C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 156 del 14/01/2021 – Delibera – 7) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ S.S.D. POLISPORTIVA DE ROSSI ARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MALVITO ANTONIO MATTEO FINO AL 30/06/2021, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.63 SGS DEL 29/10/2020 (Gara: POLISPORTIVA DE ROSSI – ATLETICO 2000 del 24/10/2020 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.148 del 18/12/2020

7) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ S.S.D. POLISPORTIVA DE ROSSI ARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MALVITO ANTONIO MATTEO FINO AL 30/06/2021, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.63 SGS DEL 29/10/2020 (Gara: POLISPORTIVA DE ROSSI – ATLETICO 2000 del 24/10/2020 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.148 del 18/12/2020

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; premesso che, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, l’Arbitro, sentito in data 10.12.2020 con modalità a distanza, confermava con assoluta certezza che l’autore del gesto irriguardoso compiuto ai propri danni era stato il giocatore n. 18, Malvito Antonio Matteo, in quanto unico calciatore presente alle proprie spalle allorquando si girava dopo aver ricevuto il colpo del pallone dietro la gamba, e sentito pronunciare al proprio indirizzo la frase ingiuriosa riportata nel referto, al momento dell’uscita dal campo di gioco; considerato che, alla luce delle precisazioni rese dal Direttore di gara in occasione della suddetta audizione, risulta che il comportamento del calciatore Malvito Antonio Matteo - e precisamente il calcio del pallone all’indirizzo dell’Arbitro - può, in effetti, ricondursi ad un gesto di stizza, probabilmente dovuto alla precedente ammonizione subita dal calciatore, ma del tutto privo di ogni intento di natura minacciosa o violenta; considerato, infatti, che il colpo del pallone, che attingeva l’Arbitro dietro la gamba, non comportava per quest’ultimo alcuna conseguenza; ritenuto che, per tale motivo, pur censurandosi il comportamento del giocatore, nonché l’espressione irriguardosa rivolta nei confronti dell’Arbitro, la sanzione può essere parzialmente rivisitata. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Malvito Antonio Matteo al 31/01/2021. Il contributo va restituito.

 

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