C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 06 del 10/07/2020 – Delibera – 67) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VINCENZO CARDONE, ALL’EPOCA DEI FATTI ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE DI ROMA 2, ATTUALMENTE ARBITRO FUORI QUADRO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMI 1, 2 E 3 (PUNTI A ED F ) DEL REGOLAMENTO A.I.A.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.311 del 28/02/2020

67) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VINCENZO CARDONE, ALL’EPOCA DEI FATTI ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE DI ROMA 2, ATTUALMENTE ARBITRO FUORI QUADRO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMI 1, 2 E 3 (PUNTI A ED F ) DEL REGOLAMENTO A.I.A..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.311 del 28/02/2020

Letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Condotta dell’Arbitro Vincenzo Cardone che, al termine dell’incontro Frassati Anagni/ Nuova Paliano del 26 maggio 2018, si rifiutava in un primo momento di consegnare alla società Frasassi Anagni tutti i documenti dei partecipanti alla gara, ed in particolare il documento di riconoscimento del calciatore Amadio Simone, costringendo quest’ultimo a recarsi nello spogliatoio arbitrale per ritirarlo personalmente e che, in tale circostanza, il direttore di gara avrebbe posto in essere una condotta violenta nei confronti del predetto calciatore”. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata alla parte, che non svolgeva attività di difesa nei termini concessi. La Procura osserva che nel corso dell’indagine svolta ha visionato tra gli altri: - l’esame del referto arbitrale della gara in questione; - il contenuto delle decisioni del Giudice Sportivo Territoriale competente, nonché delle varie delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale (Comunicati Ufficiali nn. 42, 104, 161 e 324); - verbale di querela sporto da Amadio Simone presso la Stazione dei Carabinieri di Colleferro in data 1 giugno 2018; - verbale di Pronto Soccorso rilasciato all’arbitro Cardone Vincenzo in data 27 maggio 2018, alle ore 22:36;

- verbale di annotazione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Anagni del 26 maggio 2018, con dichiarazione dell’arbitro Cardone; - istanza di quest’ultimo di adire le vie legali nei confronti del calciatore sopra citato e relativo diniego alla concessione di tale autorizzazione da parte della Segreteria Federale in data 10 dicembre 2018. A questo punto, la Procura traccia la genesi del procedimento. Tutto nasce dalle decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Frosinone, in relazione alla gara Frassati Anagni/ Nuova Paliano, valevole per la Coppa della Provincia di Calcio a 5 Serie D del 26 maggio 2018, in base alla quale irrogava, tra le altre, al calciatore Amadio Simone la squalifica sino al 31 maggio 2023, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C.. Il motivo di tale decisione interveniva in quanto il calciatore in argomento, a seguito della sua espulsione, colpiva l’arbitro con un parastinchi alla fronte e poi, al termine della gara, entrava nello spogliatoio dello stesso per il ritiro del documento e, nell’occasione, lo offendeva e poi lo colpiva con un pugno alla tempia e allo zigomo, procurandogli fortissimo dolore ed una lesione refertata con una prognosi di 7 giorni da un Pronto Soccorso di un Ospedale del Comprensorio di Roma. Il calciatore proponeva reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, che con provvedimento pubblicato sul C.U. n.104 del 19/10/2018 riduceva la originaria sanzione, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti. In un successivo comunicato del 23/11/2018 del C.R. Lazio, la Corte Sportiva depositava i motivi della precedente decisione, assumendo che il calciatore, nel suo reclamo, rappresentava una dinamica dei fatti assolutamente contraria a quanto scritto dall’arbitro, ed attesa la mancata comparizione per ben quattro volte dell’arbitro stesso, al fine di fornire chiarimenti sulla vicenda ed accertate alcune problematiche/ incongruenze rilevate sul referto ospedaliero offerto dall’arbitro, si rendevano necessari ulteriori approfondimenti sulla questione e, pertanto, si trasmettevano nuovamente gli atti alla Procura Federale. A seguito del deposito della relazione istruttoria della Procura Federale, la Corte Sportiva, con decisione pubblicata sul C.U. n.324 del 1 marzo 2019 del C.R. Lazio accoglieva il reclamo riducendo la squalifica al calciatore Amadio Simone fino al 22 febbraio 2019 (con riferimento alla sanzione per la comunicata espulsione) provvedendo ad una ulteriore trasmissione degli atti alla Procura Federale, per valutare il gravissimo comportamento tenuto dall’arbitro Cardone nei confronti del calciatore più volte citato. La Procura, a seguito di tutto ciò, dava corso all’apertura del procedimento in oggetto. Ha iniziato con l’escussione dei testi. Venivano ascoltati i signori Cesare Mainelli e Stefano Passerini (rispettivamente presidente e calciatore della società Frassati Anagni), Damiano Allegretti, Riccardo Ducci, Leonardo Gabrielli, Emiliano Secci (rispettivamente calciatori e dirigenti della Nuova Paliano), relativamente ai fatti accaduti al termine dell’incontro negli spogliatoi, fornendo dichiarazioni univoche e concordanti. In particolare, affermavano che l’arbitro, dopo aver usufruito delle docce degli spogliatoi della società Nuova Paliano, negava la riconsegna del documento del calciatore Simone Amadio ai dirigenti del Frassati Anagni, pretendendo che lo stesso calciatore andasse a ritirarlo personalmente nel suo spogliatoio; una volta al cospetto dell’arbitro, il calciatore dapprima è stato insultato gravemente e pesantemente, per poi subire una spinta violenta alle spalle, che lo faceva finire contro la porta, facendogli urtare avambraccio e la testa allo stipite della stessa. Il calciatore Simone Amadio, all’epoca dei fatti tesserato per la società Frassati Anagni, nella stagione 2018/ 2019 non tesserato F.I.G.C., riferiva alla Procura esattamente quanto dichiarato dai precitati soggetti, affermando altresì di essersi recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Colleferro, dove gli veniva diagnosticato un “Trauma all’avambraccio destro, con escoriazione ecchimotica e trauma cranico”, con una conseguente prognosi di 5 giorni s.c.. L’arbitro effettivo Vincenzo Cardone, della Sezione di Roma 2, confermava il referto della gara in argomento, non fornendo alla Procura esaustive giustificazioni sulla sua mancata presentazione a ben quattro convocazioni della Corte Sportiva, negando quanto sopra dichiarato dagli altri soggetti ascoltati. Alla contestazione del Rappresentante della Procura Federale, circa un’evidente incongruenza tra quanto dichiarato ai Carabinieri nel supplemento di rapporto, confermava di aver ricevuto un pugno dal calciatore Amadio, facendo altresì presente che i Carabinieri non avrebbero riportato testualmente le sue dichiarazioni, sintetizzandole con quelle di altri testimoni. La Procura pone in evidenza che l’arbitro non ha chiarito la contraddizione tra quanto scritto nel referto arbitrale e quanto riportato dal medico del Pronto Soccorso, sostenendo che “l’esame obiettivo del Pronto Soccorso è stato incompleto”. La Procura, dalla complessa attività di indagine compiuta e dagli atti esaminati, ha evidenziato che emergono responsabilità particolarmente gravi a carico dell’arbitro Vincenzo Cardone, per avere, tra l’altro, reiterato dichiarazioni mendaci in sede di audizione avanti alla Procura Federale e nella richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali, inviata al Presidente A.I.A. della Sezione di Roma 2, omettendo altresì, di presentarsi per quattro volte alle convocazioni disposte dalla Corte Sportiva. Ed è per tutti questi motivi che la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale l’arbitro Vincenzo Cardone, per la violazione dell’art.4, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.40 del Regolamento A.I.A., punti A ed F. Nella riunione fissata per la discussione del deferimento si presentava il deferito assistito dal rappresentante dell’AIA che negava fermamente ogni addebito sostenendo di averi riportato fedelmente tutto quanto effettivamente accaduto e, in particolare, di non aver mai richiesto che il calciatore Amodio venisse personalmente a riprendere il documento d’identità, di non averlo mai colpito e di aver invece ricevuto dallo stesso i colpi puntualmente descritti nel referto. La Procura Federale chiedeva invece l’affermazione di responsabilità del deferito e la sanzione della sospensione per cinque anni e la preclusione dalla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C.. I fatti di cui al deferimento, oggetto di plurime analisi da parte dapprima della Corte Sportiva d’Appello Territoriale, della Procura Federale e del Tribunale, possono tranquillamente dirsi come accertati. In particolare sostengono le ragioni del deferimento i documenti cartolari, costituiti dai due referti di pronto soccorso in atti, quello dell’odierno deferito e quello del calciatore Amodio, il rapporto dei Carabinieri intervenuti e le numerose dichiarazioni testimoniali, provenienti da tesserati di entrambe le società contendenti, assolutamente convergenti nella ricostruzione delle fasi immediatamente precedenti al confronto violento avvenuto nello spogliatoio arbitrale tra il deferito, direttore di gara, ed il calciatore Amodio. Tutte le testimonianze convergono sul punto che l’Arbitro Cardone, a causa della mancanza d’acqua nel suo spogliatoio, si era recato nello spogliatoio del Paliano per la doccia ed in quel frangente, restituendo i documenti al dirigente della squadra del Frasassi Anagni, aveva trattenuto solo quello dell’Amodio invitando il dirigente a riferire al calciatore che doveva recarsi personalmente nel suo spogliatoio per averlo in restituzione. Richiesta evidentemente del tutto anomale, contraria al regolamento ed evidente sintomo di un atteggiamento ostile che, alla luce dei successivi eventi, denotava una evidente premeditazione. Non va sottaciuto che proprio alcuni attimi prima della fine dell’incontro vi era stata l’espulsione dell’Amodio che si era lasciato andare a gesti di accesa protesta (per i quali è stato adeguatamente sanzionato nella sede propria) proprio nei confronti dell’Arbitro Cardone. Le testimonianze poi confermano che vi fu certamente un acceso confronto nello spogliatoio arbitrale e che il calciatore Amodio ne uscì malconcio tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari. I due certificati di pronto soccorso che, per l’Autorità che li redige e le finalità proprie, debbono considerarsi muniti di pubblica fede e non smentibili se non con querela di falso, smentiscono assolutamente la versione resa dal direttore di gara nel suo rapporto infatti il calciatore Amodio riportò lesioni evidenti e visibili, così come accertate in sede di anamnesi prossima dai sanitari, di cui le narrazioni del referto di gara non danno alcuna giustificazione, così come l’Arbitro Cardone non riportò alcuna lesione apprezzabile e visibile in relazione ai colpi che assume aver subito. Il rapporto redatto dai Carabinieri non conforta la ricostruzione operata dall’Arbitro nel rapporto; i militi intervenuti riferiscono di aver trovato sul posto il solo Arbitro Cardone, in quanto sia le squadre che le tifoserie erano andate via, e che lo stesso riferiva di essere stato colpito dal calciatore Amodio con uno schiaffo al volto. Nel rapporto non si dà conto di lesioni visibili sul volto del direttore di gara né che lo stesso manifestasse uno stato di malessere od altri disagi. Le dichiarazioni difensive rese dall’Arbitro, (omissioni nel rapporto dei Carabinieri ed errore dei sanitari) non valgono a smentire quanto emerge chiaramente dagli atti. L’Arbitro Cardone, infastidito dal comportamento scorretto dell’Amodio che gli era costata l’espulsione dal terreno di gioco, ha cercato con lo stesso lo scontro all’interno del suo stanzino, lo ha violentemente spintonato facendolo urtare contro lo stipite della porta, procurandogli lesioni.

Inoltre, ed è certamente quello più grave, ha riportato nel referto una versione dei fatti palesemente mendace causando, in sede di prime cure, una sanzione assai rilevante per il calciatore. Solo la remissione degli atti alla Procura Federale da parte della Corte Sportiva d’Appello, insospettita dalle palesi incongruenze tra quanto riferito e quanto riportato nel referto di pronto soccorso, ha consentito agli inquirenti di giungere ad una ricostruzione degli occorsi che, a parere del Tribunale, può essere assunta come vera e reale al di là di ogni ragionevole dubbio. Il comportamento del tesserato è stato sicuramente gravissimo in quanto ha negletto i due principali canoni di comportamento arbitrale, l’onestà assoluta nella refertazione dei fatti avvenuti durante ed al termine della gara, e l’osservanza assoluta del regolamento che impone a tutti i tesserati, iniziando proprio dal direttore di gara, di rifuggire da ogni comportamento violento ed aggressivo nei confronti di ogni protagonista dell’evento sportivo. Ciò non di meno la sanzione richiesta dalla Procura Federale, preclusiva ad ogni ipotesi di recupero e resipiscenza del tesserato, appare eccessiva, anche in rapporto alla lunga carriera arbitrale del Cardone e del successivo impegno per l’Associazione arbitrale. Appare quindi congruo adeguare la sanzione in termini sicuramente afflittivi ma che consentiranno al tesserato di rimanere, una volta scontata la sanzione, nei ranghi federali. Tutto ciò premesso il Tribunale DELIBERA Di ritenere il deferito Cardone Vincenzo responsabile degli addebiti regolarmente a lui ascritti e, per l’effetto, di sanzionarlo con la sospensione di 3 anni. Si trasmette agli interessati.

 

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