CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SESTA, Ordinanza del 20/04/2022 n. 12633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA

Presidente : SCODITTI ENRICO

Relatore GORGONI MARILENA

– OMISSIS –

ORDINANZA

sul ricorso 27122-2020 proposto da:

- OMISSIS -, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DESTITO;

- ricorrente –

contro - OMISSIS - SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI …. presso lo studio dell'avvocato …. che la rappresenta e difende;

- controricorrente –

contro - OMISSIS -;

- intimato –

avverso la sentenza n. 1056/2019 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 10/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

Rilevato che:

- OMISSIS - conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Badolato, il Gruppo sportivo - OMISSIS -, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro 2.500,00, per avere subito una lesione all'arcata sopraciliare sinistra nel corso di una competizione calcistica di II categoria. Il - OMISSIS -chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio - OMISSIS -, già - OMISSIS -Assicurazioni e poi - OMISSIS -Assicurazioni, al fine di essere dalla stessa manlevata nel caso di condanna. L'impresa assicuratrice, costituitasi in giudizio, negava la responsabilità del - OMISSIS -per fatto illecito extracontrattuale, eccepiva la prescrizione del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2952, comma 2, c.c., chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda di indennizzo, atteso che la polizza assicurativa copriva l'invalidità temporanea e l'invalidità permanente per il verificarsi di lesioni espressamente codificate tra le quali non rientrava la ferita lacero contusa all'arcata sopraciliare, cui si riferiva la richiesta. Il Giudice di Pace, con sentenza n. 307/2007, accoglieva la domanda dell'attore, riconoscendogli l'importo di euro 1.348,73 a titolo risarcitorio, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, condannava la compagnia assicuratrice al pagamento delle spese di CTU e di lite.

- OMISSIS - Assicurazioni, oggi - OMISSIS -, impugnava la suddetta decisione, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, evidenziando l'errore del giudice di prime cure per non avere escluso la ricorrenza di un fatto illecito a carico del Gruppo Sportivo - OMISSIS -, giudicando la lesione verificata a causa di un normale scontro di gioco, e riproponendo l'eccezione del diritto all'indennizzo. Il Tribunale di Catanzaro, con la decisione n. 1056/2019, resa pubblica il 10 giugno 2019, riformava la sentenza di prime cure e condannava - OMISSIS - alla restituzione delle somme già percepite a alle spese del doppio grado di giudizio nonché l'avvocato - OMISSIS - alla restituzione delle spese di lite riscosse quale distrattario.

Avverso detta decisione - OMISSIS - ricorre, formulando tre motivi.

Resiste con controricorso - OMISSIS -. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato che:

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza e degli atti del giudizio per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - omesso esame della difesa e delle eccezioni preliminari spiegata dall'appellato (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), per violazione degli artt. 101, 161, 166, 171 c.p.c., artt. 3 e 24 Cost., 78, 79, 82 commi 4 e 5 disp.att. c.p.c.), avendo il giudice dell'appello proceduto alla trattazione del giudizio in assoluta assenza dell'appellato per averlo ritenuto contumace, sebbene regolarmente costituito in giudizio in data 16 marzo 2009.

1.1. In particolare, il ricorrente, soddisfacendo la prescrizione di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ., afferma : i) che l'iscrizione della causa sul ruolo da parte dell'appellante fu fatta presso il Tribunale di Chiaravalle;

il) che a seguito della soppressione di quest'ultimo, il giudizio fu trasferito presso il Tribunale di Catanzaro, prendendo il n. 9000759/2008;

 iii) che depositò la comparsa di costituzione in cancelleria il 15/03/2009;

iv) che, con provvedimento datato 31/08/2011, venne fissata l'udienza del 24/02/2012.

2. Con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., per errata qualificazione della domanda. Secondo il ricorrente, il giudice d'appello non si sarebbe pronunciato sulle eccezioni e deduzioni contenute nella comparsa di costituzione in appello, ove sarebbe stato esposto che, per regolamento della Lega Nazionale dei Dilettanti, il - OMISSIS -aveva l'obbligo di assicurare i propri tesserati anche per le lesioni quale quella per cui è causa. Non avendo letto le suddette argomentazioni, sarebbe incorso nell'erronea qualificazione della domanda, come fattispecie di responsabilità ex art. 2043 c.c.

2.1 primi due motivi possono essere fatti oggetto di un esame congiunto, giacchè il secondo è strettamente correlato e dipendente dal primo.

3. Il Collegio, avuto accesso agli atti del fascicolo processuale - dato il rispetto dell'art. 366 n. 6 cod.proc.civ. - ha innanzitutto potuto verificare che il ricorrente si era costituito in appello con comparsa di costituzione del 16/03/2009, recante l'attestazione di deposito da parte del Cancelliere.

4. La dichiarazione di sua contumacia è stata, dunque, erroneamente assunta. Con il secondo motivo - ove sono state riportate le eccezioni che sarebbero state sollevate con l'atto di costituzione - il ricorrente ha altresì provveduto a dimostrare il concreto pregiudizio che l'esercizio completo del suo diritto di difesa ha risentito per causa della erronea dichiarazione di contumacia.

5. La statuizione della dichiarazione di contumacia, in accoglimento dei due motivi di ricorso fin qui scrutinati, va rimossa, dato l'impedimento illegittimamente frapposto alla possibilità di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

6. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 e n. 3 c.p.c., là dove, disponendo la restituzione dell'imposta sul valore aggiunto pagata da Carige al difensore distrattario, viola gli artt. 115, 116 c.p.c., artt. 17 e 19 TU 633/1972 e l'art. 2041 C. C. Il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto dimostrato documentalmente il pagamento, per effetto della sentenza di prime cure, di euro 1403,23 in favore di - OMISSIS - e di euro 2930,93 a favore del suo procuratore distrattario. Il ricorrente sostiene, invece, che al procuratore distrattario risultava corrisposta la somma di euro 2453,59 comprensiva di Iva, con conseguente nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.c., per non avere posto a base della propria decisione le prove prodotte dalle parti. Ulteriore censura mossa alla sentenza impugnata è quella di avere accolto la domanda di - OMISSIS -di restituzione del compenso professionale al difensore distrattario comprensivo di Iva, errando nel non considerare che essendo l'Iva una imposta gravante sul consumatore finale ed essendo il soggetto percettore titolare di partita Iva, quindi obbligato a versare all'amministrazione finanziaria l'Iva percepita sui compensi, solo la suddetta amministrazione avrebbe potuto essere indicata come legittimata passiva dell'obbligo di restituzione. Non solo: il titolare di partita Iva è tenuto al versamento dell'Iva sui compensi percepiti e detrae dall'Iva da versare quella corrisposta, sicchè - OMISSIS - - secondo la prospettazione del ricorrente - aveva già recuperato l'Iva corrisposta sui compensi del primo grado e, ottenendo, l'ulteriore restituzione dell'importo Iva beneficerebbe di un arricchimento ingiustificato. Il motivo è inammissibile. Per un verso, la censura muove da presupposti di fatto non accertati dal giudice di merito che si è limitato ad affermare che risulta documentato il versamento all'avvocato antistatario di euro 2930,00; per altro verso, non è chiaro e non è stato in alcun modo dimostrato in quale errore sarebbe incorsa la sentenza impugnata, la quale, infatti, non contiene alcun riferimento all'Iva.

7. In definitiva, vanno accolti i primi due motivi di ricorso; il terzo è dichiarato inammissibile.

8. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata al Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso magistrato appartenente al medesimo Ufficio Giudiziario, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso; dichiara inammissibile il terzo.

Cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso dalla Sesta sezione civile, sottosezione terza, della Corte di Cassazione nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2021.

 

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