C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 339 del 16/06/2020 – Delibera – 62) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SANDRO COMPAGNONI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI CAVE ACCADEMY, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 1 E 2, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 10/2 DEL C.U. N. 1 S.S. 2019/2020 DEL S.G.S., PUBBLICATO IN DATA 2 LUGLIO 2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI CAVE ACADEMY, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.302 del 21/02/2020

 

62) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SANDRO COMPAGNONI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI CAVE ACCADEMY, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 1 E 2, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 10/2 DEL C.U. N. 1 S.S. 2019/2020 DEL S.G.S., PUBBLICATO IN DATA 2 LUGLIO 2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI CAVE ACADEMY, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.302 del 21/02/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti dell’attività di indagine nel procedimento disciplinare in argomento; vista la documentazione acquisita ed esaminata l’attività istruttoria espletata dalla Procura Federale; vista infine la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata agli interessati; osserva che con nota del 10 luglio 2019, il Coordinatore Regionale del Lazio per il Settore Giovanile e Scolastico ha segnalato che, dalla documentazione e dagli allegati, è risultato che la società ASD Città di Cave Academy ha organizzato un “Open Day” per i giovani classe 2003, 2004, 2005 e 2006, nelle date 1, 3 e 5 luglio 2019, senza darne alcuna comunicazione al Coordinatore del Settore territorialmente competente, né, tantomeno, averne ottenuto autorizzazione. In particolare, allegata all’esposto è stata prodotta una locandina che, senza dubbi, pubblicizzava l’evento in questione, organizzato dalla predetta società. La Procura Federale, ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dal presidente della Società ASD Città di Cave Academy, sig. Sandro Compagnoni, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità previsti in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva e che integrano la responsabilità diretta della società ASD Città di Cave Academy a lui imputabile. Tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti di cui sopra, per le violazioni indicate in oggetto, riferibili al presidente della Società, sig. Sandro Compagnoni ed alla società stessa, ASD Città di Cave Academy, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.6, comma 1 del C.G.S.. All’udienza del 20.2.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Sandro Compagnoni fosse sanzionato con 2 mesi di inibizione e la società ASD Città di Cave Academy con l’ammenda di € 450,00 a titolo di responsabilità diretta. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Le richieste avanzate dalla Procura risultano tuttavia eccessive rispetto all’effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti andranno sanzionati in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati, tenuto anche conto della misura delle pene usualmente comminate per tali fattispecie. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di sanzionare la società A.S.D. Città di Cave Academy con l’ammenda di Euro 100,00 nonché di inibire il sig. Compagnoni Sandro, Presidente e Rappresentate Legale all’epoca dei fatti della stessa società, per mesi 1 (uno). Si trasmette agli interessati.

 

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