C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 268 del 31/01/2020 – Delibera – 47) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO VINCI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SORA CALCIO (ORA A.S.D. SORA CALCIO 1907), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S., ORA TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA 1 DEL NUOVO C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 38 DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART. 33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. SORA CALCIO (ORA A.S.D. SORA CALCIO 1907), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL PREVIGENTE C.G.S., ORA TRASFUSO NELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL NUOVO C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.241 del 17/01/2020

 

47) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO VINCI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SORA CALCIO (ORA A.S.D. SORA CALCIO 1907), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S., ORA TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA 1 DEL NUOVO C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 38 DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART. 33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. SORA CALCIO (ORA A.S.D. SORA CALCIO 1907), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL PREVIGENTE C.G.S., ORA TRASFUSO NELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL NUOVO C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.241 del 17/01/2020

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito di segnalazione circa l’utilizzo di tecnico non abilitato. Svolte le indagini, secondo quanto ricostruito dalla Procura Federale, la A.S.D. Sora Calcio si sarebbe avvalsa della collaborazione quale vice allenatore del sig. Luca Nardone in assenza di tesseramento, che comunque non sarebbe stato possibile ottenere stante l’irregolarità dei pagamenti delle quote di iscrizione annuali al Settore Tecnico. Tale condotta sarebbe stata consentita o comunque non impedita dal Presidente della società, sig. Antonio Vinci. Ritenute le condotte suindicate come disciplinarmente rilevanti, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Antonio Vinci, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S, in relazione all’art. 38, NOIF e all’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico nonché la soc. A.S.D. Sora Calcio (oggi A.S.D. Sora Calcio 1907) a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. All’udienza del 16 gennaio 2020 erano presenti la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino nonché l’avv. Luigi Carvelli per la soc. A.S.D. Sora Calcio 1907 mentre nessuno compariva per il sig. Antonio Vinci. Il Tribunale, accertata la regolarità della notifica delle convocazioni ai deferiti, disponeva procedersi alla discussione. La difesa, pregiudizialmente, sosteneva l’improcedibilità del procedimento per errata notifica degli atti, in quanto l’attuale società ASD Sora Calcio 1907 era sorta a seguito di fusione di altre società tra cui la ASD Sora Calcio e tale fusione veniva ratificata dalla FIGC in data 8.7.19. La Procura Federale, relativamente la posizione della società deferita chiedeva quindi rimettersi gli atti agli inquirenti per procedere a nuova incolpazione, mentre, in merito al sig. Antonio Vinci, si riportava al proprio atto di deferimento, chiedendo che fosse affermata la sua responsabilità e che fosse sanzionato con tre mesi di inibizione. La difesa della deferita si rimetteva al Giudicante. Questo Tribunale Federale Territoriale rileva come l’atto di deferimento, datato 22.10.19, nonché l’avviso di conclusione indagini, datato 26.8.19, siano stati notificati a cura della Procura Federale alla soc. A.S.D. Sora Calcio e al sig. Antonio Vinci c/o A.S.D. Sora Calcio. Ebbene, come rilevato, la A.S.D. Sora Calcio in tali date non era più esistente, essendo cessata il 8.7.19 a seguito dell’approvazione della fusione tra la predetta società e la ASD Marfrica che hanno dato vita alla diversa società A.S.D. Sora Calcio 1907. Le notifiche effettuate alla società e al sig. Vinci presso la società A.S.D. Sora Calcio, dunque, sono irregolari, determinando l’improcedibilità del procedimento odierno.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di dichiarare il procedimento improcedibile stante l’omessa notifica dell’atto di deferimento e della comunicazione di chiusura indagini ad entrambi i deferiti, rimettendo gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di sua spettanza. Si trasmette agli interessati.

 

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