C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 237 del 28/05/2021 – Delibera – 9) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ U.S.D. ACADEMY LADISPOLI SRL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE SCORSINI MARCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.224 LND DEL 13/05/2021 (Gara: ARANOVA – ACADEMY LADISPOLI SRL del 12/05/2021 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.232 del 21/05/2021

9) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ U.S.D. ACADEMY LADISPOLI SRL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE SCORSINI MARCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.224 LND DEL 13/05/2021 (Gara: ARANOVA – ACADEMY LADISPOLI SRL del 12/05/2021 – Campionato Eccellenza)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.232 del 21/05/2021

La Academy Ladispoli impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato per tre gare l’allenatore, Scorsini Marco, per aver rivolto all’arbitro ed all’allenatore avversario espressioni offensive e minacciose. A sostegno della propria tesi difensiva la predetta Società riconosceva, unicamente, che l’allenatore Scorsini, durante la gara, aveva avuto un acceso diverbio con l’allenatore della squadra avversaria, ma negava decisamente di aver rivolto frasi offensive e minacciose all’arbitro; evidenziava, al contempo, che il mister Scorsini, nell’arco della sua carriera di allenatore, si era sempre comportato in modo corretto, ricevendo una sola espulsione e concludeva chiedendo la diminuzione della sanzione ad una giornata di squalifica. Chiarito ciò, va evidenziato, in via preliminare, che il reclamo è inammissibile in quanto il codice di giustizia sportiva non prevede che sia impugnabile il provvedimento di squalifica per i tecnici fino ad un mese (art. 137 comma 3 lett. b). Pertanto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

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