C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 23/10/2020 – Delibera – 13) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VALENTE VINCENZO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO ALL’EPOCA DEI FATTI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1, ED ART.32, COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA VIGENTE E DEGLI ARTT. 43 E 45 DELLE N.O.I.F., E LA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.72 del 2/10/2020

13) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VALENTE VINCENZO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO ALL’EPOCA DEI FATTI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1, ED ART.32, COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA VIGENTE E DEGLI ARTT. 43 E 45 DELLE N.O.I.F., E LA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE.

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.72 del 2/10/2020

A seguito di esposto su presunta attività di proselitismo di altra società e svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Valente Vincenzo, all’epoca dei fatti presidente della A.S.D. Real Cassino Colosseo, avesse omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Gabriele Pio Di Silvio, omettendo altresì di farlo sottoporre agli accertamenti medico sportivi e facendogli svolgere tutta l’attività di base dal settembre 2019 fino al gennaio 2020 in assenza di tesseramento. Di tali fatti, secondo la Procura, ne risponderebbe altresì la Real Cassino Colosseo per responsabilità diretta. La Procura Federale deferiva, così, davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Valente Vincenzo per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2 del CGS nonché degli art. 43 e 45 delle N.O.I.F. nonché la società Real Cassino Colosseo ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S.. All’udienza dell’1.10.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Vincenzo Valente fosse sanzionato con 4 mesi di inibizione e la società Real Cassino Colosseo con € 800,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Le condotte, infatti, trovano conferma sia dalle audizioni in sede di indagine che dai fogli censimento all’uopo estratti. Tuttavia, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all’effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti andranno sanzionati in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati, pur tenendo conto del disvalore derivante dalla condotta in danno a calciatore di giovanissima età. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di sanzionare il sig. Valente Vincenzo con l’inibizione di mesi tre (3), e la società A.S.D. Real Cassino Colosseo con l’ammenda di euro 600,00. Si trasmette agli interessati.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it