C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 06 del 10/07/2020 – Delibera – 74) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA POL.D. CENTRO GIANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.26, COMMA 1 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.343 del 19/06/2020

 

74) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA POL.D. CENTRO GIANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.26, COMMA 1 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.343 del 19/06/2020

Letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Condotta violenta posta in essere dai propri sostenitori, al termine della gara CVN Casal Bernocchi/ Pol.D. Centro Giano del 22 aprile 2018, valevole per il campionato di Prima Categoria del C.R. Lazio”. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata, a cui la società non ha dato alcun riscontro. Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Lazio, nell’udienza dell’11/7/2019, affermava la responsabilità dei deferiti, condannando i signori Valerio Di Porto, Gianluca Di Porto e Marco Di Porto alla sanzione di 4 giornate di squalifica ciascuno, ed alla società CVN Casal Bernocchi l’ammenda di euro 300,00 a titolo di responsabilità oggettiva, rinviando gli atti alla Procura Federale per l’eventuale responsabilità della società Centro Giano, per il comportamento dei propri sostenitori in relazione ai fatti oggetto del deferimento. La Procura Federale, alla luce di quanto sopra, instaurava un nuovo procedimento. Esaminava il contenuto della motivazione dell’Organo Giudicante, in cui assumeva che la colluttazione sarebbe stata originata da vecchi dissapori tra i due nuclei familiari, risalenti ad un precedente incontro tra le due squadre, tanto da evidenziare come l’episodio poteva essere inquadrato in uno scontro tra opposti sostenitori in occasione di una partita di calcio, quindi evento rilevante per l’ordinamento sportivo. La Procura, acquisita ed esaminata la documentazione rilasciata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Roma, ha accertato che appaiono meritevoli di una dovuta riflessione sul piano probatorio. La Procura ha posto in evidenza che in entrambi gli atti le parti procedenti, seppur divergendo sulla dinamica degli accadimenti, concordavano univocamente sulla circostanza che l’episodio in argomento era intervenuto a causa di una precedente aggressione, in occasione dell’incontro di calcio Centro Giano/ CVN Casal Bernocchi, disputatosi nella stagione precedente 2017/ 2018, così evidenziando come il fatto possa essere legittimamente ascrivibile alla fattispecie della norma regolamentare indicata in oggetto. Per tale motivo la Procura ha inteso deferire, a questo Tribunale Federale Territoriale, la Pol.D. Centro Giano, per la violazione dell’art.26, comma 1 del C.G.S., in quanto due sostenitori, in data 22 aprile 2018, al termine della gara sopra riportata, alla quale avevano assistito, partecipavano nelle aree esterne o immediatamente adiacenti dell’impianto sportivo, ad una rissa in cui erano coinvolti quattro sostenitori della società CVN Casal Bernocchi, così complessivamente determinando un pericolo all’incolumità pubblica, nonché lesioni fisiche ad alcune persone coinvolte. All’udienza del 25.06.2020 era presente la Procura Federale, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità della società deferita e, per l’effetto, che la stessa fosse sanzionata come segue: - Pol.D. Centro Giano, ammenda di euro 500,00, per responsabilità oggettiva. Il Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati dall’istruttoria e dalle indagini espletate dalla Procura. Non si riscontrano, dagli atti del fascicolo, elementi sufficienti e validi che possano portare ad un proscioglimento dei deferiti ma si ritiene invece di poter lievemente rivisitare l’entità delle richieste di sanzione avanzate dalla Procura, per parametrarle a fatti e situazioni analoghe. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere la società Pol.D. Centro Giano responsabile delle violazioni ascritte e di irrogare alla stessa l’ammenda di Euro 200,00. Si trasmette agli interessati.

 

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