C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 317 del 05/03/2020 – Delibera – ATLETICO TORVAJANICA – CISTERNA ACADEMY

ATLETICO TORVAJANICA - CISTERNA ACADEMY

Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - al 25' del primo tempo l'arbitro espelleva il calciatore FRIGGI Danilo (ATLETICO TORVAJANICA) per aver colpito con calci e pugni, lontano dell'azione di gioco, alcuni avversari. - al 25' l'arbitro espelleva i calciatori DE GENNARO Marco (CISTERNA ACADEMY) e GERMANI Micael (CISTERNA ACADEMY) per aver colpito a gioco fermo con calci e pugni un avversario. Prima dell'inizio del secondo tempo, il dirigente accompagnatore della società CISTERNA ACADEMY manifestava, con dichiarazione sottoscritta, di non rientrare sul terreno di gioco. Pertanto la gara veniva sospesa dall'arbitro alla fine del primo tempo con il seguente punteggio ATLETICO TORVAJANICA - CISTERNA ACADEMY 2 - 0. In considerazione a quanto sopra la società CISTERNA ACADEMY deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti. In virtù dell'art. 10 comma 1 del CGS e art. 53 commi 2 e 7 delle NOIF DELIBERA a) di infliggere alla società CISTERNA ACADEMY la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica b) di squalificare i sottonotati calciatori - FRIGGI Danilo (ATLETICO TORVAJANICA) per 4 gare effettive - DE GENNARO Marco e GERMANI Micael (CISTERNA ACADEMY) per 3 gare effettive.

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