C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 351 del 26/06/2020 – Delibera – 72) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR ANTHONY MAYCHOL CALIXTO REYES, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.42 LETTERA A DELLE N.O.I.F.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.343 del 19/06/2020

 

72) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR ANTHONY MAYCHOL CALIXTO REYES, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.42 LETTERA A DELLE N.O.I.F..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.343 del 19/06/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare in argomento. Vista la documentazione acquisita. Esaminata l’ attività istruttoria eseguita dall’ ufficio. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 26 agosto 2019 regolarmente notificata. Rilevato che, successivamente la ricezione di detta comunicazione tutti i soggetti incolpati (presidente società ASD Santa Gemma, sig. Pierluigi Sepiacci e la stessa società ASD Santa Gemma), ad eccezione del calciatore in questione, ritenevano di proporre istanza di patteggiamento ex art.126 C.G.S., il cui iter è in fase di definizione. Ritenuto che, nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari atti di valenza dimostrativa, da cui si rileva che il tutto trae origine dalla segnalazione inviata alla Procura Federale dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. del 22 agosto 2019, acquisita il 27 dello stesso mese, con la quale veniva comunicata la revoca del tesseramento del 21 agosto 2019, relativamente al calciatore Anthony Maychol Calixto Reyes in favore della società ASD Santa Gemma. Rilevato che, la suddetta revoca è fondata sulla circostanza che, nella richiesta di tesseramento del 19 luglio 2019, il predetto calciatore attestava di non essere mai stato tesserato in una federazione estera, al cospetto di quanto attestato nella successiva nota/comunicazione della Federazione Peruviana dell’8 agosto 2019, in cui risulta che il calciatore di cui trattasi, nato il 29 settembre 1996 è stato tesserato in Perù, con la società affiliata Efrain Ocho Acuna. Ritenuto che, tutti i documenti di cui sopra sono stati regolarmente acquisiti e sono agli atti della Procura. Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti di rilevanza disciplinare posti in essere, in violazione della normativa federale, dal calciatore Anthony Maychol Calixto Reyes e che, conseguentemente, la Procura ha inteso deferirlo a questo Tribunale Federale Territoriale, per mancata osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.4, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.42 lettera A delle N.O.I.F.. All’udienza del 18.06.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per il deferito. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità del deferito e che, per l’effetto, il sig. Anthony Maychol Calixto Reyes fosse sanzionato con 6 mesi di squalifica. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano cartolarmente provati e, pertanto, il calciatore deferito merita di essere sanzionato. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano congrue rispetto alla condotta tenuta dal sig. Anthony Maychol Calixto Reyes e al suo disvalore, in base all’accertato svolgersi dei fatti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di riconoscere la responsabilità del calciatore deferito per le violazioni a lui ascritte e, per l’effetto, di applicare allo stesso la sanzione di 6 mesi di squalifica. Si trasmette agli interessati.

 

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