C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 06 del 10/07/2020 – Delibera – 90) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETA’ AC CITTAREALE ASD, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.357 del 3/07/2020

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.357 del 3/07/2020

Il Procuratore Federale Interregionale, deferisce al Tribunale Federale Territoriale del Lazio, per responsabilità oggettiva, la Società AC Cittareale ex art. 6, comma 2, del CGS, a seguito delle violazioni ascrivibili al Sig. Rodriguez Cisneros Wualdir Merling. Tutto nasce dall’attività di indagine espletata dalla Procura Federale nel procedimento disciplinare avente ad oggetto le dichiarazioni mendaci del calciatore Rodriguez Cisneros Wualdir Merling, il quale, in occasione del tesseramento con la AC Cittareale Asd, dichiarava di non essere mai stato tesserato con una Federazione estera. Nel corso del suddetto procedimento sono stati acquisiti i seguenti documenti: Mail della Federazione calcio peruviana dalla quale si evinceva che il calciatore Rodriguez Cisneros Wualdir Merling era stato tesserato presso una Società alla stessa affiliata; Dichiarazione del predetto calciatore, resa in data 29/08/2018, in occasione del tesseramento con la AC Cittareale, con la quale affermava di non essere mai stato tesserato con una Federazione estera; Il foglio di censimento della AC Cittareale per la stagione 2018/2019; La revoca, datata 02/09/2019, del tesseramento del calciatore in questione con la Società AC Città Reale. Ritenuto, pertanto, dallo svolgimento dell’attività di indagine, che il Sig. Rodriguez Cisneros Wualdir Merling presentava, per la stagione 2018-2019, una richiesta di tesseramento per la AC Cittareale, basata su una dichiarazione mendace, con violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF; ritenuto, altresì, che dal descritto comportamento, ascrivibile al Sig. Rodriguez Cisneros Wualdir Merling, tesserato per la Società Cittareale, deriva per quest’ultima Società, la responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2, Tutto ciò considerato, la Procura Federale vista la proposta avanzata dal Sostituto Procuratore Federale, nonché l’art.125 del CGS, deferisce al Tribunale Federale del Lazio la società AC Cittareale Asd per responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2, del CGS. Alla riunione indetta il giorno 2 luglio 2020 presso il Tribunale Federale Territoriale sono presenti per la Procura Federale l’Avv. Alessandro Avagliano, mentre per la società deferita è presente l’Allenatore, Sig. Giovanni Masci. La Procura Federale insiste nell’atto di deferimento, avanzando a carico della società deferita la richiesta di sanzione di Euro 300,00 di ammenda. Il Sig. Masci prende la parola e precisa che la società, dopo aver tesserato il calciatore Rodriguez Cisneros Wualdir Merling, riceveva da parte della Federazione la revoca del tesseramento, dal momento che il predetto giocatore risultava aver già giocato in Perù. A seguito di ciò, il calciatore veniva subito fermato dalla società e mai schierato in campo. Il Sig. Masci aggiunge che il calciatore non parlava italiano e per tale ragione probabilmente non ha compreso il significato di quanto firmato nel modulo, allorquando ha dichiarato di non essere mai stato tesserato con una Federazione estera. Il Sig. Masci ammette in sostanza l’errore commesso dalla società nel tesseramento del calciatore, evidenziando tuttavia la totale buona fede della stessa, che si è subito premurata di non far giocatore il predetto calciatore non appena ricevuta la comunicazione di revoca del tesseramento da parte della Federazione. Questo Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, esaminati gli atti, valutate con attenzione le argomentazioni prospettate dalle parti, ritiene che la sanzione proposta dalla Procura Federale possa essere lievemente ridimensionata. A tale valutazione si perviene in considerazione del fatto che, nonostante siano state sbagliate le modalità del trasferimento da parte della deferita, il giocatore, comunque, non ha mai giocato, tenuto, altresì, conto della buona fede riscontrata in capo alla deferita, che tuttavia non esclude l’ascrivibilità in capo alla stessa della condotta a titolo di responsabilità oggettiva. Detto tutto ciò, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere la società AC Cittareale ASD responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di sanzionare la stessa con l’ammenda di euro 100,00. Si trasmette agli interessati.

 

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