C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 143 del 11/12/2020 – Delibera – 5) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ETRUENERGY C5 VIGNANELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.38 C5 DEL 28/10/2020 (Gara: BRACELLI CLUB A R.L. – ETRUENERGY C5 VIGNANELLO del 10/10/2020 – Campionato Serie C2 Calcio a 5 Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.133 del 26/11/2020

5) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ETRUENERGY C5 VIGNANELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.38 C5 DEL 28/10/2020 (Gara: BRACELLI CLUB A R.L. – ETRUENERGY C5 VIGNANELLO del 10/10/2020 – Campionato Serie C2 Calcio a 5 Maschile)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.133 del 26/11/2020

La società Etruenergy Calcio a 5 Vignanello ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale che aveva dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla società in merito alla gara del 10-10-2020 del campionato di serie C2 calcio a 5 Bracelli Club - Etruenergy Calcio a 5 Vignanello. Il Giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile il reclamo per non aver rispettato le formalità previste dall’articolo 67 comma 1 e 2 del C.G.S.. Si duole la reclamante della interpretazione del Giudice che avrebbe ritenuto necessaria l’allegazione al ricorso della prova dell’avvenuta comunicazione dell’invio alla controparte, formalità non più richiesta dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo è infondato per le ragioni di seguito evidenziate. Nella fattispecie la questione non è quella ipotizzata dalla reclamante, cioè la mancata prova dell’invio del preannuncio e delle motivazioni del reclamo alla controparte, ma l’inesatto adempimento della formalità in se. Risulta infatti che la reclamante ebbe a presentare lo stesso giorno della gara il ricorso avverso lo svolgimento dell’incontro per posizione irregolare di un calciatore.

L’atto contenente già le motivazioni del reclamo assolveva in se la funzione sia del preannuncio che della trasmissione delle motivazioni che il regolamento consente possa svolgersi in momenti diversi, entro il giorno successivo dallo svolgimento della gara, entro i successivi tre giorni la seconda. Il termine dilatorio è concesso a favore del reclamante che, dopo aver rilevato una irregolarità ed aver maturato la decisione di inoltrare reclamo, deve preannunciarlo e può poi utilizzare l’ulteriore termine per specificare le motivazioni. Qualora il reclamante non si avvalga del termine dilatorio concesso dal regolamento deve inviare entro il primo termine il reclamo contenente le motivazioni, atto che assolve ovviamente anche la formalità del preannuncio. La società ha quindi agito in tal modo inviando addirittura nello stesso giorno della gara il reclamo ma ha errato inviando alla controparte una comunicazione in cui l’avvertiva di aver presentato reclamo ma non ne specificava le motivazioni. Né vale ovviamente a sanare l’omissione il preannuncio effettuato all’Arbitro a fine in cui si lamentava l’irregolare posizione del calciatore, adempimento non richiesto da alcuna norma ed, in ogni caso, non è dimostrato sia stato esteso il contenuto alla squadra avversaria che avrebbe avuto diritto a conoscere il contenuto integrale del reclamo presentato. Risulta quindi leso il contraddittorio previsto dal regolamento, tanto è vero che la società Bracelli Club ebbe a presentare delle controdeduzioni al Giudice di primo grado a seguito dell’avviso di trattazione del ricorso lamentando proprio la trasmissione da parte della reclamante del preannuncio e delle motivazioni del reclamo; invero per completezza il preannuncio venne inviato ma mancarono le motivazioni. Corretta appare quindi la decisione del Giudice Sportivo che ha rilevato l’assenza di invio delle motivazioni del reclamo alla società Bracelli Club ed ha quindi dichiarato l’inammissibilità del reclamo. Va però rilevato come la posizione irregolare del calciatore Sansolini Marco nato il 18-12-1988 matricola 7053370, schierato in campo dal Bracelli Club, sia da ritenere effettivamente irregolare. Il calciatore risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale 229 del 4-3-2020 e non risulta abbia mai scontato tale sanzione prima della gara in epigrafe tra il Bracelli Club e Etruenergy Calcio a 5 Vignanello trovandosi effettivamente in posizione irregolare. Gli atti relativi alla posizione del calciatore Sansolini in tale gara ed, eventualmente, nelle gare successive che dovesse aver disputato senza aver scontato la sanzione, vanno quindi trasmessi alla Procura Federale della F.I.G.C. affinché provveda al deferimento della società e dei tesserati coinvolti nei modi regolamentari. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Di trasmettere altresì gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione. Il contributo va incamerato.

 

 

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