C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 292 del 14/02/2020 – Delibera – 51) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’ARBITRO EFFETTIVO CARLO RAINALDI, DELLA SEZIONE A.I.A. DI TIVOLI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO A.I.A.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.267 del 31/01/2020

51) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’ARBITRO EFFETTIVO CARLO RAINALDI, DELLA SEZIONE A.I.A. DI TIVOLI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO A.I.A..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.267 del 31/01/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; letto l’esposto del dirigente sig. Fabrizio Scrocca, Responsabile del Settore Giovanile e Scolastico dell’A.S.D. Villalba Ocres Moca 1952, inviato al C. R. Lazio in data 23 aprile 2019, e pervenuto alla Procura Federale in data 24 aprile 2019, prot 12007, iniziava le opportune indagini. Dalla complessa attività di indagine compiuta, è risultato che l’arbitro sig. Carlo Rainaldi, della Sezione A.I.A. di Tivoli, non ha riportato nel proprio referto arbitrale, trasmesso al Giudice Sportivo competente, la sanzione dallo stesso comminata al sig. Augusto D’Alba, dirigente accompagnatore della società Tivoli, durante la gara CSS Tivoli – Villalba Ocres Moca 1952 del 7 aprile 2019, tra l’altro fatto ammesso dallo stesso Rainaldi in fase di indagine, contravvenendo pertanto ai principi di lealtà, trasparenza correttezza e probità. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata all’arbitro in argomento e dallo stesso regolarmente ricevuta, e visto che il Rainaldi non ha fatto pervenire memorie difensive e né ha chiesto di essere ascoltato. Tutto ciò premesso, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale l’arbitro effettivo sig. Carlo Rainaldi della Sezione A.I.A. di Tivoli, per le violazioni regolamentari delle norme indicate in oggetto.

All’udienza del 30.1.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, nonché personalmente il deferito Carlo Rainaldi. Era altresì presente il rappresentante AIA Gianluigi Tizzano. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità del deferito e che, per l’effetto, il sig. Carlo Rainaldi fosse sanzionato con 3 mesi di sospensione. Il sig. Rainaldi deduceva che nel periodo in questione era sotto stress a causa dello studio e del lavoro e che aveva semplicemente dimenticato di riportare nel referto l’allontanamento del dirigente, rimettendosi alla decisione del Giudicante. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati. L’art. 40 del regolamento AIA, infatti, prescrive al punto h che gli arbitri sono obbligati “ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione”. Nel caso di specie, il deferito non ha riportato in sede di refertazione l’allontanamento del dirigente Augusto D’Alba e tale fatto risulta obiettivamente rilevante e assolutamente non omettibile nella stesura del referto di gara. Ciò è bastante a dichiarare la responsabilità disciplinare del deferito che ha peraltro ammesso la circostanza. D’altronde, il contegno processuale tenuto dal sig. Rainaldi – sia in fase di indagini che dinanzi il Tribunale – e la lieve entità della condotta peraltro meramente colposa, devono essere tenuti in conto nella quantificazione della sanzione che sarà quindi minore rispetto alle richieste dell’Organo requirente. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere il deferito responsabile dei fatti di cui al deferimento e di irrogare per l’effetto la sanzione della sospensione per un mese. Si trasmette agli interessati.

 

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