C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 23/10/2020 – Delibera – 14) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VINCITORIO ALESSANDRO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, C.G.S. NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELL’ART.44 DEL REGOLAMENTO L.N.D., A CARICO DEL SIGNOR VINCENZO VALENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART.23 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, OLTRE CHE A CARICO DELLA A.S.D. A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL VIGENTE CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.72 del 2/10/2020

 

14) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VINCITORIO ALESSANDRO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, C.G.S. NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELL’ART.44 DEL REGOLAMENTO L.N.D., A CARICO DEL SIGNOR VINCENZO VALENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART.23 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, OLTRE CHE A CARICO DELLA A.S.D. A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL VIGENTE CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.72 del 2/10/2020

A seguito della segnalazione Delegato Provinciale FIGC - Lnd Frosinone e svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Alessandro Vincitorio, dirigente accompagnatore della Real Cassino Colosseo, avesse posto in essere un comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro Francesco Corsi in relazione alla decisione del Direttore di gara di rinviare l’incontro per impraticabilità del terreno di gioco ASD Kosmos Strangolagalli – Real Cassino Colosseo valevole per il Campionato Under 15 Provinciale. Lo stesso sig. Vincitorio, secondo la Procura, avrebbe di fatto assunto il ruolo di allenatore della Real Cassino Colosseo nella stagione sportiva 2019/2020 pur in assenza di tesseramento come tecnico né essendo abilitato a svolgere tale attività ma risultando tesserato solo come dirigente; secondo gli inquirenti, di tale ultima violazione sarebbe responsabile altresì il sig. Vincenzo Valente, allora presidente della società, per avere impiegato – o comunque per non aver impedito di impiegare – tale allenatore non abilitato e per aver fatto partecipare la squadra al campionato Under 15 Giovanissimi Provinciali in assenza di allenatore tesserato, nonché la Real Cassino Colosseo per responsabilità diretta e oggettiva. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Alessandro Vincitorio per violazione dall’art. 4 CGS e dell’art. 4 comma 1 CGS, con riferimento agli artt. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e 44 del Regolamento L.N.D.; il sig Vincenzo Valente per violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS, con riferimento all’art 23 delle N.O.I.F. e all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; la Real Cassino Colosseo ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del CGS. All’udienza del 1.10.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Alessandro Vincitorio fosse sanzionato con 6 mesi di inibizione, il sig. Vincenzo Valente con 4 mesi di inibizione e la società Real Cassino Colosseo con € 800,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. A ben vedere, infatti, la condotta irriguardosa del sig. Vincitorio è stata da lui stesso ammessa in sede di audizione durante le indagini, così come è stato da lui confermato di allenare in assenza di abilitazione. Per tale ultimo fatto sarà altresì responsabile il presidente per le infrazioni ad egli ascritte; dalla colpevolezza dei deferiti consegue infine la responsabilità, diretta e oggettiva, della società. Tuttavia, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all’effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti andranno sanzionati in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati, tenuto anche conto della misura delle pene usualmente comminate per tali fattispecie.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di considerare i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di sanzionarli come segue; - Vincitorio Alessandro, inibizione di mesi quattro (4); - Valente Vincenzo, inibizione di mesi tre (3); - A.S.D. Real Cassino Colosseo, ammenda di euro 600,00. Si trasmette agli interessati.

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