C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 14/10/2020 – Delibera – FALASCHELAVINIO – GAETA

FALASCHELAVINIO - GAETA

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 69 del 30/09/2020; - esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società GAETA, con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore SANDI Aiemn (FALASCHELAVINIO) in quanto squalificato per due gare effettive, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 305 del 20/02/2020, invocando, per l'effetto, quanto previsto dal CGS; il ricorso è fondato. - Infatti, il citato calciatore SANDI Aimen, risulta in posizione irregolare e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica irrogatagli con C.U. n. 305 del20/02/2020. - considerato che il calciatore, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U.; - quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore SANDI Aimen alla gara in oggetto, visto l'art. 21, comma 7 del CGS PQM DELIBERA - di irrogare alla Società FALASCHELAVINIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè l'ammenda di euro 100,00; - di inibire il dirigente accompagnatore PIERVENANZI Igino fino al 30/10/2020; - di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore SANDI Aimen. Nulla sulla tassa ricorso.

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