C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 14/10/2020 – Delibera – VICOVARO – ALMAS ROMA S.R.L.

VICOVARO - ALMAS ROMA S.R.L.

Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. 69 del 30/09/2020 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società VICOVARO e con il quale si deduce che la gara non ha avuto regolare svolgimento per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara dalla Società ALMAS ROMA. La reclamante osserva che la Società ALMAS ROMA ha schierato, sin dall'inizio della gara, i seguenti calciatori in fascia di età previsti per il campionato di Promozione: - n. 7 MARZULLI Francesco nato il 30/06/2000 - n. 3 MONACU David nato il 19/06/2001 - n. 6 TRUNFIO Thomas nato il 11/12/2002 La Società ALMAS ROMA nel corso della gara, ha effettuato le seguenti sostituzioni: 1) al 28' del secondo tempo esce il n. 7 MARZULLI Francesco (nato il 30/06/2000) entra il n. 16 MANNI Lorenzo (nato il 06/01/1996) 2) al 28' del secondo tempo esce il n. 11 ACHILLI Federico (nato il 24/07/1998) entra il n. 19 DURANTE Stefano (nato il 08/02/2001. Il reclamo è infondato. Infatti esaminati gli atti ufficiali si evince che la Società ALMAS ROMA ha schierato in campo all'inizio della gara i sottoelencati calciatori in fasci di età previsti per il campionato di Promozione; - n. 7 MARZULLI Francesco (nato il 30/06/2000) - n. 3 MONACU David (nato il 19/06/2001) - n. 6 TRUNFIO Thomas (nato il 11/12/2002) Nel corso della gara, la società ALMAS ROMA ha provveduto ad effettuare sostituzioni cronologicamente: 1) al 28' del secondo tempo esce il n. 7 MARZULLI Francesco (nato il 30/06/2000) entra il n. 16 MANNI Lorenzo (nato il 06/01/1996); 2) al 28' del secondo tempo esce il n. 11 ACHILLI Federico (nato il 24/07/1998) entra il n. 19 DURANTE Stefano (nato il 08/02/2001); Per effetto delle suddette sostituzioni avvenute in contemporanea in base a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 6/7/2020 la gara ha avuto regolare svolgimento; PQM DELIBERA a) di respingere il ricorso proposto dalla Società VICOVARO; b) di convalidare il risultato della gara, conclusosi sul punteggio d 1 - 1. La tassa ricorso va incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it