C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 164 del 28/01/2021 – Delibera – TORRE ANGELA ACDS S.R.L. – AMATRICE

TORRE ANGELA ACDS S.R.L. - AMATRICE

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al CU n. 94 del 14/10/2020; Esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società TORRE ANGELA e con il quale si deduce che la gara non ha avuto regolare svolgimento per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della stessa dalla Società AMATRICE. La reclamante osserva che la Società AMATRICE nel corso della gara in oggetto ha effettuato n. 6 sostituzioni, contravvenendo di fatto a quanto previsto dall’art. 74 delle NOIF, ai sensi del quale in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto come anche riportato sul CU n. 42 LND dell’11/09/2020 del Comitato Regionale Lazio. In considerazione di quanto sopra, la Società AMATRICE avrebbe trasgredito quanto previsto dalle norme vigenti e, per l’effetto, la Società TORRE ANGELA, chiede l’applicazione dell’art. 10 comma 1 del CGS e la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società AMATRICE. Il reclamo è fondato. Infatti esaminati gli atti ufficiali nonché il supplemento di referto trasmessi dal direttore di gara si evince che la Società AMATRICE, nel corso della gara ha provveduto ad effettuare cronologicamente le seguenti 6 sostituzioni: 1) Al 1’ del secondo tempo esce n. 11 LAZZARO Lorenzo entra il n. 17 PIETRANGELI Simone 2) Al 23’ del secondo tempo esce il n. 8 FUNES Rienzo Lionel entra il n. 15 CESARETTI Alessandro 3) Al 38’ del secondo tempo esce il n. 4 BUCCI Leandro entra il n. 19 CAFINI Lorenzo 4) Al 42’ del secondo tempo esce il n. 9 COLANGELI Simone entra il n 14 D’ALFONSI Michelangelo 5) Al 44’ del secondo tempo esce il n. 10 SALVATO Santiago entra il n. 13 PIETRANGELI Tommaso 6) Al 44’ del secondo tempo esce il n. 6 D’AMELIA Francesco entra il n. 18 RENDINA Valerio Per effetto delle suddette sostituzioni la Società AMATRICE ha trasgredito a quanto disposto dall’art. 74 delle NOIF, nonché dal CU 42 LND dell’11/09/2020 DELIBERA a) Di accogliere il ricorso proposto dalla Società TORRE ANGELA b) Di comminare alla Società AMATRICE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. Il contributo va restituito.

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