C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 292 del 14/02/2020 – Delibera – 56) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO INNAMORATI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CAPRANICA E DEL DIRIGENTE DELLA STESSA SOCIETÁ, SIG. ROBERTO PIFERI, PER VIOLAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART. 39, LETTERA E ED EA DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED ANCHE A CARICO DELL’A.S.D. ATLETICO CAPRANICA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.280 del 7/02/2020

 

56) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO INNAMORATI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CAPRANICA E DEL DIRIGENTE DELLA STESSA SOCIETÁ, SIG. ROBERTO PIFERI, PER VIOLAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART. 39, LETTERA E ED EA DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED ANCHE A CARICO DELL’A.S.D. ATLETICO CAPRANICA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.280 del 7/02/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Condotta dell’A.S.D. Atletico Capranica, che nel corso della stagione sportiva 2017/18 non ha provveduto a tesserare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, presumibilmente affidando la squadra, partecipante al Campionato di Seconda Categoria, al sig. Roberto Piferi, sprovvisto del titolo abilitativo”. La Procura, esaminata la relazione, con i relativi allegati, redatta dal Collaboratore Federale e vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata agli interessati, che non hanno di contro prodotto memorie difensive, ha osservato quanto segue. A seguito del ricevimento dell’esposto del presidente della Associazione Allenatori, Sezione regionale Lazio del 18 marzo 2019, per verifiche effettuate per accertamenti di gravi irregolarità sull’impiego di allenatori non abilitati, sono state esaminate le distinte di gara della società Atletico Capranica, i fogli di censimento, le audizioni del presidente della società sig. Paolo Innamorati, del dirigente sig. Roberto Piferi, di 7 calciatori della società in argomento, nonché le audizioni del presidente della società Ronciglione United così come di 4 calciatori della stessa società. E’ stato ascoltato una seconda volta il dirigente Piferi, che ha precisato di avere svolto le funzioni di dirigente, nella stagione sportiva 2018/2019, presso la società Atletico Capranica, mentre nella stagione precedente svolgeva le stesse funzoni presso la società Ronciglione United. La Procura ha anche acquisito il documento relativo all’autorizzazione rilasciata dal Presidente del C. R. Lazio al sig. Walter Perugini, per l’accesso nei campi, in attesa dell’emissione della tessera federale, per la conduzione della prima squadra della società Atletico Capranica, rilasciata dal Settore Tecnico a decorrere dall’11 aprile 2019. La Procura, atteso che le acquisizioni documentali e narrative permettono di dimostrare che, nella stagione sportiva 2018/2019, la conduzione tecnica della prima squadra dell’Atletico Capranica è stata, di fatto, affidata al sig. Roberto Piferi, il quale ha confermato quanto sopra ed unitamente al Presidente della società hanno ammesso le proprie responsabilità. La procura evidenzia che la società, dopo aver ricevuto la comunicazione del CRLAZIO, ha provveduto ad affidare formalmente la squadra all’allenatore abilitato Walter Perugini, il quale risultava in panchina nelle ultime gare di campionato. La Procura, visto che a completamento dell’indagine il Collaboratore Federale ha verificato anche la fondatezza di alcune notizie giornalistiche, in merito ad un presunto coinvolgimento dell’indagato, nella conduzione tecnica della società Ronciglione United, ma che le risultanze acquisite non hanno offerto elementi conoscitivi utili a suffragare la sussistenza di condotte disciplinarmente rilevanti a carico del Piferi nel periodo in cui era tesserato con la predetta società. Premesso tutto quanto sopra descritto, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il presidente della società A.S.D. Atletico Capranica sig. Paolo Innamorati ed il dirigente sig. Roberto Piferi, per violazione da parte di entrambi delle stesse norme regolamentari a loro ascrivibili ed indicate in oggetto, nonché la società A.S.D. Atletico Capranica, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S.. All’udienza del 6.2.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, nonché i deferiti tutti, il sig. Innamorati Paolo, in proprio ed in quanto presidente e rappresentate legale della società A.S.D. Atletico Capranica nonché il dirigente Piferi Roberto. La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con tutte le parti deferite, ai sensi dell’art. 127 del C.G.S., con le seguenti sanzioni finali: per i sigg. Innamorati Paolo e Piferi Roberto, l’inibizione di 80 (ottanta) giorni e, per la società A.S.D. Atletico Capranica l’ammenda di € 300,00. Il Tribunale Federale riteneva il detto accordo conforme alle previsioni dell’art. 127 C.G.S.. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di applicare, ai sensi dell’art. 127 del C.G.S., ai sigg. Innamorati Paolo e Piferi Roberto l’inibizione di 80 (ottanta) giorni ed alla società A.S.D. Atletico Capranica l’ammenda di Euro 300,00. Si trasmette agli interessati.

 

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