C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 265 del 18/05/2021 – Delibera – ATLETICO VESCOVIO – GRIFONE MONTEVERDE

ATLETICO VESCOVIO - GRIFONE MONTEVERDE

Il Giudice Sportivo. Preso atto del ricorso presentato dalla Società GRIFONE MONTEVERDE relativo alla gara di cui in epigrafe, rileva che lo stesso non rispecchia i requisiti previsti dall'art. 67 commi 1 e 2 del CGS DELIBERA - di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Società GRIFONE MONTEVERDE. Esaminati gli atti Ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, si rileva che la Società ATLETICO VESCOVIO nel corso della gara ha effettuato nº 6 sostituzioni come di seguito riportato: all'11 del 2º tempo esce il nº 3 Pietrobattista Alessio entra il nº 13 Onofri Massimo; all'11 del 2º tempo esce il nº 9 Bresciani Samuele entra il nº 17 Mascia Leonardo; al 16º del 2º tempo esce il nº 4 Ippoliti Federico entra il nº 16 D'Amico Federico; al 23º del 2º tempo esce il nº 8 Sgrulletti Alessandro entra il nº 15 Nocera Simone; al 23º del 2º tempo esce il nº 7 Antolini Federico entra il nº 14 Morlacchetti Alessandro; al 39° del 2º tempo esce il nº 1 Levantini Andrea entra il nº 12 Fresilli Lorenzo. In virtù dell'art. 10 comma 1 e 65/66 NOIF SI DECIDE - di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Società GRIFONE MONTEVERDE. - di infliggere alla Società ATLETICO VESCOVIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. - di incamerare la tassa ricorso della Società Grifone Monteverde.

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