C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 128 del 13/11/2020 – Delibera – 1) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. FIDENE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.94 LND DEL 14/10/2020 (Gara: FIDENE – GRIFONE GIALLOVERDE dell’11/10/2020 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.122 del 30/10/2020

  1. RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. FIDENE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.94 LND DEL 14/10/2020 (Gara: FIDENE – GRIFONE GIALLOVERDE dell’11/10/2020 – Campionato Promozione)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.122 del 30/10/2020

L’Arbitro della gara in epigrafe annotava nel suo rapporto la presenza di un numero di circa cinquanta spettatori sulle tribune dell’impianto, aggiungeva che durante il primo tempo della gara una ventina di tifosi della società Fidene stazionavano al di fuori dell’impianto sportivo in un’area in cui era però possibile vedere la gara e facevano esplodere un fumogeno nei pressi della rete di recinzione del campo di gioco, durante la gara gli stessi tifosi facevano esplodere un petardo al di fuori del campo di gioco. Il Giudice Sportivo comminava per tali fatti alla società reclamante l’ammenda di € 500,00. Propone reclamo avverso la sanzione la società Fidene che lamenta come l’Arbitro abbia riportato nel reclamo un numero di spettatori presenti sulla tribuna eccessivo rispetto alla realtà in quanto sugli spalti si erano accomodate solo persone identificate previamente, nel numero consentito dalle attuali disposizioni di contenimento del contagio. Riguardo alle persone presenti al di fuori dell’impianto sportivo in un’area da dove è, comunque, possibile vedere la gara, deduce come non sia nella possibilità della società inibire l’accesso al pubblico in tale area che è aperta a tutti e non controllabile dalla società che non avrebbe nemmeno il potere, né i mezzi per allontanare gli astanti. A sostegno nel ricorso la società ha allegato delle fotografie dalle quali, durante lo svolgimento dell’incontro, si possono vedere sia la tribuna che l’area pubblica in cui stazionavano i sostenitori del Fidene, chiaramente individuabili da un vessillo brandito da uno dei tifosi. La società, nell’audizione richiesta innanzi alla Corte, ribadiva i concetti già espressi nel ricorso e mostrava altre foto dello stato dei luoghi. Il reclamo è fondato. Dalla visura delle fotografie allegate e dalla stessa lettura degli atti ufficiali si può rilevare come la gran parte dei sostenitori della squadra di casa si fosse posizionata in un’area esterna all’impianto sportivo, in posizione utile per poter vedere la gara, con vessilli chiaramente riconducibili alla squadra locale. La tribuna risultava invece semivuota ed occupata da un numero di persone compatibile con quello consentito. Non può essere addebitato alla società il controllo di spazi esterni all’impianto sportivo in cui il divieto di assembramento dovrebbe essere fatto rispettare dagli organi di Polizia preposti. Va comminata, comunque, una sanzione per il lancio di fumogeni e di un petardo che, seppur provenienti dall’esterno dell’impianto sportivo sono esplosi nei pressi della recinzione del campo di gioco. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 200,00. Il contributo va restituito.

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