C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 149 del 18/12/2020 – Delibera – 6) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ACCADEMIA SPORTING ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.119 LND DEL 28/10/2020 (Gara: PALOCCO – ACCADEMIA SPORTING ROMA del 10/10/2020 – Campionato Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.133 del 26/11/2020

6) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ACCADEMIA SPORTING ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.119 LND DEL 28/10/2020 (Gara: PALOCCO – ACCADEMIA SPORTING ROMA del 10/10/2020 – Campionato Under 19 Regionale)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.133 del 26/11/2020

Con il reclamo in epigrafe, la società ha appellato la decisione del Giudice Sportivo con cui era stata dichiarata rinunciataria alla disputa della gara, infliggendo la punizione della perdita della gara per 0-3 a tavolino, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 200,00. A riguardo, la reclamante sostiene di non aver partecipato alla gara perché un suo tesserato risultava compagno di scuola di un contagiato da Covid-19 e, pertanto, avendo egli partecipato agli allenamenti infrasettimanali, aveva ritenuto di utilizzare detta condotta prudenziale. Il tesserato, poi, sarebbe risultato negativo al tampone effettato. La condotta tenuta dalla reclamante si discosta dal protocollo allora vigente e anche dalle linee guida nazionali che prevedevano l’isolamento fiduciario solo di chi fosse un contatto diretto di persona positiva al virus Sars-Cov2. La gara, quindi, poteva e doveva essere disputata. La decisione del Giudice di prime cure appare corretta e deve essere confermato il provvedimento impugnato. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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