C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 292 del 14/02/2020 – Delibera – 52) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DE SANTIS STEFANO, PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETA’ A.S.D. ZENA MONTECELIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., A CARICO DEI SIGG. CANNONE DANILO, CAMPAGNOLI MASSIMO E CORBO DANILO, PER VIOLAZIONE DA PARTE DEI PREDETTI DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ZENA MONTECELIO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.267 del 31/01/2020

 

52) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DE SANTIS STEFANO, PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETA’ A.S.D. ZENA MONTECELIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., A CARICO DEI SIGG. CANNONE DANILO, CAMPAGNOLI MASSIMO E CORBO DANILO, PER VIOLAZIONE DA PARTE DEI PREDETTI DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ZENA MONTECELIO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.267 del 31/01/2020

Il Presidente del C. R. Lazio, in data 1 aprile 2019, ha trasmesso alla Procura Federale una nota contenente il mancato tesseramento da parte della società A.S.D. Zena Montecelio di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, per la conduzione della prima squadra. Vista la comunicazione di conclusone delle indagini del 11.09.2019, ritualmente notificata, a seguito della quale i soggetti avvisati nulla riscontravano. La Procura, dall’esame dei documenti, ha rilevato che la società Zena Montecelio non ha provveduto a tesserare un tecnico provvisto del titolo per la conduzione della prima squadra, militante nel Campionato di Prima Categoria del C. R. Lazio. Ha rilevato la Procura, che nelle distinte di gara, alla voce allenatore, soggetti tesserati come dirigenti della stessa società, privi però di qualifica di allenatore e di relativo tesseramento di tecnico, sono stati inseriti nei seguenti incontri: - Zena Montecelio – Pro Marcellina del 17 marzo 2019; - Zena Montecelio – Torre Angela del 24 marzo 2019; - Zena Montecelio – Villa Adriana del 31 marzo 2019. I dirigenti che indebitamente hanno svolto la funzione di tecnico sono il sig. Danilo Cannone, nella gara del 17 marzo, il sig. Danilo Corbo, nella gara del 24 marzo, il sig. Massimo Campagnoli nella gara del 31 marzo 2019. Ed è per tutto quanto sopra esposto che la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale, il presidente della società A.S.D. Zena Montecelio, sig. Stefano De Santis, per aver omesso di provvedere al tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, per la conduzione della squadra iscritta al Campionato di Prima Categoria del C. R. Lazio. I dirigenti in questione sopracitati, vengono deferiti per aver sottoscritto, in qualità di dirigenti accompagnatori, la distinta alla voce “allenatore” con il nominativo di altro dirigente sprovvisto del relativo titolo abilitativo. Per le condotte di cui sopra, consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S. della società A.S.D. Zena Montecelio. All’udienza del 30.1.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, i sigg. Stefano De Santis, Danilo Cannone e Danilo Corbo fossero sanzionati con 6 mesi di inibizione ciascuno, il sig. Massimo Campagnoli con 3 mesi di inibizione e la società ASD Zena Montecelio con l’ammenda di € 600,00 e n. 3 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Risulta, infatti, acclarato che la società Zeno Montecelio non avesse tesserato un tecnico abilitato ad allenare la squadra nel campionato di prima categoria del Lazio, così come emergono inequivocabili le infrazioni commesse dai dirigenti e dal presidente della detta società.

Tuttavia, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all’effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti andranno sanzionati in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati, tenuto anche conto della misura delle pene usualmente comminate per tali fattispecie. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - De Santis Stefano, inibizione di mesi 3; - Cannone Danilo, inibizione di mesi 3; - Campagnoli Massimo, inibizione di mesi 1; - Corbo Danilo, inibizione di mesi 3; - A.S.D. Zena Montecelio, ammenda di Euro 400,00. Si trasmette agli interessati.

 

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