C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 339 del 16/06/2020 – Delibera – 68) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIOVANNI CAPRARO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. NUOVA SAN BARTOLOMEO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 23 E 38 DELLE N.O.I.F. E 17, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., OLTRE CHE A CARICO DEL SIG. ANDREA RASI, CALCIATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELLE STESSE NORME SOPRA RIPORTATE ED A CARICO DELLA SOCIETÀ STESSA, A.S.D. NUOVA SAN BARTOLOMEO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.311 del 28/02/2020

 

68) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIOVANNI CAPRARO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. NUOVA SAN BARTOLOMEO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 23 E 38 DELLE N.O.I.F. E 17, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., OLTRE CHE A CARICO DEL SIG. ANDREA RASI, CALCIATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELLE STESSE NORME SOPRA RIPORTATE ED A CARICO DELLA SOCIETÀ STESSA, A.S.D. NUOVA SAN BARTOLOMEO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.311 del 28/02/2020

La Procura Federale ha proceduto alle indagini scaturenti dall’esposto che il Responsabile dell’AIAC Lazio ha trasmesso il 28 marzo 2019; ha, quindi, ascoltato il calciatore Andrea Rasi della società Nuova San Bartolomeo; ha esaminato la posizione di tesseramento del sig. Fabio Massaro e le distinte di gara della predetta società. Ha preso atto dei verbali di mancata comparizione, con allegato copia degli atti di convocazione, dinanzi la procura dei signori Giovanni Capraro e Fabio Massaro. Alla luce di quanto sopra, la Procura ha ritenuto che, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, a seguito delle dimissioni del tecnico abilitato Fabio Massaro, dal mese di ottobre 2018 la società Nuova San Bartolomeo abbia affidato la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di prima categoria, al calciatore della stessa società Andrea Rasi, nonostante fosse sprovvisto del titolo specifico per poter svolgere tale funzione. Per tali motivi, vista anche la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata a tutti i soggetti interessati che non chiedevano di essere sentiti né facevano pervenire memorie difensive, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il presidente della società Giovanni Capraro per le violazioni regolamentari a lui addebitate ed indicate in oggetto ed anche per non essersi presentato dinanzi all’Organo Inquirente benché ritualmente convocato. Anche il calciatore Andrea Rasi è stato deferito per aver svolto impropriamente la funzione di tecnico senza averne il titolo specifico, disattendendo il contenuto delle norme regolamentari indicate in epigrafe. La società Nuova San Bartolomeo è stata deferita a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del CGS; Il tecnico Fabio Massaro, invece, è stato destinatario di autonomo atto di deferimento dinanzi la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. All’udienza del 26.2.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Giovanni Caprara fosse sanzionato con 4 mesi di inibizione, il sig. Andrea Rasi con 6 mesi di squalifica dal momento di nuovo tesseramento e la società ASD Nuova San Bartolomeo a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. Questo Tribunale Federale, preliminarmente, rileva che la società ASD Nuova San Bartolomeo è stata dichiarata inattiva con C.U n. 17 del 3.8.19 e pertanto, essendo definitivamente venuto meno il soggetto giuridico destinatario del deferimento, deve essere dichiarato di non potersi procedere nei suoi confronti.

Per quanto attiene i restanti soggetti deferiti, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale emerge che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, essi meritano di essere sanzionati. Risulta, infatti, acclarato che la società ASD Nuova San Bartolomeo non avesse tesserato un tecnico abilitato ad allenare la squadra nel campionato di prima categoria del Lazio dopo le dimissioni del precedente tecnico, affidando la squadra al calciatore Rosi, così come emergono inequivocabili le infrazioni commesse dal presidente della detta società, il quale non si è nemmeno presentato dinanzi gli inquirenti benché ritualmente convocato. Tuttavia, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all’effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti andranno sanzionati in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati, tenuto anche conto della misura delle pene usualmente comminate per tali fattispecie. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Il non luogo a procedere nei confronti della società A.S.D. Nuova San Bartolomeo, dichiarata inattiva con C.U. n°17 del C. R. Lazio del 3/08/2019. Di comminare, altresì, al sig. Capraro Giovanni l’inibizione di 3 mesi ed al sig. Rasi Andrea la squalifica di 2 mesi. Si trasmette agli interessati.

 

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