C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 258 del 11/06/2021 – Delibera – 8) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO MORENA SSDARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.214 LND DEL 5/05/2021 (Gara: TRASTEVERE CALCIO A R.L. – ATLETICO MORENA SSDARL del 2/05/2021 – Campionato Eccellenza Femminile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.221 del 12/05/2021

 

8) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO MORENA SSDARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.214 LND DEL 5/05/2021 (Gara: TRASTEVERE CALCIO A R.L. – ATLETICO MORENA SSDARL del 2/05/2021 – Campionato Eccellenza Femminile)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.221 del 12/05/2021

Con il reclamo in epigrafe, la società ha appellato la decisione del Giudice Sportivo con cui era stata dichiarata rinunciataria alla disputa della gara, infliggendo la punizione della perdita della gara per 0-3 a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica. A riguardo, la reclamante sostiene che, a seguito del furto di alcuni oggetti negli spogliatoi di cui ci si accorgeva nell’intervallo, non dichiarava oralmente o per iscritto al direttore di gara di rinunciare a proseguire la gara ma anzi insisteva affinché si riprendesse il gioco. Al netto di ogni considerazione sulla fondatezza del reclamo, lo stesso dovrà essere preliminarmente dichiarato inammissibile perché non trasmesso alla controparte come previsto dall’art. 76, comma 3 C.G.S., impedendo a questa Corte di poter vagliare il merito. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

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