C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 128 del 13/11/2020 – Delibera – 1) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. W3 ROMA TEAM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.69 LND DEL 30/09/2020 (Gara: W3 ROMA TEAM – ASTREA del 27/09/2020 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.100 del 16/10/2020

  1. RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. W3 ROMA TEAM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.69 LND DEL 30/09/2020 (Gara: W3 ROMA TEAM – ASTREA del 27/09/2020 – Campionato Eccellenza)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.100 del 16/10/2020

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La Società reclamante contesta che sulla tribuna dell’impianto sportivo fossero presenti i propri tifosi e precisa, a tal riguardo, che in tribuna era stato consentito l’ingresso soltanto ai tesserati autorizzati delle due società, nonché ai giornalisti accreditati; il tutto per un numero complessivo di 21 persone, e pertanto nei limiti del protocollo governativo. La Società ha inoltre precisato che alcune decine di persone erano invece presenti dietro la rete di recinzione che delimita una parte dello stesso impianto; struttura che, come noto, trovasi all’interno di un ampio Centro Sportivo Polivalente, gestito da terzi, e non controllabile dalla Società W3 Roma Team, la quale è affittuaria del solo campo di calcio. Si è quindi chiesto l’annullamento della sanzione pecuniaria, ritenuta del tutto ingiustificata. Il reclamo merita accoglimento. La Società ricorrente ha infatti prodotto l’elenco nominativo delle persone a cui era stato consentito, previo i necessari controlli, l’ingresso nella tribuna, e precisamente n. 4 giornalisti accreditati, n. 7 tesserati della Società Astrea e n. 10 tesserati della Società W3 Roma Team; il tutto per un numero complessivo di 21 persone, e quindi nei limiti fissati dal protocollo.

Quanto alla presenza dei tifosi, esclusa la possibilità di un loro ingresso in tribuna, per i rigorosi controlli posti in essere dalla Società ospitante, è vero tuttavia che sostenitori delle due squadre - come ha precisato in sede di supplemento anche lo stesso Arbitro - erano addossati alla rete di recinsione esistente tra una parte del campo e la tribuna, ma su tale area, come appare evidente anche a questa Corte, la Società reclamante non avrebbe potuto esercitare alcun controllo, dal momento che detta area è aperta alla libera circolazione di tutti coloro che frequentano il Centro Sportivo e nel quale è ubicato, come risulta dalla planimetria esibita, il campo di calcio utilizzato dalla Società W3 Roma Team. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere integralmente il reclamo, annullando la decisione impugnata. Il contributo va restituito.

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