C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 321 del 06/03/2020 – Delibera – 59) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ SSD ALATRI CALCIO A R.L. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMI 1 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 25, COMMA 3 E 26, COMMA 1 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.291 del 14/02/2020

59) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ SSD ALATRI CALCIO A R.L. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMI 1 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 25, COMMA 3 E 26, COMMA 1 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.291 del 14/02/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti dell’attività d’indagine, espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Accertamenti volti ad identificare i soggetti che lanciavano sul terreno di gioco un petardo, la cui esplosione causava la perdita dei sensi di un dirigente della società Ferentino Calcio, determinando la sospensione della gara Alatri Calcio a r.l. – Ferentino Calcio, del 10 febbraio 2019, valevole per il Campionato di Promozione”. Vista la documentazione acquisita, la relazione finale del Collaboratore Federale e la nota trasmessa dal C. R. Lazio alla Procura Federale, oltre che il verbale di audizione del presidente della società Alatri Calcio a r.l., sig. Giovanni Iagnozzi; vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata alla società Alatri Calcio a r.l., e visto che non pervenivano memorie difensive al riguardo, né veniva avanzata richiesta di essere ascoltata. Alla luce delle premesse sopra riportate, la Procura osserva che dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che in data 10 febbraio 2019, durante lo svolgimento della gara in argomento, nel secondo tempo, dagli spalti dell’impianto sportivo, e più precisamente dal settore occupato dai sostenitori locali, veniva lanciato verso il terreno di gioco da un individuo, successivamente identificato dai Carabinieri della Stazione di Alatri in un tifoso della società Alatri Calcio a r.l., un grosso petardo (bomba carta), la cui forte esplosione (avvenuta nei pressi della panchina della squadra ospite), causava la perdita dei sensi con contestuale caduta in terra del dirigente accompagnatore della società Ferentino Calcio, sig. Marcello Zera. Episodio questo che, tra l’altro, determinava la sospensione anticipata e definitiva dell’incontro da parte dell’arbitro, con conseguente decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di attribuzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Alatri Calcio a r.l.. Ritenuto dalla Procura che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti in violazione delle norme federali indicate in oggetto, di cui è responsabile oggettivamente la società Alatri Calcio a r.l., il cui principio è stato ribadito, per casi analoghi, dal Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite 42/15, fornendo suggerimenti sull’applicazione della norma ex art. 6, comma 3 e 26, comma 1 del C.G.S.. Tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale la società SSD Alatri Calcio a r.l., ritenendola responsabile dei fatti accaduti nel corso dell’incontro in questione. Il Tribunale Federale Territoriale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva di procedere alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità della società deferita e, per l’effetto, che la stessa società SSD Alatri Calcio a r.l. fosse condannata al pagamento dell’ammenda di Euro 500,00. Il Tribunala Federale Territoriale, analizzate le carte del procedimento, non riscontrando elementi ostativi Questo Tribunale Federale Territoriale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione del procedimento prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati e che, pertanto, la società deferita meriti di essere sanzionata. Concorda altresì lo scrivente Tribunale sull’entità della sanzione proposta dalla Procura Federale e, pertanto, visto quanto sopra DELIBERA Di ritenere la società deferita responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di irrogare alla stessa la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00. Si trasmette agli interessati.

 

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