C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 312 del 28/02/2020 – Delibera – 58) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. STEFANO PULIANI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 1974, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. ED AGLI ARTICOLI 37 E 39 LETTERA E ED EA DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, A CARICO DEL SIG. MARCO IMPERATORI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. OLTRE CHE A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 1974 PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.291 del 14/02/2020

 

58) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. STEFANO PULIANI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 1974, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. ED AGLI ARTICOLI 37 E 39 LETTERA E ED EA DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, A CARICO DEL SIG. MARCO IMPERATORI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. OLTRE CHE A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 1974 PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.291 del 14/02/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Condotta della società ASD Castelnuovo di Farfa 1974 che, pur avendo regolarmente tesserato in qualità di allenatore il sig. Sandro De Angelis, per la stagione sportiva 2018/19, in numerose gare del Campionato di Seconda Categoria avrebbe affidato la conduzione tecnica della squadra al sig. Marco Imperatori, privo della richiesta abilitazione“. La Procura, esaminata la relazione del Collaboratore Federale, e vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata agli interessati, rileva che gli stessi non hanno svolto alcuna attività difensiva. La Procura altresì, nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, ha svolto vari atti di indagine. Preliminarmente, ha preso atto della nota trasmessagli dal Presidente del C. R. Lazio, a seguito di quanto comunicatogli dal Direttore Generale dell’A.I.A.C., in data 23 marzo 2019, e verificato l’elenco dei dirigenti e di altri soggetti tesserati per la società, da cui risulta il tesseramento del sig. Marco Imperatori in qualità di dirigente, ed il tesseramento, in qualità di tecnico, del sig. Sandro De Angelis, per la prima squadra. La Procura ha esaminato altresì le distinte di gara della società in oggetto; ha ascoltato nei suoi uffici il presidente della società, sig. Stefano Pulcini, il dirigente accompagnatore ed il tecnico, oltre che tre calciatori della stessa società. La Procura, dalle risultanze investigative, ha accertato che convengono i fatti denunciati in modo inequivocabile a favore dell’accusa, che dimostrano che nella stagione sportiva 2018/19 il dirigente sig. Imperatori ha assunto, in diverse gare del Campionato di Seconda Categoria, la conduzione tecnica della prima squadra della società ASD Castelnuovo di Farfa 1974, formalmente affidata al sig. Sandro De Angelis, il quale per il suo comportamento è stato deferito con atto autonomo alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC, ai sensi dei vigenti articoli 37 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico. Tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il presidente della società, sig. Stefano Pulcini, ed il dirigente Marco Imperatori, per le violazioni a loro ascrivibili indicate in oggetto, e la società ASD Castelnuovo di Farfa 1974, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S.. All’udienza del 13.2.20 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, i sigg. Stefano Puliani e Marco Imperatori fossero sanzionati con 4 mesi di inibizione ciascuno e la società Castelnuovo di Farfa 1974 con l’ammenda di € 450,00. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che nel caso di specie non si configuri alcun illecito disciplinare, non trattandosi dell’utilizzo di un dirigente come allenatore in luogo del tecnico tesserato. A ben vedere, infatti, emerge nitoreo come l’allenatore della squadra partecipante alla II categoria della società Castelnuovo di Farfa 1974 fosse il sig. Sandro De Angelis e che il sig. Marco Imperatori andasse in panchina, rimanendo il sig. De Angelis sugli spalti per non mostrare un suo svantaggio fisico. Non si è, quindi, realizzata un’interposizione fittizia in cui il tecnico abilitato fungeva da prestanome e un soggetto non autorizzato (dirigente o calciatore) allenava di fatto la squadra, fattispecie degna di essere sanzionata. Nel caso di specie, invece, si era in presenza di un allenatore abilitato che effettivamente aveva la guida tecnica della squadra e il soggetto non abilitato si limitava ad assistere alla partita a bordo campo mentre l’allenatore effettivo rimaneva sugli spalti: tale condotta non comporta violazione regolamentare per l’attività dilettantistica in oggetto. Come già affermato da questo Tribunale, per ritenere integrata la fattispecie violativa si dovrebbe immaginare che le società siano costrette a tesserare un vice allenatore abilitato, che assuma le conduzioni degli allenamenti o accompagni la squadra in campo nell’assenza del tecnico titolare, quando tale necessità non è prevista né auspicabile. Ciò in contrasto con lo status di allenatore dilettante – e quindi non retribuito – la cui assenza per motivi personali comporterebbe, ad esempio, l’impossibilità della squadra di svolgere gli allenamenti che vengono effettuati generalmente dopo il lavoro dei calciatori, essendo tutti, appunto dilettanti. Tutto questo andrebbe contro i principi fondamentali del dilettantismo, compromettendo la dimensione popolare, sociale, educativa e culturale dell’attività sportiva e in particolare di quella dilettantistica (art. 2, comma 5 Statuto Coni e art. 2, comma 4 Statuto Figc) e violando il fine statutario di promuovere la massima diffusione della pratica del gioco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione (art. 2, comma 3 dello Statuto della Figc). La violazione di tali principi, relativi alla disciplina sportiva dilettantistica in ambito regionale e per di più in riferimento a un campionato non apicale, comporterebbe per le società un oggettivo ostacolo ad operare, con detrimento all’intero movimento dilettantistico territoriale, cui non possono essere applicate acriticamente le regole valevoli per le altre categorie o addirittura per i professionisti a seguito di segnalazioni alluvionali di presunte infrazioni. Da ciò consegue il proscioglimento dei deferiti per l’ipotesi di violazione disciplinare in parola. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di prosciogliere i deferiti dagli addebiti rispettivamente ascritti. Si trasmette agli interessati.

 

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