C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 312 del 28/02/2020 – Delibera – 55) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÁ S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.280 del 7/02/2020

55) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÁ S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.280 del 7/02/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; visti gli atti del procedimento disciplinare avente ad oggetto “Accertamento dell’attività di allenatore svolta dal sig. Luigi Pica, tecnico abilitato, a favore della società SSD Alatri Calcio a R.L., Campionato Categoria Promozione, presumibilmente come prestanome a favore del sig. Stefano Sarra, non abilitato”. Tutto nasce dalla segnalazione dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione del Lazio, del 26 ottobre 2018, pervenuta alla Procura Federale il 30 ottobre 2018. La Procura, nel corso dell’attività istruttoria ha acquisito vari documenti quali la relazione dei Collaboratori della Procura e la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del previgente C.G.S. da parte della società Alatri Calcio. Con il C.U. del 4 luglio 2019, relativo all’accordo intercorso, veniva applicata la sanzione dell’ammenda di Euro 400,00 alla società Alatri Calcio. Con il C.U. dell’11/11/2019 veniva riportata la decisione della mancata corresponsione dell’ammenda, dando atto dell’intervenuta risoluzione dell’accordo raggiunto dalla società Alatri Calcio con la Procura Federale.

La Procura, considerato che il sig. Stefano Serra, come sopra riportato, dirigente accompagnatore della società, in effetti svolgeva indebitamente, per non avere il titolo abilitativo, la funzione di allenatore, in violazione delle norme regolamentari previste al riguardo e che ha convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione di cui all’art.126 del C.G.S.. Per quanto riguarda la posizione del presidente, Francesco Ciavardini, la Procura pone in rilievo l’accoglimento del reclamo davanti alla C.F.A., riducendo la sanzione a 3 mesi di inibizione. La società in argomento proponeva appello avverso il provvedimento della sanzione dell’ammenda, comminatagli in data 4 luglio 2019, non rispettando per il pagamento, il termine perentorio di 30 giorni dalla data della decisione, ed in data 11 novembre 2019 veniva reso noto alla società, dell’intervenuta risoluzione dell’accordo raggiunto dalla società con la Procura Federale. Tenuto conto di quanto sopra, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale la società Alatri Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai soggetti Stefano Serra e Francesco Ciavardini. All’udienza del 6.2.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità della deferita e che, per l’effetto, la società ASD Alatri Calcio fosse sanzionata con l’ammenda di € 600,00. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano documentalmente provati e, pertanto, la società deferita merita di essere sanzionata. Risulta, infatti integrata la fattispecie violativa in cui il tecnico abilitato fungeva da prestanome e un soggetto non autorizzato allenava di fatto la squadra. Tuttavia, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all’effettiva entità della responsabilità ascritta a titolo diretto e oggettivo e pertanto andrà sanzionata in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati, tenuto anche conto della misura delle pene usualmente comminate per tali fattispecie. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere la società S.S.D. Alatri Calcio A R.L. responsabile dei fatti regolarmente addebitati e, per gli effetti, di irrogare alla stessa la sanzione dell’ammenda di Euro 400,00. Si trasmette agli interessati.

 

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