C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 351 del 26/06/2020 – Delibera – 70) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR MAURIZIO FIORINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART.23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., CON IL C.U. N.1 SEZIONI 2.1 PUNTO F E 2.2 PUNTO E DEL S.G.S., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.343 del 19/06/2020

70) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR MAURIZIO FIORINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART.23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., CON IL C.U. N.1 SEZIONI 2.1 PUNTO F E 2.2 PUNTO E DEL S.G.S., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.343 del 19/06/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; il Delegato il Sostituto Procuratore Federale Avv.to Marco Stefanini, per la fase requirente; letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Condotta del signor Massimo Dolci, il quale svolge attività di allenatore per la società Castelverde Calcio ARL, senza la relativa abilitazione del Settore Tecnico“. Con nota del 22 ottobre 2018, inviata alla Procura Federale dall’A.I.A.C., Sezione Regionale Lazio, veniva segnalata la posizione del signor Massimo Dolci, tesserato nella stagione sportiva 2017/2018 con la società Castelverde Calcio Arl, il quale svolgeva attività di tecnico per le squadre Giovanissimi Regionali ed Allievi Provinciali, senza la necessaria abilitazione per la predetta società. La Procura ha accertato la posizione federale del Dolci, che per sua stessa ammissione,è risultato tesserato per la società Castelverde Calcio con il ruolo di dirigente accompagnatore e che veniva iscritto con la qualifica di allenatore in due gare del Campionato Giovanissimi Regionali ed in quattro gare del Campionato Allievi Provinciali, senza avere il titolo abilitativo rilasciato dal Settore Tecnico.

Ascoltati 6 giovani calciatori, i quali concordemente ammettevano che Massimo Dolci, nella stagione sportiva 2017/2018 abbia svolto attività tecnica nelle loro squadre di appartenenza. Il presidente all’epoca dei fatti, sig. Massimo Fiorini, pur rappresentando che la società, nella stagione sportiva 2017/2018, aveva tesserato tecnici abilitati, ammetteva che Massimo Dolci, seppur saltuariamente, avesse svolto attività tecnica nei campionati sopra indicati. Il dirigente Massimo Dolci, ascoltato in Procura, dava atto di avere sporadicamente svolto attività tecnica nei campionati indicati, in sostituzione del tecnico abilitato, sig. Clemente Longo, anche se sprovvisto della necessaria qualifica. Specificava che in tali occasioni conduceva personalmente gli allenamenti, impartendo direttive ai calciatori nel corso degli incontri ufficiali. L’esame dei tesserati ascoltati e dalle prove documentali acquisite hanno pacificamente accertato le violazioni regolamentari ascrivibili al dirigente in argomento. Ritenuto che per quanto attiene la posizione del Dolci è stato raggiunto un accordo tra lo stesso e la Procura, ai sensi dell’art.126 del C.G.S., per cui non appare più esercitabile nei confronti dello stesso la corrispondente azione disciplinare. Da quanto sopra esposto, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il presidente, sig. Massimo Fiorini, della società Castelverde Calcio Arl, per la violazione delle norme regolamentari indicate in oggetto, per aver consentito, permesso e autorizzato, nella sua qualità, la conduzione tecnica di squadre giovanili al dirigente accompagnatore, sig. Massimo Dolci, sprovvisto del titolo specifico. E’ stata, altresì, deferita la società SSDARL Castelverde Calcio ARL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 del C.G.S.. Il giorno 18 giugno 2020, presso la Sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale; per la Procura Federale era presente l’avv. Bevivino Francesco, mentre per i deferiti erano presenti Fiorini Maurizio ed il sig. Terra Davide, attuale presidente della società Castelverde Calcio ARL. La Procura Federale e le parti depositavano proposta di patteggiamento ex art.127 C.G.S., con sanzione finale per il sig. Fiorini Maurizio di giorni 100 di inibizione e per la società SSDARL Castelverde Calcio ARL Euro 333,00 di ammenda. Questo Tribunale pertanto, non avendo nulla da obiettare all’accordo raggiunto tra le parti DELIBERA In applicazione dell’art.127 del C.G.S., di comminare al sig. Fiorini Maurizio l’inibizione di giorni 100 ed alla società SSDARL Castelverde Calcio ARL l’ammenda di Euro 333,00. Si trasmette agli interessati.

 

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