C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 17/07/2020 – Delibera – 75) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA GIULIA MARISCOLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÁ SSD ACCADEMIA CALCIO ROMA ARL, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STATUITO NEL C.U. N.1 DEL S.G.S., STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, ED A CARIO DELLA SOCIETÁ SSD ACCADEMIA CALCIO ROMA ARL, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÁ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.350 del 26/06/2020

75) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA GIULIA MARISCOLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÁ SSD ACCADEMIA CALCIO ROMA ARL, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STATUITO NEL C.U. N.1 DEL S.G.S., STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, ED A CARIO DELLA SOCIETÁ SSD ACCADEMIA CALCIO ROMA ARL, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÁ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.350 del 26/06/2020

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente ad oggetto “Condotta della società SSD Accademia Calcio Roma che, senza aver dato preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale di competenza, ha organizzato attività formative per calciatori “giovani”, denominato Open Day, che vedeva coinvolti calciatori tesserati presso altre società affiliate alla FIGC”; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 6 novembre 2019, ritualmente notificata e a cui i soggetti avvisati non davano alcun riscontro; Rilevato che nell’ambito del procedimento in oggetto la Procura ha acquisito vari documenti di prova ampiamente riportati nell’atto di deferimento; Considerato che da tali documenti è emerso che con nota del 4 luglio 2019 della LND Delegazione Provinciale di Roma, a firma del Coordinatore Regionale Lazio SGS e del Coordinatore Regionale Lazio per l’Attività di base, la Procura veniva a conoscenza che la società in questione avrebbe organizzato degli incontri formativi cosiddetti Open Day, riservati a giovani calciatori (nati tra il 2007 ed il 2011), anche tesserati con altre società, tra il mese di maggio e giugno 2019, privi di copertura assicurativa, senza autorizzazione e consenso delle società di appartenenza dei calciatori partecipanti, e senza aver provveduto a dare formale, preventiva e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. del Lazio territorialmente competente. Ritenuto pertanto che la Procura, dai fatti sopra evidenziati, ha rilevato comportamenti di rilevanza disciplinare a carico della signora Giulia Mariscoli, presidente della società in argomento, per non aver rispettato i doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art.4, comma 1 del C.G.S., per aver organizzato autonomamente attività promozionali, senza la preventiva autorizzazione del Coordinatore del S.G.S. territorialmente competente, incontri formativi per calciatori nati tra il 2007 ed il 2014 tesserati con altre società. Ed è per tali motivi che la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale la signora Giulia Mariscoli e la società da lei presieduta, SSD Accademia Calcio Roma a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.6, comma 1 del C.G.S.. Il Tribunale Federale Territoriale fissava al 25 giugno 2020 la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione ai deferiti ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive. Tutti i deferiti non facevano pervenire memoria difensiva ne presenziavano alla riunione. La Procura Federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento in oggetto, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo: - Per la sig.ra Mariscoli Giulia, Presidente e Legale Rappresentante della SSD Accademia Calcio Roma: 3 (tre) mesi di inibizione; - Per la SSD Accademia Roma Calcio, per responsabilità diretta: € 300,00 (trecento/00) di ammenda. Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata dalla Procura, peraltro tutta documentale, ritiene emergere inequivocabilmente i fatti contestati ai deferiti, ritenendo altresì di poter mitigare le sanzioni tenuto conto anche di precedenti decisioni analoghe dello stesso Tribunale. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte e, pertanto, di sanzionare la società ASD Accademia Calcio Roma ARL con l’ammenda di Euro 200,00 e la sig.ra Mariscoli Giulia con l’inibizione per 1 mese. Si trasmette agli interessati.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it