C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 06 del 10/07/2020 – Delibera – 89) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MIRANDA TYLER DON, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT.32, COMMA 2 DEL C.G.S. E 40, COMMA 6 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ USD ARCE 1932, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.357 del 3/07/2020

89) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MIRANDA TYLER DON, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT.32, COMMA 2 DEL C.G.S. E 40, COMMA 6 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ USD ARCE 1932, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.357 del 3/07/2020

Il Procuratore Federale Interregionale, deferisce al Tribunale Federale Territoriale del Lazio, per responsabilità oggettiva, la Società Usd Arce 1932 ex art. 6 comma 2 del CGS, a seguito delle violazioni ascrivibili al Sig. Miranda Tyler Don. Tutto nasce dall’attività di indagine espletata dalla Procura Federale nel procedimento disciplinare avente ad oggetto le dichiarazioni del Sig Miranda Tyler Don, il quale in occasione del tesseramento con la USD Arce 1932 dichiarava di non essere mai stato tesserato con una Federazione estera. Nel corso del suddetto procedimento sono state acquisiti i seguenti documenti: Mail della Federazione calcio canadese dalla quale si evinceva che il calciatore Miranda Tyler Don era stato tesserato presso una Società alla stessa affiliata; Dichiarazione del predetto calciatore in occasione del tesseramento con la Usd Arce 1932, con la quale affermava di non essere mai stato tesserato con una Federazione estera; Richiesta di tesseramento presentato dalla Società USD Arce in data 20/11/2019; Revoca datata 28/11/2019 del tesseramento del calciatore in questione con la Società Usd Arce 1932, ex art. 42, comma 1 lett. a delle NOIF; memoria illustrativa della Società coinvolta con la quale evidenziava di essersi attivata per sospendere l’attività agonistica del calciatore e di averne richiesto, prontamente, la revoca del tesseramento. Ritenuto, pertanto, dallo svolgimento delle attività di indagini, che il Sig. Miranda Tyler Don presentava, per la stagione sportiva 2019-2020, una richiesta di tesseramento per la Usd Arce 1932, basata su dichiarazioni mendaci, con violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS, in relazione agli artt.32, comma 2 del CGS e 40, comma 6 delle NOIF; ritenuto, altresì, che dal descritto comportamento, ascrivibile al Sig. Miranda Tyler Don, tesserato per la Società in oggetto, derivi per la stessa la responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2. Tutto ciò premesso la Procura Federale Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, nonché l’art. 125 del CGS deferisce al Tribunale Federale Territoriale del Lazio il calciatore Miranda Tyler Don, ex art. 4, comma 1 del CGS in relazione agli artt. 32, comma 2 del CGS e 40, comma 6 delle NOIF; la Società Usd Arce 1932 ex art. 6, comma 2 del CGS per responsabilità oggettiva a seguito della condotta posta in essere dal proprio calciatore. Alla riunione indetta il giorno 2 luglio 2020 presso il Tribunale Federale Territoriale sono presenti per la Procura Federale l’Avv. Alessandro Avagliano, mentre per la società deferita nessuno compare. La Procura Federale insiste nell’atto di deferimento, avanzando a carico dei deferiti le seguenti proposte di sanzione: - la squalifica di n. 4 giornate al Sig. Miranda Tyler Don; - l’ammenda di Euro 500,00 a carico della società USD ARCE 1932. La società deferita faceva pervenire memorie difensive, con le quali deduceva che la ARCE USD, in maniera del tutto autonoma e parallela rispetto all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., a seguito di ricerche ed indagini poste in essere dal proprio Segretario Giorgio Germani, procedeva a denunciare essa stessa il potenziale tesseramento all’estero del calciatore Miranda Tyler Don, chiedendo in autotutela la revoca del tesseramento stesso. Sottolineava, dunque, la totale estraneità della deferita rispetto alla vicenda in questione, evidenziando, altresì, l’assoluta buona fede della società per le violazioni ascritte. Questo Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, esaminati gli atti, valutati con attenzione gli atti e le argomentazioni prospettate dalle parti, ritiene che la sanzione proposta dalla Procura Federale possa essere lievemente ridimensionata, tenuto conto del comportamento fattivo della società e della buona fede di quest’ultima, che tuttavia non esclude l’ascrivibilità in capo alla stessa della condotta a titolo di responsabilità oggettiva. Detto tutto ciò, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte e, per l’effetto, di comminare la squalifica per n.3 giornate al sig. Miranda Tyler Don nonché l’ammenda di euro 100,00 a carico della società USD Arce 1932. Si trasmette agli interessati.

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