.2012 e venne fissata per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 26.6.2018, ore 9.00, all’esito della quale valutare le richieste di integrazione istruttoria orale avanzate da parte convenuta, ovvero la richiesta di sentire l’arbitro.
Con successiva ordinanza del 29.6.2018 venne disposta l’audizione del suddetto, avvenuta il 19.9.2018, ciò in base al potere conferito al giudice dall’art. 257/2 cpc di disporre l’audizione dei testi dei quali in precedenza l’audizione era stata ritenuta superflua e, comunque, ex art. 281 ter cpc, dato che il convenuto in primo grado aveva sempre indicato l’arbitro come persona ( il che appare ovvio) a conoscenza dei fatti, per cui l’audizione era pienamente ammissibile e il motivo, e con esso l’appello, va respinto.
La reiezione appello comporta l’applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all’ art. 13 comma quater DPR 115/2002, come pure la condanna dell’appellante alle spese di soccombenza, liquidate come sotto in base al valore del petitum ( circa 20mila euro), assente la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)rigetta l’appello e conferma la gravata sentenza;
2)condanna l’appellante alla refusa delle spese del grado in favore dell’appellato, liquidandole per compenso in 3777,00 euro, oltre accessori di legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio il 16.3.2022.
Il Cons. rel.
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente Silvia