C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 265 del 18/05/2021 – Delibera – ATHLETIC SOCCER ACADEMY – NUOVA PESCIA ROMANA 2004

ATHLETIC SOCCER ACADEMY - NUOVA PESCIA ROMANA 2004

Preso atto che la gara in epigrafe non é stata disputata per assenza della Società NUOVA PESCIA ROMANA 2004. Rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, e, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55, comma 1 delle NOIF, deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti.

Considerato che la Società NUOVA PESCIA ROMANA 2004 ha rinunciato per la seconda volta a disputare le gare del campionato di appartenenza. Visto l'art. 53 commi 5 e 8 delle NOIF PQM DECIDE - di infliggere alla Società NUOVA PESCIA ROMANA 2004 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 - di considerare la Società NUOVA PESCIA ROMANA 2004 esclusa dal campionato di appartenenza. Tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formulata senza tenere conto dei risultati delle gare della Società rinunciataria.

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