CORTE DI APPELLO DI MILANO – SENTENZA DEL 14/12/2021 N. 1269

LA CORTE DI APPELLO DI MILANO

Composta dai Magistrati


 

dr.ssa Carla Bianchini         Presidente dr.ssa Maria Rosaria Cuomo                                         Consigliere

dr.ssa Laura Bertoli                Consigliere relatore

 

 

 

nella causa in grado di appello promossa da

 

 

 

AC MILAN SPA (C.F. E P.I. n. 01073200154), rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Morpurgo, Anna Menicatti, Marcello Giustiniani, Marco Maniscalco e Martino Ranieri, con domicilio eletto in Milano, via Durini n. 20, presso lo studio legale Morpurgo e Associati

appellante

 

Contro

 

- OMISSIS -  (C.F. BBNZNM68R08Z149W), rappresentato e difeso dagli avv. Mario Ottone Cammarata e Roberto Testa, elettivamente domiciliato in Milano, Via San Barnaba n. 32, presso lo studio legale Trifirò & Partners


 

 

 

 

all’udienza del 12.10.2021 ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


appellato e

 

appellante in via incidentale


 

I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti

 

CONCLUSIONI

 

Per AC MILAN SPA:

 

Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria domanda (anche istruttoria), istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell’impugnata Sentenza del Tribunale di Milano n. 6994/2020 resa in data 29 dicembre 2020 per i profili illustrati nei motivi di appello, con ogni conseguente declaratoria, anche


 

 

 

 

 

 

 

 

di restituzione degli importi corrisposti dalla Società al Sig. - OMISSIS - , nelle more del presente giudizio in esecuzione della Sentenza:

In via principale:

 

  • in riforma del Capo F della Sentenza, accertare e dichiarare il recesso disposto dalla Società assistito da giusta causa;
  • in riforma dei Capi G e H della Sentenza, rigettare tutte le domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale svolte dal Sig. - OMISSIS -  .

In via subordinata, in riforma dei Capi G e H della Sentenza, accertare e dichiarare la qualificazione

 

dell’art.  22  del  Contratto  quale  clausola  penale,  ridurre  ex  art.  1384  c.c.  la  penale  ivi  stabilita quantificandola nella misura indicata nel ricorso in appello ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia e, in ogni caso, escludere qualsivoglia risarcimento di qualsivoglia ulteriore danno, anche non patrimoniale. In  via  ulteriormente  subordinata,  in  riforma  dei  Capi  G  e  H  della  Sentenza,  dedurre  laliunde percipiendum dal risarcimento del danno patrimoniale che si riterrebbe altrimenti dovuto, quantificandolo nella misura indicata nel ricorso in appello ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché rigettare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ovvero quantificarlo nella misura indicata nel ricorso in appello o nella diversa misura ritenuta di giustizia.

In via istruttoria

 

Si ribadiscono tutte le istanze istruttorie già formulate in primo grado, che per comodità si riportano in nota (…), e si chiede ammettersi prova per testi sui capitoli di prova formulati al paragrafo 6 del ricorso in appello, indicando come testi, anche a prova contraria, i Signori - OMISSIS -, - OMISSIS - e - OMISSIS -, tutti presso A.C. Milan S.p.A.

In caso di contestazione dei dati contenuti nelle schede e nelle schermate prodotte sub doc. 27 e doc. 32 si chiede sia sentito in qualità di testimone, a conferma degli stessi - nonché, comunque, su tutte le circostanze di fatto, ove contestate, riportate nella istanza ex art. 431 c.p.c. in calce al ricorso in appello - il Dott. - OMISSIS -, Chief Business Officer della Società, sempre presso A.C. Milan S.p.A. Oltre le rituali”.

 

 

Per - OMISSIS - :

 

“Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettare integralmente il ricorso di appello proposto ex art. 433 cpc da AC Milan S.p.A. nonché ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta ed in accoglimento di quanto articolato e dedotto nella presente memoria, cogiudicare.


 

 

 

 

 

 

In via principale e nel merito, confermare in parte qua - anche con diversa motivazione - la sentenza di primo grado n. 2565/2020 resa inter partes dal Tribunale di Milano - Giudice unico del Lavoro, Dott. Antonio Lombardi, in data 29 dicembre 2020 / 8 gennaio 2021, rigettando le domande avanzate dall’appellante con ricorso in appello e, per l’effetto, A.1.- confermare la nullità e/o l’illegittimità e/o l’invalidità e/o l’ingiustificatezza del recesso comunicato da AC Milan S.p.A. al signor - OMISSIS -  con lettera del 6 marzo 2020, e comunque l’assenza di giusta causa e, per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto del signor - OMISSIS -  , al pagamento del risarcimento del danno, pari a tutti i corrispettivi che egli avrebbe maturato dal 6 marzo 2020 sino al 30 novembre 2022 (data di naturale scadenza del contratto sottoscritto in data 1 luglio 2019) e, pertanto, in via incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 2565/2020 del Tribunale di Milano, confermata quanto al resto sullo specifico capo di sentenza, aumentare l’importo già liquidato dalla sentenza di primo grado di ulteriori euro 700.000 netti (o quell’altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia), per i motivi di cui al paragrafo XVII della presente memoria difensiva di costituzione e, per l’effetto, condannare AC Milan, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di - OMISSIS -  oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.

A.2.- Ovvero, in via di mero subordine, accertare e dichiarare che, in assenza di giusta causa di recesso,

 

- OMISSIS -  ha diritto al pagamento del corrispettivo fisso sino alla naturale scadenza del contratto in data 30 novembre 2022, condannando la società appellante al pagamento in favore dell’appellato, sino al 30 novembre 2022, dell’importo mensile di euro 125.000,00 netti e quindi euro 4.125.000,00 netti (o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia), oltre al riconoscimento della retribuzione variabile derivante dalla  qualificazione  della prima  squadra  alla Champions League,  pari a  Euro

250.000 netti e sempre oltre al riconoscimento, in favore dell’appellato, del controvalore della locazione dell’appartamento in via della Spiga 23 (pari a Euro 22.500 mensili) e dellautovettura aziendale BMW X5 3.0 (il cui valore di mercato può essere quantificato in euro 80.000 circa).

  1. In via subordinata e incidentale rispetto alle domande sub A), unicamente nel caso in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere sussistente la giusta causa nel recesso comunicato da AC Milan a - OMISSIS -  con lettera del 6 marzo 2020, B.1.- accertare e dichiarare la simulazione del contratto di lavoro di natura autonoma, sottoscritto in data 1° luglio 2019, che in realtà dissimula un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e, per l’effetto, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata in categoria dirigenziale a partire dal 1° luglio 2019, con tutte le conseguenze di legge e di contratto.

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.- Conseguentemente, accertare e dichiarare l’illegittimità sotto un profilo formale del recesso ante tempus comunicato dalla società appellante allodierno appellato con lettera del 6 marzo 2020, in quanto posto in essere in violazione dell’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.

B.3.-  Per  l’effetto,  accertare  e  dichiarare  il  diritto  del  signor  - OMISSIS -  ,  anche  per  effetto

 

dell’operatività della clausola di cui allarticolo 22 del contratto sottoscritto in data 1° luglio 2019, e condannare la Società in persona del suo l.r.p.t., al pagamento del risarcimento del danno, pari a tutti i corrispettivi che egli avrebbe maturato dal 6 marzo 2020 sino al 30 novembre 2022, data di naturale scadenza del contratto sottoscritto in  data  1°  luglio 2019,  vale a  dire  l’importo  complessivo di  €.

4.125.000 (o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia), da intendersi al netto di onere ed imposta, oltre al riconoscimento della retribuzione variabile derivante dalla qualificazione della prima squadra alla Champions League, pari a Euro 250.000 netti e sempre oltre al riconoscimento, in favore dell’appellato, del controvalore della locazione dellappartamento in via della Spiga 23 (pari a Euro

22.500 mensili) e dell’autovettura aziendale BMW X5 3.0 (il cui valore di mercato può essere quantificato in euro 80.000 circa).

B.4.- Sempre per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto del signor - OMISSIS -  al pagamento del trattamento di fine rapporto maturato e maturando sugli importi percepiti e del risarcimento pari a quanto avrebbe maturato, a tale titolo, sugli importi che avrebbe dovuto percepire sino alla naturale scadenza del contratto (30 novembre 2022) e, conseguentemente, condannare la Società appellante in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento del trattamento di fine rapporto maturato e maturando sugli importi percepiti e comunque dovuti sino alla naturale scadenza del contratto (30-11-2022), per un importo complessivo pari ad euro 450.492,81 (o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia), da intendersi al netto di ogni onere ed imposta.

  1. In via incidentale, in parziale riforma, della sentenza di primo grado – confermata quanto al resto sullo specifico capo - nella parte in cui ha limitato il danno da risarcimento a soli 10 mesi di corrispettivo mensile, accertare e dichiarare che l’illegittimo comportamento posto in essere da AC Milan S.p.A. nei confronti del signor - OMISSIS -  ha cagionato a quest’ultimo ingenti danni non patrimoniali, alla professionalità, all’immagine professionale e personale ed alla reputazione, nonché ai danni morali e, per l’effetto, condannare la Società appellante in persona del suo l.r.p.t. al risarcimento dei suddetti danni, che si quantificano in euro 8.000.000,00 ovvero nella diversa, comunque maggiore somma che la Corte dovesse accertare come dovuta.

 

 

 

 

 

 

  1. Ancora in via indentale, condannare la società appellante al pagamento su tutti gli importi sopra indicati degli interessi legali da determinarsi ex art. 1284 c.c. maturati e maturandi sulle somme sopra esposte, nonché della rivalutazione monetaria come per legge.
  2. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.

 

In via istruttoria:

 

Si contesta l’ammissibilità delle istanze e dei mezzi di prova articolate e dedotti ed ex adverso nel ricorso di appello in via principale: esso sono inammissibili ed in violazione del divieto di cui all’art. 437 c.p.c.. Ove occorrer possa, si riformulano tutte le istanze istruttorie formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, pertanto, senza inversione dell’onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante della società appellante sulle circostanze in fatto di cui ai paragrafi da I a XIII, capitoli dal n. 1 al n. 139, della pregressa narrativa, espunte quelle documentali e quelle meramente valutative, da intendersi qui di seguito integralmente trascritte quali capitoli di prova preceduti dalle parole «Vero che»”.

 

FATTO E DIRITTO

 

Dopo avere esperito istruttoria orale, con sentenza n. 2565/2020 il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto il ricorso proposto da - OMISSIS -  nei confronti di AC MILAN spa.

 

Il Tribunale:

 

ha accertato la natura genuinamente autonoma del contratto di collaborazione coordinata e continuativa siglato dalle parti in data 1.7.2019, ed avente termine finale al 30.11.2022, disattendendo la richiesta del collaboratore di veder appurata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società, anche ex art. 2 d.lgs. 81/2015;

 

ha escluso che il recesso ante tempus esercitato dalla società in data 6.3.2020 fosse assistito da  giusta  causa, posto che le dichiarazioni  rilasciate da - OMISSIS -    alla Gazzetta dello Sport nell’intervista pubblicata il 28.2.2020: costituivano legittima espressione del diritto di critica; erano assistite dai requisiti di verità dei fatti esposti, continenza espressiva e dell’interesse pubblico alla divulgazione della notizia; non violavano gli impegni  contrattualmente assunti  dal  collaboratore in  materia di tutela delle informazioni societarie riservate;


 

 

 

 

 

 

 

 

ha reputato non applicabile, in relazione a detto recesso, la clausola penale di cui all’art. 22 del contratto siglato tra le parti;

 

ha condannato la società a risarcire a - OMISSIS - sia il danno patrimoniale sofferto (pari al compenso che quest’ultimo avrebbe percepito se il contratto di lavoro fosse giunto a naturale scadenza, con esclusione dei benefits aziendali rappresentati dall’abitazione e dall’autovettura concessi in uso al collaboratore), pari ad euro 4.125.000,00, sia il danno non patrimoniale, per euro 1.250.000,00 (parametrato al compenso dei 10 mesi intercorsi tra la data del recesso e quello della sentenza di primo grado, dovendosi qualificare quest’ultima come atto idoneo a riparare il pregiudizio all’immagine professionale subito dal ricorrente);

 

ha posto a carico della società resistente le spese di lite del grado.

 

Avverso la sentenza ha proposto appello AC Milan spa (di seguito, anche solo Milan).

 

Con il primo motivo di gravame, la società ha impugnato la sentenza nella parte in cui essa ha escluso la sussistenza della giusta causa di recesso.

Nella prospettiva del gravame, il primo giudice avrebbe dovuto accertare il grave inadempimento di - OMISSIS - agli obblighi assunti con il contratto del 1° luglio 2019, in considerazione: della natura altamente fiduciaria dell’incarico affidatogli; delle peculiarità dell’ «industria del calcio»; dell’estrema notorietà del collaboratore in detto ambito e della correlata risonanza delle sue dichiarazioni; degli specifici compiti affidati al collaboratore, tra i quali compariva, tra gli altri, il mantenimento dei rapporti con i media a nome della società.

Ad avviso dellappellante, le dichiarazioni rilasciate da - OMISSIS - nella menzionata intervista non erano espressione del legittimo esercizio del diritto di critica e di libera manifestazione del pensiero di cui allart. 21 Cost., essendo necessario valutare il contenuto delle affermazioni pubblicate alla luce delle specifiche obbligazioni che il ricorrente aveva assunto a seguito della sottoscrizione del contratto (gestire i rapporti con i media nell’interesse della società; mantenere il riserbo sulle notizie riservate apprese nell’ambito del mandato) e che, rilasciando l’intervista, - OMISSIS -  aveva violato.

Dette circostanze, in uno con la considerazione della gravità delle reazioni provocate dall’intervista medesima nell’opinione pubblica e nella tifoseria, avrebbero dovuto indurre il


 

 

 

 

 

 

Tribunale a ravvisare gli estremi della giusta causa di interruzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ex art. 2119 c.c.

Con il secondo motivo di gravame, in via subordinata, la società ha criticato la sentenza nella parte in cui ha liquidato il danno patrimoniale spettante a - OMISSIS - in una somma pari al compenso che il collaboratore avrebbe percepito se il contratto fosse giunto a naturale scadenza.

Ad avviso dell’appellante, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere applicabile, nel caso di specie, la clausola n. 22 del contratto, clausola che così recita: “Le Parti convengono che nella ipotesi di recesso disposto dalla Società in assenza di una giusta causa, Lei avrà comunque diritto di ricevere, con le tempistiche previste nel punto 14 che precede, il Corrispettivo Fisso sino alla Data di Cessazione. Condizione essenziale per l’erogazione del Corrispettivo Fisso in tale evenienza sarà la stipulazione di una generale transazione novativa (la “Transazione”), formalizzata nella sede indicata dalla Società, in cui Lei rinunci a qualsivoglia pretesa che trovi fondamento sul Contratto, sulla sua esecuzione e cessazione. Resta inteso che, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 22 ed agli incarichi e/o rapporti di cui all’Allegato A, Lei riceverà il Corrispettivo Fisso sino a quando non abbia assunto un nuovo incarico professionale, in Italia o all’estero, prima della Data di Cessazione. Qualora si dovesse verificare quest’ultima circostanza le Parti concordano sin da ora che verrà meno a carico di A.C. Milan l’obbligo di corresponsione a Suo favore del Corrispettivo Fisso”.

Nella prospettiva dell’appello, posto che il Tribunale aveva – sia pur erroneamente -escluso la giusta causa di recesso, lo stesso Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione della clausola convenzionalmente dettata proprio per disciplinare l’ipotesi di recesso in assenza di giusta causa, conformando importi, tempi e modi di erogazione del risarcimento con quanto in essa previsto. Trattandosi di una clausola penale, peraltro, il primo giudice avrebbe anche dovuto procedere a ridurre equitativamente l’ammontare dell’importo derivante dalla sua applicazione, eccessivamente oneroso se valutato alla luce delle circostanze del caso concreto.

In via ulteriormente gradata, per l’ipotesi in cui anche la Corte avesse ritenuto non applicabile la clausola di cui all’art. 22 del contratto, l’appellante ha criticato la decisione del primo giudice di non detrarre – dal quantum liquidato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale- l’aliunde percipiendum, soprattutto in considerazione del fatto che era stata offerta  prova  in  giudizio  dell’inerzia  di  - OMISSIS -  nel  ricercare  una  nuova  occupazione


 

 

 

 

 

 

lavorativa trascurando le concrete chanches lavorative che il lavoratore avrebbe potuto cogliere.

Con il terzo motivo di appello, la società ha lamentato l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui essa ha riconosciuta al collaboratore il risarcimento del danno non patrimoniale e lo ha quantificato in quasi una annualità di retribuzione.

Premesso che tanto il danno non patrimoniale all’immagine professionale quanto il danno non patrimoniale alla professionalità non potevano reputarsi in re ipsa, ad avviso dell’appellante il Tribunale avrebbe dovuto avvedersi che il collaboratore non aveva fornito prova della sussistenza di detto pregiudizio né della sua riconducibilità causale a responsabilità del datore di lavoro.

L’appellante ha infatti sottolineato il tenore corretto e assolutamente non denigratorio del comunicato stampa con cui l’azienda aveva reso pubblica l’interruzione del rapporto di collaborazione tra le parti, evidenziando che non poteva essere ascritta a responsabilità del Milan né la divulgazione delle motivazioni del recesso (motivazioni comunque non ingiuriose né stigmatizzanti per il collaboratore), né l’eco mediatica avuta dalla diffusione della notizia (ascrivibile alla notorietà delle parti coinvolte).

In via gradata, l’appellante ha lamentato il carattere esorbitante del quantum liquidato, soprattutto avendo riguardo al fatto che la perdita di chances di guadagno era già ristorata dal risarcimento del danno patrimoniale e che, con riguardo agli aspetti reputazionali del pregiudizio, le Tabelle milanesi del 2018 prevedevano importi assolutamente più contenuti persino per la quantificazione della più grave ipotesi di danno da diffamazione.

Per questi motivi, AC Milan ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.

 

Con memoria difensiva depositata in data 4.6.2021si è costituito per il gravame - OMISSIS -, contestando la fondatezza dell’impugnazione avversaria e proponendo a propria volta appello incidentale avverso la sentenza n. 2565/2020 del Tribunale di Milano.

Il collaboratore, nel difendere la correttezza della sentenza nella parte in cui essa ha escluso che le motivazioni addotte dalla società a giustificazione del recesso integrassero gli estremi della giusta causa, con il primo motivo di appello incidentale ha lamentato lerroneità della liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale effettuata dal primo giudice.


 

 

 

 

 

 

 

 

- OMISSIS - ha infatti sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto considerare anche il pregiudizio patrimoniale connesso alla prematura perdita di disponibilità dellappartamento e dell’autovettura di cui egli fruiva e provvedere, quindi, a ristorarlo.

Inoltre, in considerazione del fatto che il Milan – sia pur successivamente al deposito della

 

sentenza di primo grado- aveva ottenuto la qualificazione per la Champions League, l’ammontare del risarcimento del danno patrimoniale avrebbe dovuto essere integrato tenendo conto della previsione dell’art. 18, punto (ii) del contratto sottoscritto tra le parti (previsione che, per la qualificazione in Champions League, prevedeva automaticamente la corresponsione dell’ulteriore somma di euro 250.000,00 netti a beneficio del collaboratore). In via subordinata e incidentale, per la sola ipotesi in cui la Corte avesse ravvisato gli estremi della giusta causa di recesso addotta dalla società, con il secondo motivo di appello - OMISSIS - ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui essa ha escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro dirigenziale e comunque la spettanza delle tutele proprie della subordinazione ex art. 2 d.lgs. n. 81/2015, reiterando le domande già formulate in primo grado (relativamente alla illegittimità del licenziamento, per violazione dell’art. 7 legge n. 300/1970, con spettanza del risarcimento del danno anche ai sensi dell’art. 22 del contratto del 1.7.2019 e relativamente a differenze retributive e TFR).

Con il terzo motivo di appello incidentale - OMISSIS - ha criticato la sentenza di prime cure per avere liquidato in modo riduttivo il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal collaboratore a causa del recesso avversario, omettendo di considerare la natura plurioffensiva della condotta aziendale e trascurando, in particolare, il danno morale ed esistenziale sofferto dal collaboratore.

Anche in via di appello incidentale, - OMISSIS - ha infine chiesto che, sul risarcimento comunque liquidato, la Corte appurasse la spettanza di interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., o comunque ex art. 2 legge n. 81/2017.

Per queste ragioni, - OMISSIS - ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni sopra trascritte. Respinta l’istanza di sospensiva formulata dalla società; tentata inutilmente la conciliazione; all’udienza del 12.10.2021 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.

Va respinto il primo motivo di appello principale, posto che la Corte- in uno con il primo giudice- non ritiene che il recesso del Milan dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con - OMISSIS - sia assistito da giusta causa.


 

 

 

 

 

 

 

 

Rimandando in questa sede alla lettura integrale dell’intervista rilasciata da - OMISSIS - alla Gazzetta dello Sport e pubblicata il 29.2.2020, così come di quella rilasciata pochi giorni prima alla stessa testata da - OMISSIS - allepoca CEO della società, va considerato che il Milan ha interrotto il rapporto di collaborazione con - OMISSIS - per i motivi indicati nella lettera del 6.3.2020 che testualmente si riproduce: lo scorso 29 febbraio 2020, Lei ha rilasciato sulla "Gazzetta dello Sport" un'intervista (l'Intervista", che Le alleghiamo alla presente) alla giornalista dott.ssa - OMISSIS -. L'Intervista, intitolata "La Verità di - OMISSIS - ", richiamata nella prima pagina del suddetto quotidiano e sviluppata nelle successive pagine, ha esordito con la Sua affermazione "Milan ora voglio chiarezza". L'Intervista ha rappresentato, per i suoi contenuti - tutti a Lei riconducibili e da Lei mai smentiti - un evidente, gravissimo, immotivato e irragionevole Suo atto di accusa e di attacco nei confronti, al contempo, di A.C. Milan S.p.A. (la "Società"), della proprietà della Società (la "Proprietà), e dell'Amministratore Delegato (l'Amministratore Delegato") della Società. Tale intervista, peraltro, è stata da Lei rilasciata senza preavvertire e, senza, tantomeno coordinarsi né con l'Amministratore Delegato né con i Manager della Società a presidio delle funzioni deputate al mantenimento dei rapporti con i media. Le riportiamo, di seguito, richiamando per il resto il testo integrale qui allegato, alcuni passaggi dell'Intervista: • Lei ha confutato l'affermazione dell'Amministratore Delegato secondo cui "non esistono due anime nel Milan", evidenziando che "Per come la vedo io, l'unità significa condivisione, l'unità è rispetto. Alla fine, la base di tutto è avere questo approccio, è l'unica via per poter lavorare e sentirsi bene".

  • Parlando di voci sul sig. - OMISSIS -, Lei ha parlato di "evento destabilizzante" posto in essere dal Management della Società, evidenziando come "Non avvisarci è stato irrispettoso e inelegante. Non è da Milan. Almeno quello che ci ricordavamo fosse il Milan";
  • Lei ha delegittimato l'Amministratore Delegato (i.e. il Suo referente contrattuale "in termini di coordinamento ... per quanto necessario per l'esecuzione delle attività di Sua competenza"), evidenziando di non ritenere più necessario un confronto con il medesimo, atteso che "Per il bene del Milan è necessario che il meeting con la proprietà avvenga al più presto". • Lei ha accusato la Proprietà di mancanza di chiarezza in relazione a budget ed obiettivi, dichiarando: "La proprietà deve essere chiara sia nei budget che negli obiettivi ... al momento non sappiamo che margini avremo ..." • Lei ha indirettamente sostenuto l'assenza di una intesa sulle strategie con la Proprietà e con l'Amministratore Delegato non prendendo posizione sulla relativa domanda formulataLe nell'Intervista. • Lei ha di fatto sostenuto un'asserita "distanza" della Proprietà nella gestione della Società allorché ha affermato: "Noi sappiamo quanto sia importante avere un'identità milanese e italiana … Capiamo che a volte per le proprietà straniere sia difficile capirlo, ma è un passaggio fondamentale. Non si

 

 

 

 

 

 

 

 

deve mai arrivare alla de-italianizzazione e de-milanizzazione, sarebbe veramente come perdere l'anima

 

...". Le Sue affermazioni di cui sopra travalicano, consapevolmente, la soglia del rispetto della verità oggettiva e sono tali da arrecare gratuitamente un pregiudizio alla Società, alla Proprietà e all'Amministratore Delegato. Sul punto, non può considerarsi un'esimente il fatto che le determinazioni della Società, della Proprietà e dell'Amministratore Delegato possano contrastare con le Sue aspettative ovvero con Suoi desiderata individuali. Ciò, a maggior ragione, in considerazione del fatto che la Società, la Proprietà e l'Amministratore Delegato hanno sempre assicurato il fisiologico e corretto svolgimento dei rapporti con Lei. Tale Sua condotta, nel momento in cui recide il vincolo fiduciario essenziale per ogni rapporto, è anche in manifesta violazione di obbligazioni specificamente da Lei assunte in base al contratto vigente (il "Contratto"), il quale regola la nostra collaborazione. Il riferimento va, in particolare, all'art. 27, punti sub (i) e (ii), del Contratto. Peraltro, la gravità della Sue parole è indubbia, pure considerando l'eco che ha avuto l'Intervista in quanto ripresa, commentata ed analizzata dai principali media nazionali e le conseguenze negative sull'immagine della Società, della Proprietà e dell'Amministratore Delegato. Con la presente, pertanto, in ragione di quanto sopra e della Sua condotta inadempiente, Le comunichiamo il recesso dal Contratto per giusta causa, corisolvendolo, e, pertanto, con effetto immediato”.

Tali essendo le ragioni del recesso aziendale, non è superfluo premettere che non può

 

essere attribuita a - OMISSIS - la paternità delle affermazioni utilizzate nei titoli dell’intervista, posto che, come evidenziato dalla difesa del collaboratore, l’elaborazione del titolo dell’intervista non è opera dell’intervistato, bensì della redazione.

Ciò premesso, risulta poi corretta la valutazione effettuata dal Tribunale delle risultanze

 

istruttorie, ed in particolare delle deposizioni testimoniali di Maldini e Massara, da cui è emerso che:

a partire quanto meno dal dicembre 2019, vi era stata una progressiva crescente ingerenza della proprietà e del CEO nella sfera di competenza dello staff tecnico (costituito - OMISSIS -, - OMISSIS -, - OMISSIS -), tradottasi ad esempio nell’introduzione della figura del contractor Almstad e nella conseguente limitazione dei margini di iniziativa dello staff tecnico in materia di calcio-mercato;

il  - OMISSIS - aveva  autonomamente  assunto  iniziative  nelle  materie  di

 

competenza dello staff tecnico (in particolare nella individuazione dei candidati, nella conduzione dei colloqui e delle trattative per la scelta del sostituto dell’allenatore dell’epoca), senza preventiva interlocuzione con lo staff tecnico e senza una tempestiva


 

 

 

 

 

 

 

 

informazione del medesimo staff (preventiva, o quantomeno successiva), nonostante l’individuazione dellallenatore fosse primariamente prerogativa dello staff;

vi erano state variazioni unilaterali del budget per il calciomercato di gennaio 2020 e non era stato determinato il budget per la stagione successiva, con ciò, ancora una volta, condizionando la possibile sfera d’azione in materia dello staff tecnico;

non vi era stato tempestivo ed esauriente riscontro alle molteplici richieste di informazioni formulate dallo staff tecnico.

In  simile  contesto,  correttamente  il  primo  giudice  ha  evidenziato  che  le

 

dichiarazioni rilasciate da B - OMISSIS - nell’intervista del 29.2.2020, in “replica” a quelle – di segno diverso- rese da - OMISSIS - pochi giorni prima, costituiscono legittimo esercizio del diritto di critica del collaboratore e non possono integrare giusta causa di interruzione del rapporto.

Quanto all’intervista di - OMISSIS - (intervista che fornisce al lettore un quadro pienamente armonico dei rapporti tra proprietà, CEO e staff tecnico), solo in grado di appello – e quindi tardivamente – il Milan ha sostenuto che l’esecuzione e i contenuti di detta intervista erano stati concordati all’interno della società ed erano noti a - OMISSIS -; l’esistenza di detto accordo, oltre che tardivamente allegata, non è peraltro nemmeno provata.

In ogni caso, a prescindere dalla più o meno stringente “necessità”, per - OMISSIS -, di fornire anche il proprio, diverso, punto di vista sui temi già affrontati da - OMISSIS - nell’intervista da quest’ultimo rilasciata alla Gazzetta dello Sport, comunque in forza di ciò non muterebbero le conclusioni della Corte circa la legittimità delliniziativa del collaboratore.

Pur considerando la natura particolarmente intensa del vincolo fiduciario sotteso al

 

rapporto contrattuale esistente tra le parti e pur reputando che, in ragione di ciò, sia minore

 

– rispetto a quella del lavoratore subordinato- la soglia di gravità della condotta richiesta per integrare gli estremi della giusta causa, le affermazioni rese dall’appellato nella citata intervista non raggiungono, ad avviso della Corte, detta soglia e sono viceversa riconducibili al legittimo esercizio di critica del collaboratore nei confronti del datore di lavoro.


 

 

 

 

 

 

 

 

E’ agevole rilevare con la semplice lettura dell’intervista che - OMISSIS - ha pienamente rispettato il limite della continenza formale, così come è agevole evidenziare che nemmeno è stata contestata la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza delle notizie (riguardanti il pensiero in merito alle scelte strategiche e di mercato relative alla gestione di una notissima squadra di calcio di una delle figure “dirigenziali” più note della omonima società appellante).

Alla luce poi delle risultanze istruttorie già sopra riepilogate, le affermazioni di - OMISSIS - rispondono anche al criterio della verità oggettiva, essendo stata comprovata- soprattutto dalle dichiarazioni testimoniali di - OMISSIS - e - OMISSIS -, la cui attendibilità non è stata da alcuno posta in discussione ed è comunque comprovata dalla coerenza intrinseca ed estrinseca delle affermazioni dei due testi- l’esistenza di significative diversità di vedute tra proprietà/ - OMISSIS - e lo staff tecnico, di ingerenze del - OMISSIS - nelle sfere di competenza dell’attività di - OMISSIS - (in particolare in quelle definite al punto 4 lett. (ii), (iv), (vi), (viii) e (ix) del contratto del 1° luglio 2019), oltre che del lamentato deficit informativo da parte di - OMISSIS - e della proprietà rispetto allo staff tecnico.

Né giova alla società invocare l’art. 4, punto (vii) dell’accordo di collaborazione, a mente del

 

quale rientrava nell’oggetto dell’incarico affidato a - OMISSIS - il mantenimento dei rapporti con i media (radio, Tv e stampa) …in relazione alle attività e ai risultati sportivi dell’AC Milan, assicurando il supporto nella gestione delle strategie di comunicazione aventi ad oggetto l’area sportiva”, posto che con l’assunzione di detto incarico il collaboratore non aveva certo abdicato alla facoltà di fare legittimo esercizio di un proprio diritto costituzionalmente garantito, quale è quello di critica.

Allo stesso modo non giova alla società l’allegazione secondo cui, con la citata intervista, - OMISSIS - avrebbe violato gli impegni assunti all’art. 27, punti (i) e (ii) (Lei assume l’impegno che, sia in costanza di Contratto che dopo la sua cessazione, in assenza di unautorizzazione scritta della Società: non diffonderà a qualsiasi persona e produrrà il massimo sforzo per evitare la comunicazione non autorizzata di segreti o informazioni inerenti gli affari, i metodi, le operazioni e le relazioni della Società, dei suoi azionisti, dei suoi clienti o utenti, o qualsiasi altra informazione di cui venga a conoscenza a motivo del Contratto; non utilizzerà o tenterà di utilizzare alcuna di tali informazioni in modo che possa danneggiare o causare perdite, direttamente o indirettamente, alla Società o ai suoi affari o appaia ragionevolmente in grado di danneggiarla”), posto che il contenuto dell’intervista non divulga in


 

 

 

 

 

 

 

 

alcun modo informazioni qualificabili come riservate alla luce delle riportate previsioni contrattuali.

Sono invece parzialmente fondati tanto il secondo motivo di appello principale quanto il primo motivo di appello incidentale, vertenti entrambi sulla liquidazione del danno patrimoniale e per questo esaminati congiuntamente.

Ad avviso della Corte, una volta esclusa la sussistenza della giusta causa di recesso, correttamente il primo giudice ha affermato che, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, competesse a - OMISSIS - una somma pari a quella dei compensi che egli avrebbe percepito nel periodo intercorrente tra il recesso ante tempus e la data – 30.11.2022- prevista quale natura scadenza del contratto di collaborazione autonoma concluso con la società.

In uno con il primo giudice anche questa Corte ritiene infatti non applicabile al caso di specie la clausola di cui all’art. 22 del contratto (già sopra riprodotta) e ciò per due diverse ragioni (ciascuna delle quali autonomamente idonea a sorreggere l’enunciata convinzione). In primo luogo, ad avviso del Collegio, dal testo contrattuale emerge la volontà delle parti di ricorrere al meccanismo dell’art. 22 per l’ipotesi – diversa da quella che ci occupata – di recesso non motivato dalla società con la ricorrenza di giusta causa, e non anche in quella in cui, prospettata dalla società l’esistenza di una giusta causa di recesso, essa venga ex post esclusa in sede giudiziale.

In secondo luogo, con rilievo dirimente, la stessa norma contempla quale condizione essenziale” per l’erogazione delle somme la stipula tra le parti di una transazione in sede protetta, transazione che nel caso di specie non è intervenuta.

Esclusa l’operatività della clausola di cui all’art. 22, e risultando pertanto corretto il criterio di quantificazione del danno patrimoniale individuato dal primo giudice, la sentenza va tuttavia emendata nella parte in cui, nel fare applicazione del menzionato parametro, esso ha preso in considerazione solo la componente monetaria e fissa della retribuzione, e non anche i benefits pure riconosciuti al collaboratore per l’espletamento dell’incarico (cfr. addendum sub doc. 3 fascicolo - OMISSIS -) e cioè la disponibilità di un alloggio a Milano (dall’11.5.2021, data in cui l’appartamento è stato riconsegnato- cfr. doc. 23 fascicolo - OMISSIS - sino al 30.11.2022) e la disponibilità di una vettura aziendale (dalla data della riconsegna dellautomobile sino al 30.11.2022), per un valore – la cui esattezza non è stata contestata dalla società – di ulteriori 450.000 euro netti.


 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, come richiesto dalla difesa del Collaboratore, deve pure tenersi conto della previsione di cui alla clausola 18, punto (ii), dell’accordo, che contempla la spettanza di un compenso variabile di euro 250.000,00 netti in caso di qualificazione della squadra in Champions League (condizione verificatasi, sia pure dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado).

Vero è che ai sensi della clausola n. 19 la corresponsione del suddetto importo era prevista solo a condizione che il collaboratore fosse ancora in forze al termine della stagione sportiva, ma vero anche che, nel caso di specie, l’anticipata cessazione dell’attività lavorativa di - OMISSIS - è stata dovuta all’illegittimo recesso ante tempus dalla società.

Per queste ragioni, l’ammontare del risarcimento per danno patrimoniale liquidato a - OMISSIS - dal primo giudice dovrà essere aumentato di 700.000,00 euro, considerando la componente in natura e quella variabile dei compensi non percepiti, e così rideterminato in complessivi euro 4.825.000,00.

Di contro, come richiesto dalla società, l’ammontare del danno dovrà essere ridotto con detrazione dellaliunde perceptum e percipiendum, sino al 30.11.2022, in considerazione del fatto che - OMISSIS - in data 3.5.2021 ha reperito presso UEFA una nuova occupazione a tempo indeterminato (cfr. doc. 26 fascicolo - OMISSIS -), in ragione della quale egli percepisce una retribuzione annua netta pari a circa euro 330.000 netti.

Per quanto attiene invece la tesi della società, secondo cui - OMISSIS -, con l’uso dell’ordinaria diligenza, avrebbe potuto reperire nuova occupazione già prima del 3.5.2021, così riducendo (ulteriormente) il danno patrimoniale sofferto, va ricordato che in ipotesi di recesso illegittimo, è il datore di lavoro che invochi l’aliunde perceptum o percipiendum a dover fornire indicazioni puntuali in merito alla situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno (cfr. ad esempio Cass. 5/07/2018 n. 17683).

Nel caso di specie, tale onere non è stato adempiuto, non essendo sufficiente il tenore delle dichiarazioni rese alla stampa da - OMISSIS - circa la volontà di usufruire di un periodo di vacanza per concludere che il lavoratore abbia rifiutato, o colpevolmente omesso di cogliere o comunque di ricercare, opportunità lavorative in linea con il proprio profilo professionale  (opportunità  che,  peraltro,  deve  presumersi  avessero  risentito  anche


 

 

 

 

 

 

 

 

dell’emergenza pandemica e dell’impatto che essa ha avuto anche su quella che lo stesso Milan ha definito l’industria del calcio).

Per queste ragioni, in parziale accoglimento del secondo motivo di appello principale e del primo motivo di appello incidentale, il risarcimento del danno patrimoniale spettante a - OMISSIS - va rideterminato in euro 4.825.000,00, somma da cui detrarre quanto percepito ad oggi e sino al 30.11.2022 da - OMISSIS -  in ragione di altre attività lavorative, tra le quali l’incarico UEFA di cui al doc. 26.

Diversamente da quanto opinato dalla difesa del collaboratore nellappello incidentale, il

 

saggio di interessi dovuti al danneggiato è quello legale, non essendo applicabile al caso di specie né l’art. 2 legge 22.5.2017 n. 81, destinata ad operare solo con riguardo alle – qui non configurabili – transazioni commerciali dei lavoratori autonomi, né l’art. 1284 c.c., dettato in materia di obbligazioni pecuniarie (e non di obbligazioni di valore, quali sono quelle risarcitorie).

Con riguardo al capo della sentenza impugnata concernente il risarcimento del danno non patrimoniale, va accolto il terzo motivo di appello principale e di contro correlativamente respinto il terzo motivo di appello incidentale.

La sentenza impugnata ha liquidato a - OMISSIS -, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di euro 1.250.000, ravvisando un significativo danno all’immagine professionale e sul punto così argomentando:Vi è prova della circostanza che, successivamente al recesso del Milan, la notizia abbia avuto una formidabile eco massmediatica in tutto il mondo (vedasi, in proposito, lo sterminato elenco di link di articoli di giornale apparsi sui media internazionali nelle due settimane successive al recesso contrattuale prodotto sub doc. 11 dalla difesa di parte ricorrente), così come deve ritenersi suffragato da adeguata evidenza, sia pure sotto il profilo logico-deduttivo, il fatto che la divulgazione dei motivi del recesso del Milan abbia raffigurato un’immagine di - OMISSIS - quale autore di “fatti gravi” nei confronti della società committente (vedasi articolo su France Football di cui al doc. 12 fascicolo parte ricorrente), e quale personaggio incline a comportamenti antiaziendalistici ed a posizioni oltranziste, in ultima analisi inadatto allassunzione di incarichi dirigenziali. (…) L’esperienza professionale vissuta da - OMISSIS - in qualità di Chief Football Officer del Milan, da valutare nel suo complessivo dispiegamento e non confinabile alla sola vicenda terminativa, appare, dunque, certamente idonea ad arrecare quella considerevole diminuzione della considerazione sociale e professionale nei consociati, nella quale la giurisprudenza individua il nucleo essenziale della lesione di valori della personalità ex art. 2 cost.. Il


 

 

 

 

 

 

 

 

considerevole rilievo mediatico della vicenda assurge, nel caso di specie, a causa e mezzo di amplificazione della lesione reputazionale patita”.

Il collaboratore, pur condividendo sul punto la statuizione del primo giudice, ne ha lamentato l’insufficienza, sia perché essa avrebbe trascurato altri profili di danno pure prospettati in primo grado (quale quello morale ed esistenziale), sia perché sarebbe comunque inadeguato il quantum riconosciuto, formulando sul punto appello incidentale.

La Corte ritiene di non poter condividere dette tesi, dovendo invece essere respinta - a parziale modifica della decisione di primo grado- la richiesta di danno non patrimoniale come formulata dal lavoratore.

Nel ricorso di primo grado, - OMISSIS - ha sostenuto che l’agire della società appellante abbia arrecato conseguenze dannose di natura non patrimoniale sulla sua professionalità, sulla sua reputazione personale e professionale, sulla sua sfera personae e familiare, sulle chances di carriera (costringendolo ad un fermo lavorativo di oltre un anno, a causa della compromissione della propria immagine professionale), arrecandogli sofferenza da ricondurre alla sfera del danno morale.

 

Considerato tuttavia che il danno patrimoniale, in tutte le sue declinazioni (ivi compresa quella della temporanea inattività del collaboratore), è già stato pienamente ristorato con la liquidazione del correlato risarcimento, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice la Corte non ritiene provato che i pregiudizi allegati dal lavoratore, così come dal medesimo prospettati (e comunque bisognosi di prova), siano causalmente imputabili ad un comportamento illegittimo della società.

 

Dalla lettura della lettera di recesso, sopra riprodotta, è agevole rilevare che la comunicazione dell’interruzione del rapporto non è stata veicolata con modalità ingiuriose o vessatorie, o comunque altrimenti lesive della dignità e dell'onore del collaboratore.

 

Nemmeno risultano “infamanti” o particolarmente squalificanti, per il collaboratore, le condotte nelle quali la società, a torto, ha ravvisato gli estremi della giusta causa di interruzione del rapporto.

 

I pregiudizi non patrimoniali sofferti da - OMISSIS - – anche a volerli ritenere in via di mera ipotesi esistenti- sono, a ben vedere, conseguenze non del recesso o delle sue motivazioni, ma dell’ampia divulgazione a mezzo stampa delle notizie ad essi relative.


 

 

 

 

 

 

 

 

Circostanza, questa, pressoché inevitabile attesa la notorietà di entrambe le parti coinvolte e per la quale non vi è tuttavia prova della responsabilità della società AC MILAN.

 

Risulta utile considerare il tenore del comunicato stampa diffuso della società in merito alla interruzione del rapporto con - OMISSIS -: «AC Milan conferma di aver comunicato al Signor - OMISSIS -  la risoluzione del contratto con effetto immediato per il ruolo di Chief Football Officer del Club. Il Club ringrazia - OMISSIS -  per il suo operato in questi 9 mesi e gli augura il meglio per il futuro professionale. Il Club conferma piena fiducia in Stefano Pioli e il suo staff tecnico, e guarda con ottimismo alla seconda parte della stagione, con la determinazione di continuare il percorso di crescita per tornare ai vertici del calcio mondiale con un progetto coerente con i parametri del fair play finanziario. - OMISSIS -, AD del Milan, ha detto: "Ringraziamo - OMISSIS - per il suo operato in questi 9 mesi e gli auguriamo il meglio per le sue prossime sfide professionali. Ora, dobbiamo concentrarci sulle prossime sfide. - OMISSIS - e il suo staff stanno facendo un ottimo lavoro, migliorando costantemente il rendimento della squadra, e godranno del nostro massimo sostegno, in un contesto così difficile per l'intero paese”».

 

Da detto comunicato non emerge alcun rilievo critico mosso dalla società alla professionalità, onorabilità e diligenza del proprio collaboratore (che, anzi, viene ringraziato per l’attività prestata), né traspare in alcun modo il riferimento alle motivazioni del recesso (che non vi è prova siano state divulgate dalla società e che comunque, lo si ripete, non appaiono offensive o infamanti).

 

In simile contesto, ad avviso del Collegio, non vi sono elementi per ritenere imputabili a responsabilità della società gli asseriti pregiudizi non patrimoniali sofferti da - OMISSIS -.

 

A detto argomento, di per sé dirimente, si aggiungono poi, per completezza, alcune ulteriori considerazioni, tra le quali la non ravvisabilità di nesso causale della crisi familiare di - OMISSIS - con il recesso oggetto di causa e il difetto di prova di un effettivo e apprezzabile pregiudizio all’immagine professionale del collaboratore, ricollocatosi in breve tempo in una posizione lavorativa prestigiosa e coerente con il suo bagaglio professionale (cfr. ancora doc. 26 fascicolo - OMISSIS -).

 

Per questi motivi, in accoglimento del terzo motivo di appello principale, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e la richiesta di risarcimento di danno non patrimoniale formulata da - OMISSIS - deve essere respinta.


 

 

 

I residui motivi di appello, principale e incidentale, restano assorbiti e le restanti statuizioni di merito del provvedimento gravato vengono confermate.

 

Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).

 

In applicazione di tale principio, visto l’esito complessivo del giudizio, le spese di lite del doppio grado di giudizio devono essere compensate per metà e per la restante frazione poste a carico della società AC MILAN.

 

Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, allo svolgimento di istruttoria orale nel primo grado di giudizio, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 37/2018- in euro 52.000,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% per il primo grado di giudizio ed in euro 30.000,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% per il grado di appello.

 

Di conseguenza, la società deve essere condannata a pagare a - OMISSIS -  il complessivo importo di euro 41.000,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.

 

PQM

 

In parziale riforma della sentenza n. 2565/2020 del Tribunale di Milano, ridetermina il risarcimento del danno patrimoniale in euro 4.825.000,00, somma da cui detrarre quanto percepito ad oggi e sino al 30.11.2022 da - OMISSIS -  in ragione di altre attività lavorative;

respinge la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da - OMISSIS -  nei confronti di AC MILAN SPA;

conferma le restanti statuizioni di merito;


 

 

 

 

 

condanna AC MILAN SPA a pagare a - OMISSIS -  la somma di euro 41.000,00, pari alla metà delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre iva cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con compensazione del residuo.

Milano, 12.10.2021

 

Il Presidente                                                   Il Consigliere est.

 

Dr.ssa Carla Bianchini                                     Dr.ssa Laura Bertoli

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