C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 268 del 31/01/2020 – Delibera – 44) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA SAMPERNA, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI RIETI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DELL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO A.I.A. ED A CARICO DEL SIG. MASSIMO BASILICI, ARBITRO FUORI QUADRO, PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.I.A. DI RIETI ALL’EPOCA DEI FATTI ED OSSERVATORE ARBITRALE, PER LE MEDESIME VIOLAZIONI DI CUI SOPRA Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.230 del 10/01/2020

44) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA SAMPERNA, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI RIETI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DELL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO A.I.A. ED A CARICO DEL SIG. MASSIMO BASILICI, ARBITRO FUORI QUADRO, PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.I.A. DI RIETI ALL’EPOCA DEI FATTI ED OSSERVATORE ARBITRALE, PER LE MEDESIME VIOLAZIONI DI CUI SOPRA

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.230 del 10/01/2020

Il presente procedimento trae origine dalla decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, che ha invitato la Procura Federale ad accertare e verificare l’eventuale apocrifia della firma apposta sulla nota trasmessa dall’arbitro Andrea Samperna alla stessa Corte del C. R. Lazio, per fornire chiarimenti in merito alla condotta di un calciatore espulso, nonché per accertare la presenza di un Osservatore Arbitrale che, nel corso della gara Cantalice / Sabazia Calcio del 28 ottobre 2018, sarebbe entrato indebitamente in campo, per segnalare al direttore di gara di assumere provvedimenti disciplinari nei confronti di un calciatore tesserato per la società Cantalice. E’ stato ascoltato, dalla Procura, il presidente della società Cantalice, sig. Sandro Ciogli, il quale ha affermato di avere scritto l’esposto in argomento, pur non essendo stato presente all’incontro, in quanto i fatti accaduti gli sono stati riferiti dettagliatamente da tesserati presenti alla gara (allenatore, dirigente accompagnatore e massaggiatore). Veniva quindi ascoltato il dirigente accompagnatore, Fabrizio Della Penna, il quale ha affermato che verso il 34 minuto del primo tempo, il direttore di gara concedeva una punizione in favore del Sabazia Calcio e che, subito dopo, si accendeva in area un parapiglia e, nell’occasione, l’arbitro espelleva un giocatore avversario di colore e dopo qualche minuto espelleva anche un giocatore della squadra del Della Penna, espulsione questa, che sarebbe stata suggerita da una terza persona, presumibilmente dal sig. Massimo Basilici, presidente della Sezione A.I.A. di Rieti, il quale si faceva aprire il cancello, entrava in campo, chiamava l’arbitro a se che, subito dopo, espelleva un calciatore. Ipotesi, questa, supportata anche dal video consegnato alla Procura Federale ed acquisito agli atti del presente procedimento, dove si vede chiaramente i due giocatori che si spintonano e, subito dopo, si nota una spinta del giocatore di colore all’arbitro, il quale provvede ad espellerlo, senza però espellere anche il calciatore della società Cantalice. Si vede altresì dal video che entrano sul terreno di gioco i dirigenti delle società per riportare la calma, ma non si nota, effettivamente, l’espulsione del giocatore, che evidentemente è avveniva successivamente. Lo stesso dirigente ha infine dichiarato di non aver udito alcuna frase razzista, in quanto lontano dall’accaduto. L’allenatore della società Cantalice, anch’egli ascoltato in Procura, confermava la versione data dal dirigente. Il dirigente della società Sabazia Calcio, sig. Marco Trimeliti, affermava in Procura che l’espulsione del calciatore è avvenuta dopo qualche minuto rispetto alla situazione sopra descritta, e più precisamente dopo che il sig. Massimo Basilici (riconosciuto da una foto esibitagli) entrava sul terreno di gioco e parlava con l’arbitro che, di conseguenza, provvedeva all’espulsione del calciatore della società Cantalice. Precisava, altresì, di non aver sentito direttamente le offese a sfondo razzista rivolte al proprio giocatore, riferitegli invece da alcuni calciatori della sua squadra. Anche il vice allenatore della società Sabazia Calcio confermava in Procura quanto riferito dal dirigente, in ordine ai fatti accaduti. In sede di audizione, il sig. Massimo Basilici, presente alla gara con la funzione di Osservatore arbitrale, negava di essere entrato sul terreno di gioco durante l’incontro; in ordine all’identificazione avvenuta da parte di tesserati di entrambe le società, ha fatto presente di presumere che, viste le amicizie del presidente della società Cantalice con l’ex presidente della Sezione A.I.A. di Rieti, quasi sempre presente alle gare del Cantalice, avrebbe sollecitato l’esposto per creargli difficoltà nella gestione della Sezione, a seguito di un probabile deferimento, come ha sempre fatto da quando è stato dismesso dal ruolo di presidente della stessa sezione, come dimostrano tra l’altro gli atti giacenti presso la Procura Arbitrale. Aggiunge infine di presumere che l’altra società sia stata compiacente verso la società Cantalice, forse per motivi sportivi. Ascoltato l’arbitro Andrea Samperna, il quale ha confermato l’espulsione del calciatore della società Cantalice, Tristan Valentini, nonché quella del calciatore della società Sabazia Calcio, Fela Fchikoka. Lo stesso ha precisato di aver espulso il Valentini per frase razzista nei confronti del Fchikoka, e per aver altresì reagito sia contro l’avversario che nei suoi confronti, dichiarando di avere espulso subito il giocatore di colore, stessa cosa che voleva fare con il Valentini che però, dopo aver pronunciato la frase razzista, si era confuso tra gli altri calciatori e compagni di squadra, costringendo quindi l’arbitro ad espellerlo successivamente, con più calma. Negava, infine, che l’Osservatore arbitrale fosse entrato sul terreno di gioco, asserendo che la ricostruzione dell’episodio fatta dalle due società fosse legata alla possibilità di fare ricorso contro le dieci giornate di squalifica inflitte al Valentini. Ha anche dichiarato di avere sottoscritto sia il referto di gara che il supplemento di rapporto. In sede di audizione, il calciatore della società Sabazia Calcio, David Belous ed il già citato Valentini, così come il calciatore della società Cantalice, Federico Mastroiaco, hanno in sostanza confermato che l’arbitro aveva espulso il Valentini a distanza di 5 minuti dall’espulsione del Fchikoka, solo dopo l’intervento di una persona non tesserata sul terreno di gioco, identificata poi nel sig. Basilici Massimo. Anche il calciatore Fchikoka, in sede di audizione, ha in effetti confermato che i fatti si sono svolti, così come esposti dai calciatori sopra indicati.

La Procura può in definitiva considerare che dagli accertamenti effettuati non sono emersi riscontri probanti in ordine all’eventuale apocrifia della firma del direttore di gara sui documenti ufficiali. Invece tutte le persone sentite hanno fornito un’univoca ricostruzione dell’accaduto, come sopra riportato. Tutti gli ascoltati, tranne uno, hanno riconosciuto nel sig. Massimo Basilici, la persona entrata sul terreno di gioco, che avrebbe avuto un colloquio con l’arbitro mentre, al contrario, i suddetti (arbitro ed Osservatore arbitrale) hanno smentito l’accaduto in questione, con le immagini del video che, invece, apparentemente, dimostrano il contrario. Considerato il particolare contesto in cui sono accaduti i fatti, ritiene la Procura che la condotta dei due associati sia meritevole di censura, per aver gli stessi ripetutamente negato quanto realmente accaduto. I fatti sopra riportati evidenziano per la Procura i comportamenti dei deferiti, violativi della normativa federale indicata in oggetto, per cui ha inteso deferirli entrambi a questo Tribunale Federale Territoriale, l’arbitro effettivo Andrea Samperna, della Sezione A.I.A. di Rieti ed il sig. Massimo Basilici, arbitro fuori quadro, presidente della Sezione A.I.A. di Rieti all’epoca dei fatti ed Osservatore arbitrale nella gara in argomento. All’udienza del 9.1.20 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, nonché l’avv. Alessandro Papadia per il sig. Andrea Samperna, mentre nessuno compariva per il sig. Massimo Basilici. Era altresì presente il rappresentante AIA Gianluigi Tizzano. La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con il deferito presente, ai sensi dell’art. 127 del C.G.S., con la seguente sanzione: per Andrea Samperna pena base giorni 45 di sospensione, ridotta per il rito alla pena finale di giorni 30 di sospensione. Il Tribunale Federale riteneva il detto accordo conforme alle previsioni dell’art. 127 CGS e, pertanto, ne dichiarava la efficacia. Relativamente la posizione del sig. Massimo Basilici, verificato che non sussistevano ulteriori questioni preliminari o pregiudiziali e attesa la regolarità della convocazione, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità del deferito e che, per l’effetto, Massimo Basilici fosse sanzionato con 45 giorni di sospensione. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati al deferito che, pertanto, merita di essere sanzionato. Per quanto attiene la quantificazione della pena richiesta, si ritiene di accogliere le richieste della Procura, visto l’effettivo svolgersi dei fatti e la loro gravità, nonché il ruolo del deferito che avrebbe comportato un ancor più stringente rispetto delle regole e una condotta adamantina. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di sanzionare il sig. Basilici Massimo con la sospensione di giorni 45 nonché, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex art. 127 C.G.S. e, per gli effetti, di sanzionare il sig. Samperna Andrea con la sospensione di giorni 30. Si trasmette agli interessati.

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