C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 06 del 10/07/2020 – Delibera – 77) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALDO MALTESE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. SVS ROMA E DELLA SIG.RA RITA BERNARDINI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. ACADEMY SVS ROMA, PER VIOLAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI DELL’ART.5, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ULTIMO COMMA DELL’ART.21, DELLE N.O.I.F. E DELLE SOCIETÀ A.S.D. SVS ROMA E A.S.D. ACADEMY SVS ROMA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.343 del 19/06/2020

77) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALDO MALTESE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. SVS ROMA E DELLA SIG.RA RITA BERNARDINI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. ACADEMY SVS ROMA, PER VIOLAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI DELL’ART.5, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ULTIMO COMMA DELL’ART.21, DELLE N.O.I.F. E DELLE SOCIETÀ A.S.D. SVS ROMA E A.S.D. ACADEMY SVS ROMA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.343 del 19/06/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti dell’attività d’indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Accertamenti in merito alla condotta delle squadre SVS Roma e Academy SVS Roma le quali, militanti entrambe nel campionato Allievi Provinciali U17, girone D, sembrerebbero, a detta dell’esponente, riconducibili ad un’unica società, avendo lo stesso logo, stesso impianto, stessa sede e medesimo abbigliamento per i tesserati, riportante il marchio SVS”. Vista la documentazione acquisita; esaminata l’attività istruttoria espletata dall’ufficio; letta la relazione di indagine; vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata; letta la memori a difensiva del 7 febbraio 2020, prodotta dal legale difensore nell’interesse dei due deferiti, in cui segnala la tardività della notifica delle CCI, invocando i termini imposti dall’art.123, comma 1 del nuovo C.G.S. e, nel merito, l’infondatezza delle contestazioni formulate dalla Procura, che solleverebbero gli incolpati dalle responsabilità di cui ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva. La Procura ha rilevato che le eccezioni della difesa degli incolpati sono infondate, in quanto il C.G.S. applicabile alla fattispecie è quello previgente, che non prevedeva la perentorietà dei termini; peraltro, la notifica delle conclusioni della CCI era stata richiesta già da luglio 2019, con esito negativo, e solo dopo ricerche sulla residenza degli incolpati, la notifica era andata a buon fine a gennaio 2020. Alla luce delle premesse di cui sopra, la Procura osserva quanto segue: le fonti di prova acquisite si basano sui seguenti documenti; fogli di censimento delle due società; verbali di audizione dei due incolpati; due verbali di audizione di Piacentini; i verbali di Audisio, Astolfi, Anile e Di Natale. Aldo Maltese, per aver contribuito, o consentito e comunque aver partecipato, anche indirettamente, alla costituzione di altra società sportiva, denominata ASD Academy SVS Roma e formalmente presieduta dalla coniuge Rita Bernardini, avente sede legale presso la stessa sede dell’ASD SVS Roma, ovvero presso la sua residenza ed abitazione anche della coniuge sig.ra Bernardini Rita; detta seconda società, denominata ASD Academy SVS Roma è evidentemente e sostanzialmente riconducibile al controllo dello stesso sig. Maltese Aldo. Rita Bernardini, all’epoca dei fatti risalenti alla stagione sportiva 2018/ 2019 presidente e legale rappresentante della ASD Academy SVS Roma, per aver partecipato alla costituzione di detta società sportiva, avente sede legale presso la stessa sede della ASD SVS Roma, ovvero presso la residenza del coniuge sig. Aldo Maltese, società che, benché formalmente presieduta dalla sig.ra Bernardini, è sostanzialmente riconducibile al controllo del coniuge sig. Aldo Maltese. La Procura, ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti in violazione delle norme federali riportate in oggetto, ha deciso di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Aldo Maltese e la sig.ra Rita Bernardini nonché le due società dai predetti rappresentate, per responsabilità oggettiva e diretta, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 del C.G.S.. Facevano pervenire memoria difensiva tutti i deferiti nella quale sollevavano innanzitutto eccezione di decadenza dall’azione disciplinare a carico della Procura Federale. Infatti, a parere dei deferiti, tra l’atto di conclusione delle indagini coincidente con la relazione finale dell’incaricato delle stesse e la comunicazione dell’avviso di conclusione indagini agli interessati era intercorso un lasso di tempo intollerabile, ben più lungo di quello previsto dal regolamento, il che faceva decadere la Procura Federale dalla facoltà di proseguire gli atti di deferimento. Nel merito, in ogni caso, il deferimento era infondato in quanto la contestazione a carico dei due presidenti e delle rispettive società si basava su di una ipotesi, pericolo di alterazione del risultato del girone a cui erano iscritte le due squadre, mai concretizzatasi. Anzi la gara che aveva visto contrapposte le due società era stata assai accesa, caratterizzata da ammonizioni ed espulsioni, il che rendeva del tutto infondato il sospetto a carico delle due compagini. Il dato cartolare escludeva qualsiasi sovrapposizione tra le due società che avevano autonoma compagine societaria ed autonoma struttura organizzativa e contabile. Nella riunione fissata per la discussione del deferimento la Procura Federale richiedeva l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti e per l’effetto di irrogare agli stessi la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 per le due società e dell’inibizione di sei mesi a carico dei due presidenti. I deferiti insistevano per le censure di rito e di merito e chiedevano il proscioglimento. Ritiene il Tribunale che la non colpevolezza dei deferiti emerga dagli atti e quindi si debba giungere ad una decisione nel merito trattandosi di pronuncia più favorevole ai deferiti, rispetto a quella di decadenza dell’azione disciplinare pur invocata a difesa. Infatti il deferimento contesta ai due dirigenti e, di conseguenza, alle due società di cui sono presidenti, di aver creato una fittizia duplicazione delle due società che sono restate però sostanzialmente unite sotto il controllo del presidente della ASD SVS Roma Aldo Maltese. Ritiene il collegio che, nella specie, ci si debba, innanzitutto ancorare al dato cartolare da cui emerge chiaramente che, a seguito di una sovrabbondanza di calciatori tesserati della stessa classe di età, alcuni dirigenti della società SVS Roma decisero di fondarne una nuova, denominata SVS Roma Accademy, per dar modo ai giovani non utilizzabili dalla prima di poter comunque disputare un campionato agonistico regolare. L’intento non appare certo riprovevole, anzi assolutamente commendevole, in quanto volto a far praticare attività nell’ambito federale a dei giovani tesserati che, altrimenti, rischiavano di esserne esclusi o comunque emarginati. Nei fatti la nuova società, dopo essersi regolarmente affiliata, tesserò un certo numero di calciatori della prima e partecipò al campionato. Dai documenti emerge che la nuova società ha avuto una compagine dirigenziale e tecnica del tutto diversa ed autonoma rispetto alla prima e l’unico punto di contatto poteva essere considerato quello della identità della sede sociale che, però, si badi bene, è la casa di residenza dei due presidenti che sono coniugi. Il fatto che il presidente della seconda società sia la moglie del presidente della prima non trova alcun impedimento, ovviamente, nel regolamento che non vieta certo che parenti, affini o coniugi partecipino quali tesserati a due società diverse, anzi la Federazione vede di buon occhio, e non potrebbe essere altrimenti, l’incremento del numero dei dirigenti di società con l’abbattimento di ogni discriminazione o differenziazione di genere. Resta solo da vedere se, concretamente, si sia verificata l’ipotesi di controllo occulto da parte della società più vecchia nei confronti di quella appena costituita, o viceversa. Dagli atti, al di là di queste coincidenze nella sede sociale, e rapporti personali tra dirigenti nulla emerge di concreto, ricordando che la sede legale delle società giovanili e dilettantesche, spesso risiede formalmente nell’abitazione di qualche dirigente, per assicurare il recapito di atti e corrispondenza, e la sede operativa è invece presso il campo sportivo, cosa che è accaduta anche nella circostanza, in quanto le due società usufruiscono dello stesso impianto sportivo, non di proprietà. Neppure si da luogo ad una analisi dei sospetti adombrati dal denunciante, sulla cui identità si debbono nutrire forti dubbi in quanto il nominativo utilizzato non corrisponde ad alcun soggetto tesserato, sulla potenziale alterazione del campionato giovanile a cui hanno partecipato, nello stesso girone, le due società in quanto la gara che le ha viste contrapposte è stata caratterizzata da numerosi provvedimenti disciplinari adottati dal direttore di gara e da un andamento nel punteggio che fa ritenere assolutamente esclusa qualsiasi ipotesi di alterazione concordata del risultato della gara. I deferiti vanno quindi prosciolti nel merito e non si procede quindi all’analisi dell’eccezione preliminare sul rito, in quanto, come si è detto è interesse dei deferiti giungere ad una più favorevole pronuncia di proscioglimento rispetto a quella di improcedibilità del deferimento. Tutto ciò premesso il Tribunale DELIBERA Di prosciogliere integralmente tutti i soggetti deferiti. Si trasmette agli interessati.

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