C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 254 del 24/01/2020 – Delibera – 45) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DELLA POSTA DEVID, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEL SIG. DOMENICO STASI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.S.D. TRIGORIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART. 39, LETT. E ED A DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.230 del 10/01/2020

 

45) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DELLA POSTA DEVID, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEL SIG. DOMENICO STASI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.S.D. TRIGORIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART. 39, LETT. E ED A DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.230 del 10/01/2020

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività d’indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Condotta del sig. David Della Posta (rectius DEVID) nato il 18/12/1978, il quale, benché inibito, risulterebbe tesserato con la società A.S.D. Trigoria, sotto il falso nome di Devid Della Posta, anche egli nato il 18/12/1978, e svolgerebbe attività di allenatore sebbene non risulti abilitato dal Settore Tecnico”. Letta la relazione del Collaboratore Federale ed esaminati i relativi allegati, che formano parte integrante ed essenziale del presente procedimento; visto che il Presidente della A.S.D. Trigoria, sig. Domenico Stasi, nel conferire l’incarico professionale, ha variato il domicilio eletto e dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni presso lo studio dei difensori di fiducia, ovvero al loro domicilio digitale (come da delega del 19/9/2019). Visto che tutti gli avvisati hanno atteso lo spirare dei termini loro concessi, senza fornire richieste o svolgere ulteriori attività difensive.

Nel corso dell’attività istruttoria, la Procura ha espletato vari atti di indagine, partendo dalla segnalazione trasmessa dalla Segreteria del C. R. Lazio, a seguito della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, sul reclamo proposto dalla società Trigoria, in relazione alla gara ASD Kaysra - Trigoria del 23/12/2018, Campionato di Seconda Categoria. Ha anche esaminato il C.U. n°266 del 31 gennaio 2019, che reca la sanzione della squalifica per 2 gare al dirigente allenatore Devid Della Posta, tesserato per la società Trigoria dal 19/09/2018. Aldilà della visione del C.U. interessato, sulla vicenda la Procura ha sentito il sig. Devid Della Posta e dirigenti ed altri tesserati della società, che hanno provveduto al tesseramento del citato Della Posta in data 22 ottobre 2018, non ratificato invece alla data del 19 settembre 2018. La Procura ha anche esaminato il referto arbitrale della gara in questione, ed ha poi ascoltato il Presidente Domenico Stasi, il quale ha negato di avere intenzionalmente tesserato “una persona squalificata” ed in più sotto falso nome, attribuendo ad un errore di digitazione l’inserimento del cognome Della Porta in luogo di Della Posta, in occasione della richiesta di tesseramento. Ha aggiunto di aver confidato nella possibilità di tesserare il Della Posta, nonostante la squalifica, poiché informato dell’esito vittorioso del contenzioso ordinario, promosso nei confronti dell’arbitro, autore del referto alla base della decisione del G.S., convinto che, in caso contrario, il sistema avrebbe respinto il tesseramento irregolare. Infine ha ammesso la partecipazione del dirigente agli incontri ufficiali dal 28 ottobre a fine campionato, salvo un periodo di interruzione per motivi di lavoro. La Procura ha anche esaminato il verbale del 22 luglio 2019, in cui è stato ascoltato Devid Della Posta, il quale ha dichiarato di essersi limitato a firmare il modulo di tesseramento, senza controllare se ci fossero errori di compilazione. Ha poi affermato di avere adito l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, sia in sede penale che civile, il 9 settembre 2017, epoca in cui non era tesserato con alcuna società, e di avere ritenuto che non vi fossero ostacoli al tesseramento dopo l’esito favorevole della causa penale. Ha confermato quanto detto dal presidente in merito all’impegno nelle gare ufficiali. La Procura ha accertato il riscontro fornito dal Settore Tecnico circa il mancato inserimento nei ruoli del sig. Della Posta. La Procura, atteso che le acquisizioni documentali e narrative permettono di dimostrare che nella stagione sportiva 2018/2019, il Della Posta stava scontando la squalifica sino al 30 giugno 2020, comminatagli dal Giudice Sportivo e confermata dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale (C.U. n°469 del 7 luglio 2017); indipendentemente dal fatto che la indicazione di un diverso, per quanto simile, cognome sia da imputarsi a una condotta dolosa ( derivante da un artifizio ) o colposa ( derivante da un errore materiale ) essa ha permesso ad un soggetto squalificato di accedere alla panchina per l’ intera stagione e di assumere la conduzione tecnica della squadra, in assenza del prescritto titolo abilitativo, dimostrata dal referto arbitrale e dalla distinta di gioco, dal riscontro fornito dal Settore Tecnico e dalle dichiarazioni degli auditi. La Procura ha anche accertato che la ricostruzione in chiave difensiva offerta dagli indagati, per giustificare la segnalata “anomalia”, oltre a risultare poco credibile non è compatibile con quanto previsto dall’art. 4, comma 3 del C.G.S.. Tutto ciò premesso, tenuto conto delle responsabilità che appaiono emergere a carico dei deferiti la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Devid Della Posta ed il presidente della società A.S.D. Trigoria, sig. Domenico Stasi, per le violazioni regolamentari a loro addebitate ed indicate in premessa, viene altresì deferita la società A.S.D. Trigoria per responsabilità oggettiva e diretta, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S.. Facevano pervenire memoria difensiva l’ASD Trigoria ed il Sig. Stasi Domenico, con il ministero degli Avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Giuseppe Chiacchio, che eccepiva preliminarmente e pregiudizialmente l’improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità dell’azione disciplinare per mancato rispetto delle garanzie difensive previste dall’articolo 123 comma 2 del CGS. Deducevano che la Procura Federale, ritualmente richiesta dell’invio degli atti del procedimento, aveva trasmesso esclusivamente l’atto di deferimento e non tutti gli allegati allo stesso, vulnerando il diritto dei deferiti a conoscere compiutamente le ragioni dell’accusa e gli atti a sostegno. In secondo luogo, sempre in via preliminare e pregiudiziale, protestavano l’improcedibilità del deferimento per la violazione dell’articolo 125 comma 2 del CGS relativamente al termine massimo perentorio di trenta giorni fissato dall’articolo 123 comma 1 CGS. Sostenevano che l’avviso di conclusione indagini era stato notificato alla società ed allo Stasi il 18 settembre 2019 e quindi, tenendo conto del termine ultimo per esercitare le facoltà difensive, fissato nel 3 ottobre 2019 (15 giorni dalla ricezione) il termine per il deferimento scadeva il 2 novembre 2019 ed era invece intervenuto il 4 novembre 2019. Nel merito richiedevano il proscioglimento in quanto la società ed il suo presidente erano incorsi in un errore scusabile essendo del tutto ignari del provvedimento disciplinare in corso nei confronti del Della Posta ed avendo redatto il tesseramento, contenente un errore materiale dovuto ad un “lapsus calami”, in totale buona fede, in via del tutto subordinata richiedevano l’irrogazione, in ogni caso, della sanzione minima edittale dell’ammonizione. Nella riunione fissata per la discussione del deferimento, presenti tutti i deferiti ed i loro difensori, la Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva, per l’effetto, l’irrogazione della sanzione dell’inibizione a carico di Della Posta Devid per mesi 12 e di Stasi Domenico per mesi 12 e per la società ASD Trigoria l’ammenda di € 1.200,00. I deferiti insistevano per le eccezioni procedurali ampiamente esposte nelle memorie difensive e nel merito per il proscioglimento. Il Tribunale ritiene infondate entrambi le eccezioni procedimentali presentate dai deferiti. In effetti la Procura Federale, su rituale istanza dei deferiti, inviò una documentazione incompleta agli stessi ma, in forza del principio di affidamento e di buona fede, i deferiti, conosciuto il contenuto degli atti trasmessi avrebbero avuto l’onere di chiederne l’integrazione in quanto la comunicazione inoltrata dalla Procura non conteneva il rifiuto ad estendere taluni degli atti richiesti ma era, anzi, nelle intenzioni pienamente adesiva anche se, di fatto, carente per evidente errore materiale nell’inserimento dei file relativi a tutti gli atti del procedimento. Le parti, in sostanza, considerando non pienamente satisfattivo il contenuto della trasmissione degli atti, avrebbero avuto l’onere di chiederne l’integrazione con i documenti mancanti e ritenuti necessari per la difesa. Non avendolo fatto hanno implicitamente confermato che i documenti inviati fossero completi e quindi non possono, a posteriori, dolersi delle carenza non prontamente denunciate. Anche la seconda eccezione non merita accoglimento. Come ricordato dagli stessi deferiti l’articolo 123 comma 1 del CGS fissa la decorrenza del termine di trenta giorni per l’inoltro del deferimento dallo spirare del termine di 15 giorni assegnato agli incolpati per esercitare le difese. Nel caso di più incolpati il termine decorre dall’ultimo termine assegnato. Nel caso di specie l’avviso di conclusione delle indagini venne inviato a mezzo raccomandata A/R e quelle relative al Sig. Stasi ed alla società Trigoria, domiciliata presso lo stesso presidente Sig. Stasi, vennero consegnate dall’agente postale addetto al recapito il 18-9-2019, mentre la raccomandata 617813211165 indirizzata a Devid Della Posta non venne recapitata in quanto il 19-9-2019 il portalettere tentò il recapito presso l’abitazione e, non trovando alcuno, lasciò l’avviso presso la cassetta postale e la raccomandata venne resa disponibile per il ritiro presso l’Ufficio Postale di Roma Gianicolense dal 20-9-2019 e, non essendo stata ritirata nel termine di trenta giorni, resa al mittente. Il termine ultimo assegnato alle parti per esercitare le difese, quindici giorni dal ricevimento dell’avviso di conclusione indagini, decorre quindi dal 20-9-2019. Ritiene infatti il Tribunale che i termini assegnati per esercitare facoltà difensive decorrano dal momento in cui l’interessato viene messo a conoscenza dell’incolpazione che coincidono con il recapito dell’atto ovvero, nel caso di avviso di giacenza, dal termine in cui l’atto viene messo a disposizione per il ritiro presso l’Ufficio Postale. Infatti non può costituire addebito per il notificato di un atto la temporanea assenza dal suo domicilio, non essendo il notificato, naturalmente, obbligato a permanere presso la sua abitazione in attesa dell’agente postale. Il deposito dell’avviso nella cassetta postale non coincide mai con la materiale disponibilità per il notificato del plico in quanto l’agente postale lo restituisce solo al termine del suo giro di recapito e deve essere poi “caricato” nel sistema e rimesso allo sportello delle “inesitate” per la consegna presso l’Ufficio Postale. Il termine di messa a disposizione del plico è ricavabile dal sistema informatico di Poste Italiane che nell’apposita sezione esplicita appunto tale termine che viene anche riportato nell’avviso di deposito lasciato al destinatario. Solo da tale termine il notificato ha la possibilità di ritirare il plico presso lo sportello ed ha quindi diritto a veder decorrere il termine per l’esercizio della difesa solo da quel momento e non da quello antecedente del deposito dell’avviso presso la cassetta postale, che può essere antecedente anche di due o tre giorni nel caso di festività o di Sabati, determinando, altrimenti, una grave compressione delle facoltà defensionali. Nel caso che ci occupa il termine ultimo va quindi fatto decorrere dal 20 settembre 2019 e quindi il termine per l’esercizio delle facoltà difensive scadeva il 5 ottobre 2019 ed il termine per l’inoltro del deferimento il 4 novembre 2019, termine che coincide con quello di effettiva trasmissione del deferimento che è quindi da considerare pienamente regolare. Va aggiunto, pur senza vulnerare il principio di diritto appena enunciato, che anche considerando come decorrenza il termine del 19 settembre 2019, coincidente con il deposito dell’avviso di giacenza nella cassetta del destinatario Della Posta, il termine per l’inoltro del deferimento sarebbe stato anticipato al 3 novembre 2019, termine però cadente di Domenica e quindi da posporsi comunque al 4 novembre 2019. Nel merito i fatti addebitati sono provati documentalmente. La società Trigoria ebbe a richiedere il tesseramento del Della Posta, in corso di squalifica, quale dirigente con il nome Della Porta. Prescindendo se l’errore di digitazione del nome fosse volontario, tendente ad eludere eventuali blocchi al tesseramento nel sistema, o colposo frutto di mera distrazione, è un fatto che, come confermato dallo stesso presidente Stasi, la società fosse ben a conoscenza che il Della Posta fosse in corso di squalifica, anche perché i fatti del 2017 che originarono il provvedimento di squalifica dell’allora allenatore Della Posta, si verificarono durante una gara Juniores della stessa società Trigoria. Né può costituire scusante od esimente il fatto di aver ritenuto che la sanzione fosse stata annullata in quanto il Della Posta aveva “vinto” la causa penale contro l’Arbitro. Una società federale ed il suo Presidente non possono certo ignorare che una decisione disciplinare per divenire inefficace deve essere esplicitamente annullata con un provvedimento proveniente da un Organo di giurisdizione sportiva pubblicato su di un comunicato ufficiale; ritenere che un provvedimento della Magistratura Ordinaria possa spiegare “automaticamente” effetti nel giudizio disciplinare sportivo, peraltro conclusosi da tempo con pronuncia definitiva, è segno di assoluta ignoranza del principio di reciproca autonomia tra il Giudizio disciplinare Sportivo ed il procedimento penale ordinario. Altrettanto censurabile è poi la circostanza di aver consentito al Della Posta, tesserato quale dirigente, di svolgere le funzioni di allenatore senza contrarre il relativo tesseramento quale tecnico. Le sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono appena sovradimensionate rispetto agli effettivi addebiti e vanno rideterminate come da dispositivo. Tutto ciò premesso il Tribunale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte, infliggendo pertanto le seguenti sanzioni: - A.S.D. Trigoria, ammenda di Euro 800,00; - Stasi Domenico, inibizione di mesi 10; - Della Posta Devid, inibizione di mesi 10. Si trasmette agli interessati.

 

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